L.R. Toscana 15/2007
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana 20 marzo 2007, n. 15 interveniva sulla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio e abrogava la l.r. 68/1997 sui porti e gli approdi turistici. Gli articoli modificativi sono poi stati abrogati nel 2014, mentre l’abrogazione della legge del 1997 resta efficace dal 29 marzo 2007, giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina toscana del governo del territorio e abrogazione della legge sui porti e approdi turistici
Modifiche al governo del territorio e abrogazione della disciplina sui porti turistici in Toscana
La legge regionale Toscana 20 marzo 2007, n. 15 interviene sulla disciplina del governo del territorio contenuta nella l.r. 3 gennaio 2005, n. 1, e dispone l’abrogazione della precedente legge regionale sui porti e approdi turistici. Il testo oggi ha rilievo solo per gli effetti storici dell’abrogazione della l.r. 68/1997, mentre le parti modificative della l.r. 1/2005 risultano successivamente abrogate.
Interventi sulla l.r. 1/2005
La legge prevedeva originariamente:
- l’inserimento di un capo III-bis nel titolo IV della l.r. 1/2005;
- modifiche all’articolo 48 della medesima legge regionale.
Tali disposizioni modificative non risultano più operative, poiché l’articolato relativo è stato abrogato dalla l.r. 10 novembre 2014, n. 65, articolo 254.
Abrogazione della legge regionale sui porti e gli approdi turistici
Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15/2007 è stata abrogata la legge regionale 11 agosto 1997, n. 68, recante le norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana.
Ne deriva che:
- dal giorno di entrata in vigore della l.r. 15/2007 la l.r. 68/1997 non è più applicabile;
- l’effetto abrogativo opera dal 29 marzo 2007, essendo la legge entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
Attualità della disciplina
Ai fini pratici, la legge è oggi sostanzialmente priva di utilità applicativa autonoma, perché:
- le modifiche alla l.r. 1/2005 sono state abrogate nel 2014;
- l’unico effetto persistente è l’abrogazione della l.r. 68/1997, ormai storicamente consolidata.
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