Cassazione Penale, Sentenza n. 24606/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Petrongolo deduceva l'illegittima dichiarazione di inammissibilità dell'appello promossa avverso la sentenza del Tribunale di Chieti del 09/07/2024. L'appellante sosteneva che l'atto di impugnazione, redatto nel rispetto dell'art. 581, comma 1‑bis c.p.p., aveva per oggetto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione per i fatti sino al dicembre 2016 (in particolare per il 2015 e parte del 2016) e chiedeva che la Corte d'appello valutasse e dichiarasse la prescrizione e, ove del caso, rivalutasse la pena. Nel ricorso per cassazione sono stati articolati due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione circa l'inammissibilità dell'appello e la mancata dichiarazione della prescrizione; 2) maturata prescrizione dei reati con richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado per le fattispecie estinte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello di L'Aquila che aveva dichiarato inammissibile l'appello. La Corte di cassazione ha rilevato che l'appello conteneva motivi specifici relativi a determinati capi della sentenza (deducendo la prescrizione dei reati sino al 2016) e che la declaratoria di inammissibilità era illegittima perché la Corte territoriale aveva: a) valutato una parziale inammissibilità non prevista dall'art. 591 c.2 c.p.p.; b) preso in considerazione la manifesta infondatezza della eccezione di prescrizione, profilo che non costituisce causa di inammissibilità. Pertanto gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di L'Aquila per il giudizio di merito sull'appello, con indicazione che la Corte territoriale dovrà valutare e dichiarare eventualmente la prescrizione delle condotte maturata prima della sentenza di primo grado e rideterminare la pena per i reati residui.
Norme richiamate
l'appello deve "enunciare" i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione (art. 581, lettera a), le richieste (lettera b) nonché i motivi
Imposta i requisiti formali dell'atto di appello: bisogna indicare i capi/punti impugnati, le richieste e motivi; i motivi richiedono indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto.
art. 581, comma 1‑bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla possibilità che l'atto d'appello sia redatto conformemente alla disciplina introdotta per specificare le deduzioni (qui, riferito alla deduzione di prescrizione come oggetto dell'appello).
art. 591, comma 2 cod. proc. pen.
Consente al giudice di merito di pronunciare d'ufficio sull'ammissibilità dell'appello; la Corte di cassazione ha però precisato che non è consentito dichiarare l'inammissibilità per motivi non previsti (es. parziale inammissibilità per prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado) né valutare la manifesta infondatezza come causa di inammissibilità.
art. 597, comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce che il giudice di secondo grado ha cognizione limitata ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di appello: l'appellante delimita l'oggetto del gravame.
art. 606, comma 1, lett. b) e comma 3 cod. proc. pen.
Citato nei principi di diritto richiamati: il vizio relativo alla mancata dichiarazione della prescrizione da parte del giudice di merito è un motivo ammissibile in cassazione; il sindacato sulla manifesta infondatezza è limitato nel procedimento di appello e non può costituire causa di inammissibilità.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U, n. 26102/2015 "Ricci", Sez. U n. 8825/2016 "Galtelli", Sez. U n. 6903/2016 "Aiello", altre)
I precedenti di legittimità chiariscono: la nozione di 'capo' e 'punto' di sentenza; l'ammissibilità di un ricorso che deduce la prescrizione maturata prima della sentenza di merito; il divieto di estendere il sindacato di inammissibilità ai profili di manifesta infondatezza dell'eccezione.
Massime di principio
- Un appello è ammissibile se enuncia in modo specifico i capi o i punti impugnati e i motivi, comprese le deduzioni di prescrizione riferite a periodi anteriori alla sentenza di primo grado.
- La Corte d'appello non può dichiarare l'appello inammissibile per profili non previsti dalla normativa (ad es. 'parziale inammissibilità' riferita a prescrizione intervenuta dopo la sentenza di primo grado) né basarsi sulla 'manifesta infondatezza' dell'eccezione di prescrizione come causa di inammissibilità.
- Se l'appello deduce la prescrizione per reati estinti prima della sentenza di primo grado, la questione è di merito e deve essere esaminata dalla Corte territoriale; la Corte di cassazione può annullare l'ordinanza di inammissibilità e rinviare per il giudizio di appello.
- Nella redazione dell'appello è cruciale indicare puntualmente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni motivo, soprattutto quando si invoca la prescrizione, specificando i periodi temporali e i capi di imputazione interessati.
- Se il giudice di secondo grado omette l'esame dovuto o espone motivazioni incongrue sull'ammissibilità, il rimedio è il ricorso per cassazione che può condurre all'annullamento dell'ordinanza e alla restituzione della cognizione al giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24593/2025 del 04/07/2025
- Sentenza penale · 4 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24595/2025 del 04/07/2025
- Sentenza penale · 4 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24596/2025 del 04/07/2025
- Sentenza penale · 4 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24597/2025 del 04/07/2025
- Sentenza penale · 4 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24600/2025 del 04/07/2025
- Sentenza penale · 4 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24602/2025 del 04/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →