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Sentenza

Sentenza del 03/08/2015 n. 260 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Studi di settore non applicabili tout court agli intermediari di commercio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito d'impresa dichiarato per il 2003 da 49.589,00 euro a 61.589,00 euro, determinando maggiori ricavi per 12.000,00 euro sulla base dello studio di settore TG61D. Il contribuente contestava l'applicabilità dello studio di settore, sostenendo che il semplice scostamento dai ricavi stimati non integrasse una grave incongruenza e che l'avviso fosse insufficientemente motivato. Evidenziava inoltre che la propria provvigione media, pari all'1,9%, non consentiva di raggiungere i ricavi stimati e che l'attività di intermediario rendeva difficoltoso l'occultamento dei ricavi, essendo le provvigioni collegate a vendite documentate da mandante e cliente.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del contribuente e annullato l'accertamento fondato esclusivamente sullo studio di settore. Ha ritenuto che lo scostamento del 23% tra ricavi dichiarati e ricavi stimati non fosse, nel caso concreto, sufficiente a integrare una grave incongruenza, considerando la forte variabilità delle provvigioni nel settore degli intermediari di commercio e la provvigione effettiva dell'1,9%, non contestata dall'Ufficio. Ha inoltre valorizzato il principio secondo cui un mero scostamento non significativo non legittima l'accertamento induttivo. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 500,00 euro di spese processuali, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • Art. 62-bis, comma 3, legge n. 427 del 1993

    L'accertamento basato sugli studi di settore richiede uno scostamento qualificato come grave incongruenza; il semplice divario tra ricavi dichiarati e ricavi stimati non è sufficiente.

  • Art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993

    La rettifica fondata sugli studi di settore presuppone elementi ulteriori e una significativa anomalia rispetto ai dati dichiarati, da valutare anche alla luce delle caratteristiche concrete dell'attività.

  • Art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997

    Disciplina il procedimento di accertamento con adesione, nel cui ambito l'Ufficio aveva ridotto i maggiori ricavi stimati, senza però eliminare il presupposto contestato dal contribuente.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2004

    Riconosce che, per alcune categorie di intermediari, differenze significative tra le provvigioni individualmente applicate e quelle medie del cluster possono determinare non congruità o non coerenza senza indicare necessariamente ricavi occultati.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44 del 29 maggio 2008

    Rileva la forte variabilità delle provvigioni nel settore degli intermediari di commercio e la possibilità che condizioni di mercato o accordi con le mandanti producano scostamenti rilevanti rispetto alle stime dello studio di settore.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 20414 del 26 settembre 2014

    "un mero scostamento non significativo ... non legittima l'Amministrazione finanziaria a procedere all'accertamento induttivo"

    È necessaria una grave incongruenza; la Cassazione aveva escluso tale gravità per uno scostamento del 7%, principio utilizzato dalla Commissione per valutare il caso concreto.

Massime di principio

  • Per gli intermediari di commercio, gli studi di settore devono essere applicati considerando la concreta percentuale di provvigione, poiché le provvigioni possono variare notevolmente in base a prodotto, mandante, mercato e accordi contrattuali.
  • La non congruità derivante dallo studio di settore non dimostra automaticamente l'occultamento di ricavi: l'Amministrazione deve verificare se lo scostamento costituisca una grave incongruenza e confrontarsi con le spiegazioni specifiche del contribuente.
  • Uno scostamento percentuale, anche significativo in astratto, non è necessariamente sufficiente da solo a legittimare l'accertamento; la gravità deve essere valutata in concreto e con adeguata motivazione.
  • Nel settore delle agenzie e dell'intermediazione, la documentazione delle provvigioni, dei contratti con le mandanti e delle vendite sottostanti è essenziale per dimostrare che i ricavi dichiarati corrispondono alle effettive condizioni economiche dell'attività.
  • La motivazione dell'accertamento deve spiegare perché le giustificazioni del contribuente non siano idonee a superare la presunzione derivante dallo studio di settore, non limitandosi a indicare il solo scostamento.

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