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Provvedimento

Deliberazione n. 500 del 11/09/2025

Provvedimento del 11 settembre 2025

Garante Privacy500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica sei provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente per impedire l’eventuale diffusione su piattaforme digitali di materiale sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. I destinatari sono i gestori delle piattaforme Facebook, Instagram, Tinder, X, TikTok, Pornhub e YouPorn, ai quali è stato ingiunto di adottare misure immediate di blocco della diffusione e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per finalità probatorie per 12 mesi. Il provvedimento ha natura di ratifica e si fonda sulla procedura speciale prevista per le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn.

Ratifica di provvedimenti d'urgenza nei confronti di Facebook, Instagram, Tinder, X, TikTok, Pornhub e YouPorn per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti d’urgenza per la tutela da diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, MTCH Technology Services Limited, X Internet Unlimited Company, TikTok Technology Limited e Aylo Freesites Ltd., nell’ambito di una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il procedimento riguarda il rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo di riferimento

La decisione si colloca nel perimetro dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso tramite piattaforme digitali. La norma prevede una decisione del Garante entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo ratifica successiva dell’Autorità.

Segnalazione e valutazione preliminare

La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Tinder, X, TikTok, Pornhub e YouPorn. A seguito della verifica della compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo è intervenuto con determinazioni nn. 267-271 del 7 agosto 2025.

Misure urgenti disposte

Le determinazioni urgenti hanno previsto:

  • l’ingiunzione ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, solo per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Nel provvedimento dell’11 settembre 2025, il Garante, preso atto delle note di trasmissione inviate ai gestori delle piattaforme e della documentazione in atti, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 267/2025-271/2025 adottati il 7 agosto 2025. La decisione conferma quindi le misure di prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria disposte in via urgente a tutela della persona interessata.

Punti principali

Presupposto della segnalazione

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, rappresentando il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza il suo consenso.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 267-271 del 7 agosto 2025, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019.

Misure ordinate alle piattaforme

Ai gestori delle piattaforme Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, MTCH Technology Services Limited, X Internet Unlimited Company, TikTok Technology Limited e Aylo Freesites Ltd è stato ingiunto di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito l’11 settembre 2025, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il 7 agosto 2025, confermando così le misure già disposte nei confronti dei gestori delle piattaforme interessate.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidiritti dell'interessatomisure di sicurezza

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