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Ordinanza

Ordinanza n. 3243/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto della Questura di Roma - -OMISSIS-^/E - emesso il -OMISSIS- e notificato l'8 ottobre 2025, con cui veniva respinta l'istanza finalizzata all'ottenimento del rilascio dell'autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. per effettuare la raccolta scommesse all'interno dei locali siti in -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto, documento e verbale presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell'odierno ricorrente Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 23 marzo 2026: per l’annullamento del rigetto della Questura di Roma, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale del 24 febbraio 2026, in ordine all’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente in data 10 febbraio 2026, e quindi, per la condanna dell’Amministrazione ad esibire gli atti e i documenti richiesti, con la facoltà di estrarre copia degli stessi, con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto in virtù dell’art. 30 del D.lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Giustizia amministrativa202515817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Roma di rigetto dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. alla raccolta di scommesse, motivato con la violazione delle distanze da luoghi sensibili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Roma che ha respinto l'istanza di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'esercizio della raccolta di scommesse in determinati locali, deducendo le ragioni di fatto e di diritto riportate negli atti processuali. Ha chiesto anche la sospensione cautelare dell'efficacia del diniego. Il giudice ha ritenuto che le questioni prospettate richiedessero un approfondimento nella sede di merito. Nel corso del giudizio è stato inoltre proposto un ricorso incidentale avente a oggetto il rigetto di un'istanza di accesso agli atti, con domanda di esibizione e riserva di richiesta risarcitoria; tuttavia, l'ordinanza in esame decide esclusivamente sulla domanda cautelare relativa al ricorso introduttivo.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto che il ricorso introduttivo meritasse un approfondimento nel giudizio di merito, senza formulare una valutazione conclusiva sulla legittimità del diniego questorile. Ha però escluso il periculum in mora, rilevando che il danno lamentato è di natura economica e, quindi, non irreparabile. Le esigenze della ricorrente possono essere salvaguardate mediante la rapida fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito, fissata al 10 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della questione. L'ordinanza non definisce il ricorso principale né il ricorso incidentale sull'accesso.

Norme richiamate

  • art. 88 T.U.L.P.S.

    Costituisce la base normativa dell'autorizzazione richiesta per l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse; il diniego questorile è stato motivato con la violazione delle distanze da luoghi sensibili.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la misura è stata negata per l'assenza del periculum in mora.

  • art. 30 d.lgs. 104/2010

    Richiamato nella riserva formulata nel ricorso incidentale per una eventuale domanda risarcitoria connessa al diniego di accesso; tale questione non è stata decisa nell'ordinanza.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando il danno dedotto deriva dalla mancata possibilità di esercitare un'attività economica ed è qualificabile come meramente patrimoniale, il requisito del periculum in mora può essere escluso perché il pregiudizio non è irreparabile.
  • La necessità di approfondire le questioni di fatto e di diritto nella fase di merito non comporta, da sola, la concessione della misura cautelare: occorre comunque la contestuale sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
  • Quando il periculum in mora non è ravvisabile, le esigenze della parte possono essere soddisfatte mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, senza sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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