Cassazione Civile, Ordinanza n. 16042/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso, all'esito di processo verbale di constatazione riguardante due società riconducibili alla medesima compagine familiare e aventi la stessa sede, un avviso di accertamento IRES per l'anno d'imposta 2007 nei confronti della società contribuente, recuperando a tassazione un maggior reddito imponibile pari a euro 328.534,00, oltre interessi e sanzioni. Il recupero derivava dal fatto che la perdita dichiarata per il 2007 coincideva con quella che l'Ufficio aveva già disconosciuto, con precedente accertamento per il 2006, ritenendo non spettante la compensazione. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto e la decisione confermata in appello dalla CTR Toscana. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo che la CTR non aveva esaminato i motivi di appello, limitandosi a richiamare l'archiviazione in sede penale e ad aderire alla decisione di primo grado; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sui rapporti tra processo penale e processo tributario, sostenendo che il decreto di archiviazione penale non poteva vincolare il giudice tributario né impedire la diversa valutazione dei fatti ai fini fiscali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la sentenza d'appello era affetta da nullità per motivazione apparente, poiché la CTR si era limitata, in sostanza, a riportare le tesi delle parti e a condividere acriticamente la sentenza di primo grado senza dare conto delle censure dell'Ufficio. Ha inoltre chiarito che il decreto di archiviazione penale non produce efficacia preclusiva nel giudizio tributario e non è assimilabile a una sentenza di assoluzione pronunciata all'esito del dibattimento. Per tali ragioni la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere dedotta in cassazione quando la motivazione manchi o sia solo apparente.
art. 3, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve essere motivata in modo da rendere comprensibile il percorso decisorio e il thema decidendum.
La motivazione apparente integra un vizio di nullità della sentenza.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza è nulla se manca l'illustrazione delle censure e delle ragioni di dissenso rispetto all'appello.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiede una motivazione effettiva della decisione della commissione tributaria regionale.
La motivazione per relationem è ammissibile solo se consente di ricostruire un percorso argomentativo chiaro ed esaustivo.
Il decreto di archiviazione non rientra tra i provvedimenti aventi efficacia preclusiva nel giudizio tributario.
art. 20 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il giudice tributario può autonomamente valutare i fatti anche se rilevanti in sede penale, secondo il regime del doppio binario.
La Corte richiama la disciplina della definizione agevolata e la sospensione dei termini di impugnazione prevista per le liti definibili.
La Corte osserva che la norma, nel superare il doppio binario, riguarda le sole sentenze di assoluzione rese a seguito di dibattimento e non i decreti di archiviazione.
art. 530, secondo comma, c.p.p.
È richiamato solo per evidenziare che la questione rimessa alle Sezioni Unite riguarda le sentenze di assoluzione e non l'archiviazione.
Massime di principio
- La sentenza d'appello in materia tributaria è nulla per motivazione apparente quando non esamina i motivi di gravame e si limita ad aderire in modo acritico alla decisione di primo grado.
- La motivazione per relationem è legittima solo se la sentenza consente di individuare con chiarezza le ragioni della conferma e il percorso logico seguito dal giudice di appello.
- Nel processo tributario il giudice deve confrontarsi con le specifiche censure dell'appellante; la mera riproduzione delle tesi di parte o l'adesione generica alla pronuncia impugnata non soddisfano l'obbligo di motivazione.
- Il decreto di archiviazione penale non ha efficacia preclusiva nel giudizio tributario e non impedisce al giudice fiscale di valutare e qualificare autonomamente i medesimi fatti.
- Le preclusioni derivanti dal giudicato penale si collegano, in via generale, alle sentenze rese all'esito del dibattimento e non ai provvedimenti di archiviazione.
- rami
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