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Ordinanza

Ordinanza n. 15986/2026 - Roma, Sezione 1

per il riconoscimento della qualifica di lavoratore a tempo determinato del ricorrente Giudice di pace ai sensi delle direttive UE e dei conseguenti diritti retributivi, contributivi, alle ferie, all'adeguato orario di lavoro, a non subire l'abusiva reiterazione di rapporti a termine, come riconosciuti dalle direttive UE e dalle sentenze della CGUE, rese nei casi UX c. Italia del 16.7.2020 e PG c. Italia del 7.4.2022, con ogni conseguente condanna anche di carattere risarcitorio, per i danni sia di natura patrimoniale che non patrimoniale”, come da conclusioni del ricorso in atti.

Giustizia amministrativa202409420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanzaAzione di accertamento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dello status di lavoratore a tempo determinato e la piena equiparazione, per il trattamento lavoristico, assistenziale e previdenziale, ai magistrati ordinari. Ha dedotto l'illegittima reiterazione degli incarichi a termine e il mancato riconoscimento di ferie retribuite, contribuzione previdenziale e assistenziale, TFR, trattamento economico commisurato alla classe stipendiale del magistrato ordinario di prima nomina e risarcimenti per l'abuso dei rapporti a termine e per la violazione delle regole sull'orario di lavoro. Ha inoltre formulato domande risarcitorie subordinate per le violazioni della Carta sociale europea e delle direttive UE, richiamando la giurisprudenza della CGUE e la sentenza del Consiglio di Stato n. 2716/2026. Ministero e Presidenza del Consiglio hanno chiesto il rigetto; l'INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e contestato nel merito le pretese.

La decisione

Il TAR non ha deciso le domande né l'eccezione dell'INPS. Ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 295 c.p.c., poiché la decisione sulle pretese economiche e risarcitorie richiede di considerare il criterio previsto dall'art. 29 del d.lgs. 116/2017, già oggetto di una questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte costituzionale con ordinanza collegiale n. 14010 del 3 agosto 2026. Tale questione è stata ritenuta pertinente anche alle pretese di magistrati onorari cessati dalle funzioni. Ogni altra statuizione è riservata; dopo la pubblicazione della decisione costituzionale, le parti dovranno presentare istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. 116/2017

    Il criterio previsto dal citato articolo 29 del d.lgs. 116/2017 sembra infatti poter “coprire” anche le pretese dei giudici onorari che siano già cessati dalle funzioni, come il caso della ricorrente.

    Il criterio economico previsto dall'art. 29, comma 2, è potenzialmente rilevante anche per quantificare le pretese dei giudici onorari cessati dalle funzioni; la sua applicabilità ai magistrati onorari confermati è oggetto della questione costituzionale pendente.

  • art. 295 c.p.c.

    ravvisa il Collegio la presenza dei presupposti per la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del richiamo ad esso operato dall’art. 79, comma 1 c.p.a.

    La sospensione necessaria prevista dall'art. 295 c.p.c. è applicabile al processo amministrativo tramite il rinvio dell'art. 79, comma 1, c.p.a., quando la decisione dipenda dalla questione pregiudiziale pendente.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    ravvisa il Collegio la presenza dei presupposti per la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del richiamo ad esso operato dall’art. 79, comma 1 c.p.a.

    L'art. 79, comma 1, c.p.a. rende applicabile al processo amministrativo la disciplina della sospensione di cui all'art. 295 c.p.c.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    A seguito della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla richiamata ordinanza di rimessione, sarà onere delle parti presentare istanza di fissazione di udienza entro il termine di novanta giorni, ai sensi dell’articolo 80, comma 1 c.p.a.

    Dopo la pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, le parti devono presentare istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni per la prosecuzione del giudizio sospeso.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. è applicabile in forza dell'art. 79, comma 1, c.p.a. quando la decisione della controversia dipende da una questione pregiudiziale oggetto di un giudizio costituzionale pendente.
  • Quando una questione di legittimità costituzionale già rimessa alla Corte costituzionale riguarda una disciplina potenzialmente rilevante per la quantificazione delle pretese dedotte in un altro giudizio, quest'ultimo può essere sospeso in attesa della decisione costituzionale; dopo la pubblicazione della pronuncia, le parti devono chiedere la fissazione dell'udienza entro novanta giorni ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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