Cassazione Civile, Ordinanza n. 03232/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto su una corte comune annessa a una civile abitazione: una parte, assumendosi titolare di diritti reali sull'area, ha chiesto di accertarne la comunione e di far cessare condotte ritenute lesive dell'uso comune, consistenti nell'impiego della corte come parcheggio e nell'apposizione di vasi, con richiesta di rimozione degli ostacoli e risarcimento dei danni. I convenuti hanno resistito anche proponendo domanda riconvenzionale di usucapione, respinta nei gradi di merito. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione del cortile; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 3 e 42 Cost. e dell'art. 832 c.c., oltre a nullità per motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che i giudici di merito avessero recepito acriticamente una consulenza tecnica ritenuta errata, con travisamento dei titoli e delle risultanze grafiche, e chiedendo la rinnovazione della CTU.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la sussistenza del litisconsorzio necessario, rilevando che la domanda proposta in primo grado mirava soltanto a far cessare condotte che impedivano l'uso della cosa comune e non a disporre modificazioni del bene comune non attuabili pro quota; in tale ipotesi, secondo la giurisprudenza richiamata, non è necessaria la partecipazione di tutti i contitolari. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile e comunque infondato: da un lato perché mascherava una richiesta di riesame del merito, non consentita in cassazione; dall'altro perché la doglianza sull'onere della prova era impropria, poiché la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando l'onere sia attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove. Inoltre, in tema di CTU, ha ribadito che il giudice che aderisce alle conclusioni dell'ausiliario può motivare richiamandone le fonti, salvo che le critiche siano tempestive, puntuali, specifiche e tali da evidenziare la totale assenza di giustificazioni dell'elaborato; nel caso concreto tali specifiche contestazioni non erano state indicate. Conseguentemente, oltre al rigetto, sono state poste a carico dei ricorrenti le spese processuali, le somme aggiuntive ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
violazione art. 102 c.p.c. in combinato disposto con art. 354 co. 1 c.p.c.
Il litisconsorzio necessario non sussiste quando la domanda riguarda soltanto la cessazione di condotte lesive dell'uso della cosa comune e non la modificazione del bene comune non attuabile pro quota.
art. 354, comma 1, c.p.c.
in combinato disposto con art. 102 c.p.c.
La nullità per mancata integrazione del contraddittorio è esclusa quando non vi sia litisconsorzio necessario.
art. 2697 c.c.
violazione dell'art. 2697 c.c.
La violazione della regola sull'onere della prova ricorre solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio e l'esito dell'accertamento istruttorio.
art. 3 Cost.
in combinato disposto con l'art. 3 della Costituzione
Richiamato dai ricorrenti, ma non assunto dalla Corte come parametro decisivo autonomo della decisione.
art. 832 c.c.
in combinato disposto con l'art. 832 c.c.
Richiamato in relazione alla pretesa violazione del diritto di proprietà, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché volta al riesame del merito.
art. 42 Cost.
in combinato disposto con l'art. 42 della Costituzione
Richiamato dai ricorrenti, senza autonoma decisività nella ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale è escluso sia quanto al contraddittorio sia quanto alla motivazione, nel quadro del rigetto dei motivi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, num. 5, c.p.c.
Le contestazioni sull'apprezzamento delle prove non integrano violazione dell'art. 2697 c.c. ma, al più, deduzione di omesso esame di fatti decisivi nei limiti del vizio motivazionale.
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.
La decisione segue il procedimento accelerato per i ricorsi manifestamente infondati/inammissibili, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste.
art. 380-bis.1 c.p.c.
ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.
Il consigliere che formula la proposta può far parte del collegio senza incompatibilità, perché la proposta non ha natura decisoria definitiva.
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
ai sensi degli artt. 51, comma primo, num.4), e 52 c.p.c.
La previa proposta del consigliere non determina incompatibilità a partecipare al collegio che decide.
art. 52 c.p.c.
ai sensi degli artt. 51, comma primo, num.4), e 52 c.p.c.
Esclusa l'incompatibilità del consigliere proponente nel collegio di cassazione.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
condannati ... al pagamento delle ulteriori somme
Nel procedimento accelerato la condanna ha funzione deterrente e sanzionatoria rispetto ad atti processuali meramente defatigatori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
Richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Non sussiste litisconsorzio necessario nella controversia sulla cosa comune quando la domanda mira soltanto a far cessare comportamenti che impediscono o limitano l'uso comune, e non a disporre una modificazione del bene comune che non possa essere attuata pro quota.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte diversa da quella che ne è gravata; se invece si contesta l'apprezzamento delle prove o l'esito dell'istruttoria, la doglianza investe il merito e non la regola sull'onere della prova.
- Il giudice di merito che aderisca alle conclusioni del consulente tecnico può motivare richiamando le fonti del proprio convincimento, senza dover confutare analiticamente tutte le osservazioni della parte o del consulente di parte, salvo che le critiche siano tempestive, specifiche e tali da evidenziare la totale mancanza di giustificazione dell'elaborato.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura formalmente proposta come violazione di legge o nullità processuale in una richiesta di riesame del fatto e delle risultanze istruttorie.
- Nel procedimento camerale accelerato per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili, la condanna alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. ha funzione anche sanzionatoria e deterrente nei confronti di iniziative processuali defatigatorie.
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