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Provvedimento

Deliberazione n. 679 del 13/11/2025

Provvedimento del 13 novembre 2025

Garante Privacy679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a contenuti audio, immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. Le misure mirano a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e a preservarlo, se acquisito in chiaro, per finalità probatorie. Si tratta di un intervento urgente tipico dei casi di c.d. revenge porn, con successiva ratifica del Garante.

Ratifica di misure urgenti contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per la possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti contro la possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. L’intervento è finalizzato a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme digitali indicate e a preservare, ove necessario, il contenuto per finalità probatorie.

Contesto normativo e origine del procedimento

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, nonché l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per consentire un intervento rapido nei casi di c.d. revenge porn. La norma attribuisce al Garante il compito di ricevere segnalazioni da chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali. Il Garante deve decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Attività urgente del dirigente competente

In base all’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo può adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità. Nel caso di specie, con le determinazioni nn. 414 e 415 del 31 ottobre 2025, verificata la compatibilità di quanto segnalato con l’art. 144-bis, sono stati adottati due ordini principali:

  • ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
  • prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Esito finale: ratifica dei provvedimenti d’urgenza

Il Garante, preso atto delle note di trasmissione ai gestori delle piattaforme, delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti nn. 414/2025 e 415/2025 adottati d’urgenza il 31 ottobre 2025. Il provvedimento conferma dunque le misure di blocco/prevenzione della diffusione e di conservazione limitata del materiale, nell’ambito della tutela rapida contro la possibile divulgazione non consensuale di contenuti intimi.

Punti principali

Origine della segnalazione e quadro normativo

La persona interessata ha segnalato al Garante la possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale rientrante nell'art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l'intervento dell'Autorità nei confronti di Instagram e Telegram. Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy, l'art. 144-bis del Codice e l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019.

Misure urgenti adottate il 31 ottobre 2025

Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente competente ha adottato in via d'urgenza i provvedimenti nn. 414 e 415/2025. È stato ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Prescrizione di conservazione a fini probatori

Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell'eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all'Autorità.

Ratifica del Garante

Ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il Garante ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 414/2025 e 415/2025 adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo. Il provvedimento chiude così la fase urgente di tutela volta a prevenire la diffusione del materiale segnalato.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgentipubblica amministrazione

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