Cassazione Civile, Sentenza n. 11698/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
VIVA Spa ha chiesto il rimborso di due crediti IVA ceduti dai curatori dei fallimenti Vieffe Srl e Basic+ Srl (€ 6.927 e € 8.267). L'Ufficio ha negato il rimborso sostenendo che i crediti erano maturati prima della dichiarazione di fallimento e che i curatori li avevano illegittimamente usati in compensazione con debiti della massa, in violazione dell'art. 74-bis del d.P.R. n. 633/1972. In primo grado l'istanza è stata respinta; la CTR ha accolto il ricorso di VIVA Spa ritenendo che l'omessa contestazione dell'Ufficio avesse cristallizzato i crediti come sorti nel corso della procedura fallimentare. L'Agenzia ha impugnato per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 54, 54-bis e 74-bis del d.P.R. n. 633/1972 e sostenendo che la mancata contestazione non produce effetto estintivo della compensazione e che l'Amministrazione può contestare l'esistenza del credito anche oltre i termini di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia e ha cassato la sentenza della CTR, rinviando la causa alla CTR competente in diversa composizione per decidere alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 21766/2021). La Corte ha ritenuto fondato il principio secondo cui l'Amministrazione finanziaria può contestare, anche oltre i termini di decadenza dell'accertamento, la sussistenza di un credito IVA (quando non si tratti di sottostima dell'imposta dovuta); l'inerzia dell'Amministrazione non equivale a riconoscimento del credito e non costituisce titolo costitutivo al diritto al rimborso. È stato quindi disposto il rinvio per riesame conformemente a tale principio e per le spese.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 74-bis
art. 74-bis d.P.R. n. 633 del 1972
La norma è stata richiamata dall'Ufficio per sostenere l'illegittimità della compensazione operata dai curatori; la Corte però ha richiamato il principio che la mera indicazione in dichiarazione o la mancata contestazione non fanno sorgere automaticamente il diritto al rimborso previsto dalla disciplina IVA
d.P.R. n. 633/1972, artt. 54 e 54-bis
artt. 54, 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Riguardano i poteri di controllo e rettifica dell'Amministrazione; la Corte ha chiarito che la decadenza dai poteri di accertamento non impedisce che l'Amministrazione possa contestare la sussistenza di un credito IVA non derivante da sottostima dell'imposta dovuta
art. 57 del d.P.R. n. 633/72 (richiamato nel ragionamento sulle decadenze)
Il termine di decadenza previsto dall'art. 57 non impedisce all'Amministrazione di contestare l'esistenza di crediti IVA inesistenti; la Corte lo considera non impeditivo rispetto al potere di contestazione del credito ai fini del rimborso
Stabilisce che i crediti sorti prima del fallimento rientrano nel patrimonio del fallito; la Corte ha osservato che tali crediti possono essere utilizzati dal curatore per compensare debiti concorsuali (anteriore al fallimento) ma non i debiti di massa dell'amministrazione fallimentare
Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 21766/2021
sent. n. 21766 del 29/07/2021
Principio chiave: l'Amministrazione finanziaria può contestare la sussistenza del credito IVA anche se sono decorsi i termini per l'accertamento; l'inerzia dell'Amministrazione non equivale a riconoscimento implicito del credito e il diritto al rimborso richiede la verifica della corrispondenza ai fatti generatori
Cass. sez. un., sent. n. 8500/2021
Cass., sez. un., n. 8500/21 (richiamata nel testo)
Conferma che il credito IVA esiste solo se sussistono i fatti generatori e che l'omesso esercizio del potere di controllo non ha effetto accertativo sul credito
Costituzione Italiana, artt. 23, 53, 3 e 97
artt. 23, 53, 3, 97 Cost.
La Corte ha richiamato tali principi costituzionali (riserva di legge, capacità contributiva, parità e imparzialità dell'azione amministrativa) per motivare che non si può riconoscere un credito meramente per il silenzio dell'Amministrazione e che il sistema consente la rettifica in ogni tempo salvo limiti di decadenza
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può contestare la sussistenza di un credito IVA reclamato a rimborso anche se sono decorsi i termini ordinari per l'accertamento; la mancata contestazione non equivale a riconoscimento automatico del credito.
- La dichiarazione del contribuente non costituisce, di per sé, titolo costitutivo del diritto al rimborso: il diritto sorge se e nella misura in cui sussistono i fatti generatori del credito IVA.
- I crediti sorti anteriormente al fallimento rientrano nel patrimonio del fallito ai sensi della legge fallimentare e possono essere utilizzati dal curatore per compensare debiti concorsuali, ma non possono legittimamente essere impiegati per estinguere debiti di massa dell'amministrazione fallimentare.
- In presenza di compensazioni operate dai curatori, l'Amministrazione può verificare e contestare la legittimità delle stesse e negare rimborsi se riscontrata l'illegittimità; il contribuente/cessionario può impugnare il silenzio-rifiuto e chiedere accertamento giudiziale.
- Per tutelarsi in situazioni analoghe il contribuente/cessionario dovrebbe conservare la documentazione giustificativa del credito, valutare la congruità dell'utilizzo in compensazione da parte dei curatori e promuovere tempestivamente istanze di rimborso o azioni giudiziali se l'Ufficio oppone diniego o resta inerte.
- Il fatto che l'Amministrazione sia decaduta dai poteri di accertamento non ostacola la possibilità di contestare crediti inesistenti; dunque la decadenza non garantisce automaticamente la stabilità di crediti IVA riportati in dichiarazione o richiesti a rimborso.
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