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Legge

L.R. Toscana 19/2007

Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Normativa regionaleL.R. Toscana 19/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana modifica la disciplina dei richiami vivi e degli appostamenti prevista dalla l.r. 3/1994. Limita le specie detenibili, fissa i tetti numerici per cacciatore, impone l’anello inamovibile numerato, demanda alle province la distribuzione e la registrazione dei dati in un sistema informativo regionale e conferma le regole per appostamenti e cattura di richiami. Prevede copertura finanziaria per il 2007.

Disciplina dei richiami vivi e degli appostamenti per la caccia in Toscana

Disciplina dei richiami vivi e degli appostamenti in Toscana

La legge regionale Toscana 4 aprile 2007, n. 19 interviene sulla disciplina venatoria contenuta nella l.r. 12 gennaio 1994, n. 3, con particolare riferimento alla detenzione e gestione degli uccelli da richiamo, agli appostamenti fissi e alla cattura dei richiami per cessione. Il testo risultante introduce limiti puntuali alle specie detenibili e rafforza gli adempimenti di identificazione e tracciabilità.

Ambito di applicazione e specie consentite

La detenzione di uccelli di cattura ai fini di richiamo è consentita solo per alcune specie individuate espressamente dalla norma regionale:

  • allodola
  • cesena
  • tordo sassello
  • tordo bottaccio
  • merlo
  • pavoncella
  • colombaccio

La disciplina riguarda i cacciatori operanti nel territorio della Regione Toscana e si applica nel quadro della normativa regionale di recepimento della legge statale sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio.

Numero massimo di richiami detenibili

La legge stabilisce un tetto quantitativo alla detenzione dei richiami vivi:

  • ogni cacciatore può detenere al massimo 10 uccelli di cattura complessivi;
  • i cacciatori che hanno scelto la forma di caccia esclusiva da appostamento fisso possono detenere fino a 40 uccelli di cattura complessivi;
  • in questo secondo caso permane comunque il limite massimo di 10 esemplari per ciascuna delle specie ammesse.

Identificazione dei richiami e tracciabilità

L’uso di richiami privi di identificazione è vietato. I richiami devono essere identificati mediante anello inamovibile numerato.

Per assicurare la regolarità della detenzione e la tracciabilità degli animali, la legge prevede che entro il 31 agosto 2007 le province distribuiscano ai cacciatori toscani gli anelli inamovibili numerati forniti dalla struttura regionale competente. Tali anelli sono da applicare agli uccelli da richiamo legittimamente detenuti che non risultino già muniti di anello FOI o di altro anello inamovibile e numerato riconosciuto dalla provincia per i richiami di allevamento.

Ai fini della prova della legittima detenzione:

  • per i richiami di cattura vale la documentazione già esistente presso la provincia;
  • per i richiami di allevamento vale la documentazione del cacciatore.

Sistema informativo regionale e adempimenti provinciali

I dati relativi agli uccelli di cattura devono essere registrati dalle province in un apposito sistema informativo regionale. Devono essere indicati, per ciascun esemplare, almeno:

  • specie
  • data della cessione
  • numero identificativo
  • proprietario
  • successive variazioni

Le modalità di inserimento sono definite dalla struttura regionale competente. In fase di prima applicazione, i soggetti abilitati all’inserimento dei dati sono individuati dalla medesima struttura.

Appostamenti fissi e cattura per cessione

Le province autorizzano gli appostamenti fissi secondo la disciplina regolamentare regionale vigente, richiamata dalla legge.

La cattura di uccelli da richiamo per la cessione resta disciplinata dal regolamento regionale di attuazione della l.r. 3/1994. Le province assegnano ai cacciatori, su richiesta e secondo le modalità regolamentari, i richiami catturati negli impianti.

Aspetti finanziari

Per l’attuazione della legge sono stimati oneri pari a euro 84.000, finanziati con le risorse dell’UPB 551, denominata "Interventi per la caccia e la tutela della fauna selvatica - Spese correnti", del bilancio di previsione 2007.

Portata temporale e utilità attuale

La legge non contiene una scadenza di efficacia generale, ma disciplina adempimenti riferiti anche a un termine iniziale specifico, il 31 agosto 2007, per la distribuzione degli anelli. La norma resta rilevante come parte della disciplina regionale toscana sui richiami vivi e sugli appostamenti fissi.

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