L.R. Toscana 17/2007
Rettifica dei confini tra i Comuni di Calcinaia e Pontedera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge dispone la rettifica dei confini comunali tra Calcinaia e Pontedera, sulla base della linea descritta nell’allegato A e su richiesta concorde dei rispettivi consigli comunali. Si tratta di una disciplina localizzata e a effetti immediati, priva di termini temporali o misure transitorie.
Rettifica dei confini tra i Comuni di Calcinaia e Pontedera
Rettifica dei confini tra i Comuni di Calcinaia e Pontedera
La legge regionale disciplina esclusivamente la modifica dei confini amministrativi tra i Comuni di Calcinaia e Pontedera, nel territorio della Toscana. L’intervento è adottato su richiesta concorde dei consigli comunali interessati e produce l’adeguamento della linea di confine alla descrizione contenuta nell’allegato A.
Ambito e contenuto della modifica
La norma non introduce una disciplina generale, ma una rettifica puntuale del perimetro comunale. Il nuovo tracciato dei confini è quello risultante dalla relazione descrittiva allegata alla legge, che costituisce il riferimento tecnico per individuare la nuova delimitazione tra i due enti locali.
Soggetti interessati e presupposto dell’intervento
L’atto riguarda esclusivamente:
- il Comune di Calcinaia;
- il Comune di Pontedera.
La rettifica è disposta in quanto vi è stata una richiesta concorde da parte dei rispettivi consigli comunali, elemento che costituisce il presupposto espresso dalla legge per l’adozione della modifica territoriale.
Effetti e rilevanza pratica
L’effetto della legge è l’adeguamento dei confini amministrativi tra i due comuni secondo la linea descritta nell’allegato. Non sono previste ulteriori disposizioni su procedimenti attuativi, riparti patrimoniali, elezioni, tributi, decorrenze differite o regimi transitori.
Vigore e attualità
L’atto ha carattere puntuale e si esaurisce nella rettifica territoriale disposta nel 2007. Non contiene misure a tempo né discipline periodiche; per questo, sul piano pratico, è un provvedimento storicamente applicato e non destinato a reiterazione.
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