Cassazione Civile, Ordinanza n. 06186/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all’imposta unica sulle scommesse per l’anno d’imposta 2011. L’amministrazione finanziaria aveva contestato a una società italiana qualificata come Centro Trasmissione Dati (CTD), quale obbligata principale, e a un bookmaker avente sede all’estero, quale coobbligato solidale, la debenza dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. I contribuenti avevano impugnato l’atto sostenendo, tra l’altro, che il presupposto soggettivo e territoriale del tributo non ricorresse, che la disciplina nazionale fosse incompatibile con il diritto dell’Unione europea, che vi fosse omessa pronuncia su varie questioni, che l’imposta si ponesse in contrasto con la direttiva IVA, che non fosse applicabile l’esimente per obiettiva incertezza normativa e che fossero erroneamente liquidate le spese. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti otto motivi, comprensivi di una doglianza preliminare sulla mancata traduzione in lingua inglese dell’atto impositivo, di questioni pregiudiziali e di merito su presupposti soggettivi e territoriali del tributo, sul legittimo affidamento, sul rapporto con il diritto UE e sulla disciplina delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla mancata traduzione dell’avviso, osservando che non vi è una previsione che imponga la redazione dell’atto nella lingua del destinatario e che, nel caso concreto, la società aveva comunque dimostrato di aver compreso il contenuto dell’atto esercitando compiutamente il diritto di difesa. Ha poi escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamando la giurisprudenza unionale già consolidata sulla compatibilità dell’imposta unica con l’art. 56 TFUE. Sul merito tributario ha confermato che, per il periodo d’imposta 2011, il CTD è soggetto passivo del tributo e il bookmaker estero è coobbligato in solido, perché l’imposta colpisce l’attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia; ha quindi respinto le doglianze sul presupposto territoriale, sul legittimo affidamento, sulla pretesa violazione della direttiva IVA e sull’esimente per obiettiva incertezza normativa. Ha inoltre ritenuto corrette le statuizioni sulle spese, sia quanto alla liquidazione in favore dell’Agenzia assistita da funzionari, sia quanto al mancato esercizio del potere di compensazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con liquidazione in favore della controricorrente, oltre accessori e rimborso forfetario.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Non impone la traduzione dell’atto impositivo nella lingua del destinatario; la questione si sposta sul piano probatorio della concreta comprensione dell’atto e della lesione del diritto di difesa.
art. 48-bis d.lgs. n. 546/1992
La disciplina della conciliazione in udienza non è stata estesa ai giudizi di cassazione, sicché non può disporsi un mero rinvio dell’udienza per tentare la conciliazione.
La disciplina richiamata riguarda la conciliazione fuori udienza e, nella formulazione indicata, è applicabile anche alle controversie pendenti in cassazione nei limiti previsti dalla riforma richiamata dalla Corte.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la questione è già risolta da giurisprudenza unionale chiara e pertinente.
art. 56 TFUE
Non osta a una normativa nazionale che assoggetti a imposta unica sulle scommesse i CTD stabiliti nello Stato membro e, solidalmente, gli operatori esteri mandanti, indipendentemente dalla sede e dall’assenza di concessione.
L’eventuale omessa pronuncia su un motivo può essere superata in cassazione quando la questione è di puro diritto e la Corte può decidere nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.
Norma processuale richiamata quale veicolo dei motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c.
Norma processuale richiamata per le censure di nullità della sentenza ed errore in procedendo.
art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
Il soggetto passivo dell’imposta unica è chiunque gestisca, anche per conto di terzi e con qualunque mezzo, concorsi pronostici o scommesse; per il 2011 ciò include il CTD e il bookmaker estero coobbligato.
art. 1, comma 66, L. 13 dicembre 2010, n. 220
Ha natura interpretativa e chiarisce che l’imposta unica è dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione; individua come soggetti passivi anche i gestori per conto di terzi, compresi quelli all’estero, con solidarietà del mandante.
art. 1, comma 64, L. 13 dicembre 2010, n. 220
Esplicita le finalità della disciplina, tra cui tutela dei consumatori, ordine pubblico, contrasto al gioco minorile, alle infiltrazioni criminali e all’evasione nel settore.
art. 1, comma 2, lett. b), L. 3 agosto 1998, n. 288
Richiamata come base del riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
art. 16 D.M. 10 marzo 2006, n. 111
Prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.
art. 1, comma 644, lett. g), L. 23 dicembre 2014, n. 190
Indica un imponibile forfetario per l’imposta unica riferito alla raccolta effettuata nella provincia in cui è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
La direttiva IVA non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte speciali sui giochi e sulle scommesse purché non abbiano carattere di imposta sul volume d’affari.
Richiamato nella doglianza sull’obiettiva incertezza normativa, ma ritenuto non applicabile per l’anno 2011, essendo già intervenuta la norma interpretativa.
art. 5, comma 1, L. n. 472/1997
Richiamato ai fini della pretesa esimente, ma escluso per mancanza di obiettiva incertezza nel periodo d’imposta considerato.
art. 6, comma 2, L. n. 472/1997
Richiamato ai fini della pretesa esimente, ma ritenuto non operante per l’anno 2011.
art. 10, comma 4, L. n. 212/2000
Richiamato per l’obiettiva incertezza normativa, ma la Corte ha escluso che sussistesse nel caso concreto.
Richiamato nel motivo sulle spese, ma la Corte ha ritenuto corretto il regime applicato in favore dell’Amministrazione assistita da funzionari.
Consente la liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore assistito da propri funzionari secondo le regole richiamate dalla Corte.
Principio di soccombenza applicato dalla CTR; la mancata compensazione non è censurabile in cassazione se rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
La compensazione delle spese è facoltà discrezionale del giudice di merito e non richiede una specifica motivazione sul mancato esercizio della stessa.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla Corte costituzionale come parametro violato solo per le annualità anteriori al 2011, a causa dell’impossibilità di traslare l’imposta già per rapporti cristallizzati.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo è l’attività di organizzazione, raccolta e trasmissione delle scommesse svolta sul territorio dello Stato, non la mera conclusione formale del contratto di scommessa.
- Per il periodo successivo all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 66, L. n. 220/2010, il Centro di Trasmissione Dati che opera per conto di un bookmaker estero può essere soggetto passivo dell’imposta unica, e il bookmaker estero può risponderne solidalmente.
- La disciplina nazionale sull’imposta unica delle scommesse è compatibile con l’art. 56 TFUE se applicata in modo non discriminatorio agli operatori che raccolgono scommesse in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro.
- La direttiva IVA non osta a un tributo speciale sui giochi e sulle scommesse, purché l’imposta non abbia natura di imposta sul volume d’affari.
- La mancata traduzione dell’atto impositivo nella lingua del destinatario non determina automaticamente nullità o lesione del diritto di difesa; occorre verificare in concreto se il contribuente abbia effettivamente compreso l’atto e potuto difendersi.
- In cassazione, l’omessa pronuncia su una questione di diritto può essere superata quando la Corte possa decidere nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto.
- L’esimente per obiettiva incertezza normativa non opera quando la disciplina interpretativa sia già vigente per il periodo d’imposta controverso e il quadro regolatorio consenta al contribuente di conformare il proprio comportamento.
- Nel contenzioso tributario, la liquidazione delle spese in favore dell’Amministrazione assistita da funzionari è compatibile con il regime processuale speciale e la compensazione delle spese resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
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