Cassazione Penale, Sentenza n. 14716/2026 del 22/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione subita in custodia cautelare in carcere dal 16/07/2010 al 14/11/2011 (483 giorni). Mazzone era stato arrestato per rapine, con conferma della misura dal Tribunale del Riesame; la custodia venne revocata il 14/11/2011 e in appello (16/12/2016) fu assolto definitivamente (irrevocabile il 03/06/2017). La Corte d'appello di Napoli aveva rigettato la domanda di riparazione ritenendo che il ricorrente avesse concorso a determinare l'applicazione della misura cautelare per "colpa grave": a fondamento del rigetto la Corte aveva indicato, tra l'altro, il silenzio in sede di interrogatorio, il mancato approfondimento/coltivazione dell'alibi, l'uso di un linguaggio "cifrato" nelle intercettazioni, frequenti contatti con soggetti ritenuti coinvolti in reati e comportamenti volti a occultare tracce di reato. In cassazione il ricorrente ha impugnato l'ordinanza per violazione di legge e motivazione contraddittoria, chiedendo la riforma.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha annullato l'ordinanza della Corte d'appello e ha rimesso la causa per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia violato la normativa modificata (art. 314 c.p.p. come modificato dal d.lgs. 8/11/2021, n.188) nella parte in cui aveva valorizzato il silenzio e l'esercizio del diritto di non rispondere come elemento ostativo alla riparazione, e che avesse inoltre omesso di chiarire la connessione causale, rispetto alla misura cautelare, delle condotte extraprocessuali invocate (frequentazioni "ambigue" e linguaggio cifrato). Pertanto si è disposta la rinnovazione del giudizio limitatamente all'esame delle condotte extraprocessuali e dei relativi profili di nesso causale con l'adozione della misura cautelare. La regolamentazione delle spese è demandata alla Corte di appello adita per il nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.
La Corte interpreta la norma, anche alla luce della modifica introdotta dal d.lgs. 8/11/2021, n.188, nel senso che il silenzio o l'esercizio del diritto di non rispondere non possono di per sé costituire elemento ostativo al diritto alla riparazione; non possono quindi essere valorizzati come prova di "colpa grave".
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (attuazione Direttiva UE 2016/343)
Ha modificato l'art. 314 c.p.p. per tutelare l'esercizio del diritto di non rispondere, impedendo che tale esercizio incida negativamente sulla richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.
Direttiva (UE) 2016/343
Fontedi riferimento europea che ha imposto standard comuni sulla presunzione di innocenza e sulla tutela dei diritti procedurali degli indagati/imputati; motivate le modifiche normative nazionali in materia di esercizio del diritto di difesa e silenzio.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per i motivi di ricorso in Cassazione (lett. b) violazione di legge; lett. e) contraddittorietà e illogicità della motivazione): la Corte ha esaminato i motivi e censurato la valutazione assunta in sede di merito.
art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.
Riferimento alla facoltà dell'imputato di non rispondere; la Corte ricorda che il suo esercizio non può essere usato per escludere il diritto alla riparazione.
Massime di principio
- Il silenzio dell'indagato o imputato (esercizio del diritto di non rispondere) non può essere valorizzato di per sé come elemento ostativo al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione: dopo la modifica del 2021 dell'art. 314 c.p.p. il giudice non può basare su tale silenzio il diniego dell'indennizzo.
- Per negare la riparazione occorre dimostrare che il comportamento dell'interessato abbia avuto efficacia causale o concausale nell'instaurarsi della falsa apparenza di colpevolezza che ha indotto l'adozione della misura cautelare; non è sufficiente evocare condotte generiche o solo suggestive.
- Le frequentazioni "ambigue" o l'uso di linguaggio criptico possono rilevare solo se è esplicitato e motivato il nesso concreto con il quadro indiziario valutato dal giudice della cautela: il giudice della riparazione deve spiegare come e in quale misura tali elementi abbiano rafforzato gli indizi all'origine della misura restrittiva.
- La valutazione del giudice della riparazione è autonoma e non consiste in una riconsiderazione della responsabilità penale, ma in un esame ex ante per stabilire se le condotte del richiedente abbiano contribuito a creare un'apparenza di fondatezza dell'accusa.
- Elementi probatori utilizzabili per la verifica della colpa grave sono quelli disponibili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata esclusa in dibattimento; tuttavia spetta al giudice motivare adeguatamente ogni valutazione di condotta ostativa.
- Se il giudice di merito fonda il diniego sulla sussistenza di colpa grave, la motivazione deve essere chiara e puntuale: indicare le precise condotte, spiegare la loro rilevanza e illustrare il nesso causale con l'adozione della misura cautelare.
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