L.R. Toscana 18/2007
Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana il trasporto di salme e cadaveri, definendo nozioni, condizioni igienico-sanitarie, autorizzazioni e verifiche, nonché sanzioni amministrative. Prevede regole specifiche per trasporto intra-regionale e per la veglia funebre, e demanda alla Giunta disposizioni tecniche. È vigente, ma alcune parti sono state integrate da successive modifiche e regolamenti attuativi.
Disciplina del trasporto di salme e cadaveri in Toscana
Disciplina del trasporto di salme e cadaveri in Toscana
La legge regionale regola il trasporto di salme e cadaveri all’interno del territorio della Regione Toscana, nel quadro del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285. La disciplina distingue tra fase antecedente all’accertamento della morte e fase successiva, e definisce anche le condizioni organizzative e sanitarie del trasporto funebre.
Definizioni e ambito di applicazione
Ai fini della legge:
- per salma si intende il corpo umano privo di funzioni vitali prima dell’accertamento di morte da parte del medico necroscopo;
- per cadavere si intende la salma dopo l’accertamento di morte;
- è escluso dalla nozione di trasporto di salma o cadavere il trasferimento all’interno della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso, che deve essere effettuato da personale non collegato, in alcun modo, a un soggetto esercente l’attività funebre.
Trasporto di salme per l’osservazione
Quando il decesso avviene in abitazioni inadatte all’osservazione, o su richiesta dei familiari o conviventi, la salma può essere trasportata per l’osservazione presso:
- l’obitorio;
- il servizio mortuario di strutture ospedaliere;
- idonei spazi di strutture adibite a commiato.
In tali casi il medico curante o il medico del servizio sanitario nazionale intervenuto al decesso certifica che il trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. La certificazione costituisce titolo valido per il trasporto, purché il tragitto resti interamente all’interno della Regione Toscana.
Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei e la salma deve essere collocata in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che non siano comunque di pregiudizio per la salute pubblica.
Trasporto di cadavere e autorizzazioni
Il trasporto di cadavere comprende il trasferimento:
- dal luogo del decesso;
- all’obitorio;
- alla camera mortuaria;
- alle strutture per il commiato;
- al luogo prescelto per la veglia funebre;
- al cimitero;
- al crematorio;
- oppure da uno qualsiasi di questi luoghi a un altro.
Il trasporto del cadavere fino alla struttura per la veglia funebre è autorizzato dal comune in cui è avvenuto il decesso, previa comunicazione al comune di destinazione. Quest’ultimo rilascia poi il provvedimento di trasporto per il cimitero.
Il medico necroscopo certifica che il trasporto del cadavere ai fini della veglia funebre può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.
Modalità di trasporto del cadavere e regole sul feretro
Per il trasporto da comune a comune all’interno della Regione Toscana in occasione della veglia funebre:
- può essere utilizzata la sola cassa di legno, oppure casse di materiali diversi da quelli previsti dal d.p.r. 285/1990 purché autorizzati dal Ministero competente;
- l’obbligo della doppia cassa può essere assolto mediante un involucro di materiale biodegradabile posto all’interno della cassa di legno, idoneo a garantire l’impermeabilità del fondo del feretro per il tempo necessario alla pratica funeraria scelta.
Per il trasporto tra comuni nel territorio regionale non è necessaria l’iniezione conservativa prevista dal d.p.r. 285/1990.
A conclusione della veglia funebre, l’addetto al trasporto, quale incaricato di pubblico servizio, deve verificare:
- la corrispondenza dell’identità del defunto con le generalità riportate nel titolo autorizzativo;
- l’uso di un cofano appropriato rispetto al tragitto e alla destinazione;
- le modalità di confezionamento e chiusura del feretro.
Dopo tali verifiche, l’addetto sigilla il feretro.
Disposizioni finali e rapporti con la normativa statale
Per quanto non disciplinato dalla legge regionale si applicano le norme del d.p.r. 285/1990. La Giunta regionale è chiamata a emanare disposizioni sulle modalità tecniche e sulle procedure da osservare nel trasporto di salme e cadaveri.
Sanzioni amministrative e vigilanza
La vigilanza sull’applicazione della legge, l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni spettano al comune, che si avvale delle competenti strutture delle aziende unità sanitarie locali per gli aspetti igienico-sanitari.
Le sanzioni previste sono:
- da euro 1.000 a euro 6.000 per chi trasporta un cadavere senza l’autorizzazione prevista per il trasporto fino alla veglia funebre;
- da euro 500 a euro 3.000 per chi non rispetta le modalità di trasporto da comune a comune previste dalla legge;
- da euro 1.000 a euro 6.000 per l’addetto al trasporto che non effettua le verifiche obbligatorie prima della chiusura del feretro.
Requisiti dei loculi areati
La legge prevede anche una disciplina di attuazione relativa ai requisiti dei loculi areati: entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve emanare un regolamento di attuazione per definirne i requisiti. La materia è poi stata sviluppata con regolamento regionale 5 aprile 2011, n. 13/R.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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