Cassazione Penale, Sentenza n. 22299/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su cinque motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di norme processuali sulla valutazione della conversazione intercorsa il 28/03/2018 tra Iervolino e Giuseppe Massa, con contestazione del periodo di commissione del reato, della sistematicità e della rilevanza dei quantitativi custoditi e della qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e sull'esclusione della recidiva; 2) vizio di motivazione sull'interpretazione della trascrizione dell'intercettazione del 28/03/2018 (allegato 96); 3) censura per mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 4) contestazione dell'applicazione della recidiva semplice; 5) censura del diniego delle misure alternative/substitutive della pena (lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare, semilibertà) ai sensi degli artt. 20‑bis c.p., 53, 55, 56, 56‑bis legge 689/1981 e art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi quattro motivi manifestamente infondati: i giudici di merito hanno validamente valutato la conversazione del 28/03/2018 come prova della detenzione di hashish (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990) e la recidiva semplice è stata correttamente valorizzata con riferimento al precedente della tentata rapina del 2008. Il quinto motivo (diniego delle pene sostitutive) è stato ritenuto fondato perché la Corte territoriale non ha fornito motivazione puntuale e non poteva rifiutare le misure sostitutive limitandosi a richiamare i precedenti penali; tuttavia, l'annullamento con rinvio per rivalutare le pene sostitutive è stato precluso dall'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata al più tardi il 10/07/2024. Non è stato possibile applicare il regime della 'Legge Orlando' in quanto il fatto è stato consumato anteriormente al 03/08/2017. Pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (art. 73, commi 1, 4 e 5)
Art. 73 comma 4 (detenzione di sostanze) ritenuto integrato per la detenzione di hashish sulla base della conversazione intercorsa tra indagati; la qualificazione ex comma 5 (ipotesi più grave o diversa) è stata contestata dal ricorrente ma ritenuta correttamente motivata dai giudici di merito.
art. 81 c.p.
Richiamato nell'imputazione originaria (concernente commi/concorso di reati); non centrale nel provvedimento di legittimità rispetto alle censure specifiche riportate.
art. 133 c.p.
Norma sulle pene sostitutive: la Corte di cassazione richiamata dalla giurisprudenza afferma che il rinvio all'art. 133 contenuto nell'art. 58 legge 689/1981 deve essere letto congiuntamente all'art. 59 della stessa legge e non consente al giudice di rigettare la richiesta di pena sostitutiva sulla sola base dei precedenti penali.
Legge 24 novembre 1981, n. 689 (artt. 53, 55, 56, 56‑bis e art. 59)
Previsione delle misure alternative e delle condizioni ostative: l'art. 59 individua le condizioni ostative riferite al reato oggetto di giudizio e non comprende i precedenti penali in generale come motivo esclusivo per rifiutare le pene sostitutive.
art. 20‑bis c.p.
Riferimento normativo relativo a istituti come la semilibertà; utilizzato dal ricorrente nella richiesta di soluzioni sostitutive della pena.
legge n. 103 del 2017 ("Legge Orlando")
Regime speciale di prescrizione applicabile ai reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019; la Corte ha escluso la sua applicazione perché il fatto ascritto a Iervolino è antecedente al 03/08/2017.
Massime di principio
- La Corte non annulla una sentenza per rinnovare la valutazione di pena sostitutiva se nel frattempo il reato è estinto per prescrizione: in tal caso si annulla senza rinvio per estinzione del reato.
- Il giudice di merito deve motivare puntualmente il diniego delle pene sostitutive; non è sufficiente fondare il rifiuto sulla sola esistenza di precedenti penali: va valutata la specifica situazione personale e le condizioni previste dalla legge.
- Le conversazioni intercettate possono costituire prova idonea della detenzione e della sistematicità dell'attività di custodia se adeguatamente valorizzate in motivazione; tale valutazione di merito è difficilmente sindacabile in Cassazione se non è manifestamente illogica o contraddittoria.
- La recidiva semplice può essere applicata anche se il precedente è una pena sospesa, quando il giudice di merito ritiene che il precedente non abbia prodotto effetti preventivi e abbia favorito il successivo inserimento in contesti criminosi, purché ciò sia motivato.
- Le norme temporali speciali sulla prescrizione (es. Legge Orlando) si applicano solo ai reati consumati nel periodo da esse disciplinato; per reati anteriori si mantiene il regime previgente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22277/2025 del 13/06/2025
- Sentenza penale · 13 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22278/2025 del 13/06/2025
- Sentenza penale · 13 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22280/2025 del 13/06/2025
- Sentenza penale · 13 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22281/2025 del 13/06/2025
- Sentenza penale · 13 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22282/2025 del 13/06/2025
- Sentenza penale · 13 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22283/2025 del 13/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →