Cassazione Penale, Sentenza n. 14507/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso lamentava difetto di motivazione e violazione di legge (art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.), sostenendo che la Corte territoriale avesse ridotto la pena solo di un terzo anziché nella misura maggiore consentita dopo il riconoscimento dell'attenuante per collaborazione, senza fornire adeguata motivazione sul punto. Il ricorrente ha articolato due motivi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: un motivo è stato ritenuto generico e l'altro manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che, sebbene nella parte descrittiva si faccia riferimento a una riduzione di un terzo, in realtà la pena aumentata per continuazione è stata rideterminata da 8 a 5 mesi, cioè una riduzione superiore al terzo e prossima al massimo consentito. Si è richiamata la giurisprudenza che esclude l'obbligo di spiegare perché non sia stata concessa la riduzione nella misura massima quando la pena è diminuita in misura prossima al massimo, e si è ritenuto che la sentenza impugnata abbia sufficientemente motivato il riconoscimento dell'attenuante in relazione alla collaborazione, pur mantenendo rilievo alle aggravanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.
La norma è stata applicata per valutare la riduzione di pena connessa al riconoscimento dell'attenuante per collaborazione; la Corte ha ammesso una riduzione in misura prossima al massimo consentito senza l'obbligo di motivare perché non si è arrivati esattamente alla misura massima
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto uno dei motivi generico (mancanza di specificità) e l'altro manifestamente infondato
Giurisprudenza della Cassazione (richiami precedenti)
Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017; Sez. 4, n. 48541 del 28/11/2013; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998; Sez. 2, n. 1490 del 22/11/1995
Principio secondo cui, quando la diminuzione della pena per un'attenuante è vicina al massimo consentito, non è necessario spiegare perché non si sia raggiunto il massimo; è sufficiente motivazione sintetica o la motivazione implicita nella valutazione della gravità del fatto
Massime di principio
- Un'impugnazione per difetto di motivazione deve contenere critiche specifiche e puntuali alla motivazione della sentenza: censure generiche rischiano l'inammissibilità
- Quando la pena è diminuita in misura prossima al massimo consentito per legge, la Corte non richiede necessariamente una spiegazione dettagliata del perché non si sia applicata la riduzione massima; motivazione sintetica o implicita può essere sufficiente
- Il riconoscimento di un'attenuante per collaborazione può giustificare una riduzione significativa della pena anche se persistono aggravanti che qualificano la gravità del reato
- In procedura di cassazione, è essenziale confrontarsi criticamente con i passaggi decisionali della sentenza impugnata; l'omissione di un confronto puntuale può determinare l'inammissibilità del ricorso
- La pronuncia di inammissibilità può comportare la condanna alle spese processuali e talvolta a somme in favore della Cassa delle ammende quando i motivi sono ritenuti infondati o generici
- Per contestare la quantificazione della pena in sede di legittimità è utile dimostrare errori nel calcolo o omissioni logiche nella valutazione dei presupposti della diminuzione, non solo affermare che la riduzione non è stata massima
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