Cassazione Civile, Sentenza n. 1683/2022 del 19/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di un'ordinanza ingiunzione emessa per l'affissione senza autorizzazione su una porta metallica di una locandina che pubblicizzava lo sciopero e un autobus per Roma, indicante riferimenti alla USB. La questione centrale riguarda la responsabilità solidale a carico dell'organizzazione sindacale per la violazione del regolamento comunale di pubblicità, con riferimento all'art. 24 del d.lgs. 507/1993 e alla disciplina della responsabilità solidale (art. 6 l. 689/1981), nonché l'ammissibilità e la correttezza dell'uso di presunzioni per ritenere la proprietà o la commissione del manifesto a carico del sindacato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del sindacato, ritenendo che il giudice d'appello abbia fondato la responsabilità solidale su presunzioni non conformi ai requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dall'art. 2729 c.c. Il Tribunale aveva ritenuto la proprietà o riconducibilità del manifesto alla USB sulla base dell'inerenza del messaggio agli scopi del sindacato e della presenza di indicazioni relative alla USB; la Cassazione ha censurato tale inferenza, osservando che lo sciopero era stato indetto da più sigle e che la semplice indicazione della USB sulla locandina non prova la commissione o la proprietà del manifesto. Perciò la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione originaria, annullando l'ordinanza ingiunzione; spese compensate.
Norme richiamate
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 24
Stabilisce che le violazioni in materia di pubblicità sono sanzionate con le norme della legge n. 689/1981; nel caso non contiene più la deroga che escludeva la responsabilità solidale per affissioni di organizzazioni sindacali (comma abrogato).
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 20, comma 1 (introdotto dalla legge n. 296/2006)
Prevede che gli oneri per la rimozione dei manifesti abusivi siano a carico dei soggetti per conto dei quali sono affissi, salvo diversa dichiarazione, rafforzando la posizione di responsabilità dell'eventuale beneficiario dell'affissione.
legge n. 689 del 1981, art. 6
Disciplina la responsabilità in solido: il proprietario della cosa usata per la violazione è obbligato in solido salvo prova che la cosa sia stata utilizzata contro la sua volontà; il terzo comma estende la solidarietà alla persona giuridica o ente quando la violazione è commessa da rappresentanti o dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, e la giurisprudenza ha interpretato il titolo della solidarietà anche rispetto a rapporti di affidamento o avvalimento, purché vi sia riconducibilità dell'attività pubblicitaria al beneficiario.
codice civile, art. 2729
Regola le presunzioni semplici richiedendo che siano gravi, precise e concordanti; la Corte ha ritenuto che la presunzione di proprietà o commissione del manifesto fondata su mera indicazione della sigla e sull'inerenza del messaggio non rispettasse tali requisiti.
codice civile, artt. 2697 e 2727 (richiamati)
Riferimenti alle norme sull'onere della prova e sulle presunzioni in generale; la sentenza sottolinea che l'onere probatorio resta dell'accusa e che le presunzioni devono rispettare i caratteri di gravità, precisione e concordanza.
Massime di principio
- La responsabilità solidale di una persona giuridica o ente per affissioni abusive non può essere fondata sul mero fatto che il messaggio sia conforme agli interessi o agli scopi dell'ente; è necessario dimostrare che l'affissione sia stata effettuata per conto dell'ente o che esista un rapporto che renda l'attività pubblicitaria riconducibile all'iniziativa del beneficiario.
- Le presunzioni per ritenere la proprietà o la commissione di materiale pubblicitario devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza; indizi generici come la presenza di un nome o di riferimenti non sono sufficienti quando l'evento promosso coinvolge più soggetti.
- L'assenza di prova liberatoria circa l'omissione dell'ente (cioè la mancata attività per impedire l'affissione) non può supplire a presunzioni carenti: il giudice non può dedurre la responsabilità dalla sola mancanza di prova contraria se gli elementi probatori a carico non raggiungono la soglia richiesta.
- Per gli enti e le associazioni, la difesa efficace contro sanzioni per affissioni abusive dovrebbe puntare a dimostrare la mancanza di commissione o di riconducibilità dell'affissione all'ente (es. assenza di commissioni, fatture, ordini di stampa, consegne), e a contestare la qualificazione degli indizi come presunzioni valide.
- Per le amministrazioni e gli organi accertatori, per sostenere la responsabilità solidale è consigliabile raccogliere elementi diretti e specifici che colleghino il materiale pubblicitario all'ente beneficiario (logo ufficiale, prova di commissione, documenti di stampa, testimoni, consegne), oltre all'accertamento dell'autore materiale.
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