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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18364/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale (omessa tenuta/sottrazione delle scritture contabili) commessa in qualità di imprenditore individuale dichiarato fallito. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione della legge penale sostanziale e carenza di prova del dolo specifico (sostiene che l'omessa tenuta della contabilità può essere anche colposa); 2) vizio di motivazione per mancato esame delle dichiarazioni dell'imputato e dei consulenti che avrebbero descritto una totale disorganizzazione dell'impresa e l'assenza dei requisiti per il fallimento; 3) errata valutazione delle attenuanti generiche e sproporzione della pena (due anni di reclusione); 4) omissione di motivazione sulla entità delle pene accessorie fallimentari e loro sproporzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato le decisioni di merito. Ha ritenuto che la mancata ostensione dell'impianto contabile sia stata adeguatamente provata e che i giudici di merito abbiano dato conto, con adeguata motivazione, degli indici di dolo specifico: difficoltà di ricostruzione del capitale e delle vicende gestionali per assenza di libri e scritture, irreperibilità o scarsa collaborazione dell'imputato, consegna di documentazione sporadica e inadeguata, evidenze induttive di operazioni imponibili rilevanti (es. fatturato 2015 di circa 439.000 euro), esistenza di beni non spiegati (veicoli) e sproporzione tra passivo e mancanza di attivo. La Corte ha richiamato la consolidata distinzione giurisprudenziale tra omissione della tenuta (che può integrare bancarotta fraudolenta documentale se provato il fine di recare pregiudizio ai creditori) e tenuta irregolare/conservazione incompleta (reato richiede dolo generico). Sulle attenuanti generiche la Cassazione ha osservato che esse erano già state riconosciute e applicate al minimo; il motivo sulla loro valutazione è inammissibile o infondato. Anche il motivo relativo alle pene accessorie è stato respinto come inammissibile o manifestamente infondato, posto che la quantificazione era vicina al minimo edittale e la motivazione era sufficiente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) - art. 216 comma 1 n. 2 (bancarotta fraudolenta documentale)

    L'omessa tenuta delle scritture contabili può rientrare nella fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (prima ipotesi) solo se è provato lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (dolo specifico). Va distinta dalla tenuta irregolare o incompleta, che configura invece la diversa fattispecie punita a titolo di dolo generico.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - art. 217 (bancarotta semplice documentale)

    La fattispecie di bancarotta semplice documentale riguarda condotte analoghe sotto il profilo materiale ma prive del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale; la distinzione si basa sulla prova dell'intento di occultare risorse/recare danno ai creditori.

  • Codice di procedura penale - art. 173 comma 1 disp. att.

    Limiti di sinteticità nella esposizione dei motivi di ricorso in cassazione (obbligo di enunciare i motivi nei limiti di stretta necessità).

  • Codice di procedura penale - art. 606 comma 3

    Rende inammissibili i motivi inediti in cassazione o quelli non dedotti nei gradi precedenti; alcuni motivi del ricorso sono stati dichiarati inammissibili per questo vizio.

  • Codice Penale - art. 133

    Criteri per la determinazione della pena. La Corte ricorda che se la pena inflitta è prossima al minimo edittale non è necessario un dettagliato calcolo numerico dei parametri e la motivazione può essere anche sintetica (espressioni come "pena congrua/equa" sono sufficienti).

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente all'esito del rigetto del ricorso in Cassazione.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - artt. 16 n.3 e 89

    Norme che impongono obblighi documentali e di consegna di taluni atti e della lista dei creditori al curatore fallimentare; la mancata trasmissione di tali elementi è rilevata come omissione rilevante ai fini della responsabilità.

Massime di principio

  • L'omessa tenuta o la sottrazione delle scritture contabili può integrare bancarotta fraudolenta documentale solo se emerge, anche per via indiziaria, il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori; non basta la semplice negligenza.
  • Per provare il dolo specifico è ammissibile il ricorso a indici e presunzioni: irreperibilità o scarsa collaborazione del fallito, consegna di documentazione sporadica o artefatta, esistenza di beni/risorse non contabilizzate, sproporzione tra fatturato/operazioni accertate e l'inesistenza di attivo, e distrazione di beni.
  • La distinzione tra omissione/inesistenza degli adempimenti contabili e conservazione irregolare/incompleta è giuridicamente rilevante: la prima può configurare il delitto con dolo specifico, la seconda richiede la prova del dolo generico.
  • In Cassazione sono inammissibili i motivi nuovi o non sollevati nei precedenti gradi (art. 606 c.p.p.); le censure meramente generiche o non confrontate con il tessuto motivazionale sono spesso respinte.
  • Se vengono riconosciute attenuanti generiche in massima estensione la pena può essere determinata al minimo; quando la pena è prossima al minimo edittale la motivazione sulla quantificazione delle pene accessorie può essere più sintetica.
  • Il giudice di merito deve documentare, anche sinteticamente ma congruamente, il percorso logico che porta a ritenere sussistente il dolo specifico: assenza di contabilità, indici di occultamento, mancata spiegazione su beni o rilevanti ricavi emergenti da accertamenti induttivi costituiscono elementi decisivi.

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