L.R. Toscana 13/2007
Disposizioni per le consigliere regionali in maternità. Modifiche alla legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 13/2007 modifica la disciplina dell’indennità e del rimborso spese dei consiglieri regionali, introducendo/adeguando tutele specifiche per le consigliere in maternità all’interno della l.r. 47/1983. Si tratta di una modifica normativa settoriale, priva nel testo fornito di effetti temporali limitati, ma oggi sostanzialmente superata come fonte autonoma poiché confluita nella disciplina consolidata.
Tutele per le consigliere regionali in maternità e modifica dell’indennità/rimborso spese dei consiglieri regionali
Tutele per le consigliere regionali in maternità e modifica della disciplina su indennità e rimborsi
La legge regionale Toscana 2 marzo 2007, n. 13 interviene sulla legge regionale 13 giugno 1983, n. 47, che disciplina indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali. L’obiettivo è adeguare la normativa alle esigenze delle consigliere regionali in maternità, mediante modifiche agli articoli 4 e 4-bis della legge previgente.
Oggetto dell’intervento
Il provvedimento non introduce una disciplina autonoma completa, ma modifica il testo consolidato della l.r. 47/1983. Dalla formulazione disponibile emerge che l’intervento riguarda specificamente:
- la revisione dell’articolo 4 della legge del 1983;
- la revisione dell’articolo 4-bis della medesima legge;
- l’inserimento o l’adeguamento di disposizioni a favore delle consigliere regionali in maternità nell’ambito del trattamento economico e dei rimborsi spettanti ai consiglieri regionali.
Ambito applicativo
La legge ha efficacia esclusivamente nel territorio della Regione Toscana e si applica alla disciplina regionale dei consiglieri regionali, con particolare riferimento alle consigliere in maternità. Il testo fornito non riporta ulteriori condizioni, limiti soggettivi o procedurali, né dettaglia il contenuto delle modifiche apportate ai singoli articoli.
Effetti sulla normativa previgente
La funzione della legge è quella di modificare la l.r. 47/1983, che resta il testo di riferimento per la materia. Il contenuto utile per l’operatore deve quindi essere letto nel quadro della disciplina consolidata risultante dalle modifiche successive. Nel materiale disponibile non sono presenti disposizioni transitorie, termini di decorrenza particolari o regimi temporanei.
Rilevanza pratica attuale
La legge del 2007 è una norma di modifica puntuale, ormai assorbita nel testo consolidato della disciplina regionale sui consiglieri. Per questo motivo non ha oggi un’autonoma utilità applicativa rispetto alla normativa vigente consolidata, pur restando rilevante come base storica della disciplina modificata.
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