Deliberazione n. 524 del 29/08/2024
Provvedimento del 29 agosto 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento urgente adottato il 19 agosto 2024 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited nell’ambito della procedura prevista per il c.d. revenge porn ex art. 144-bis Codice privacy. A seguito della segnalazione dell’interessato, l’Autorità ha disposto l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Facebook e Instagram, trasmesso in formato hash, e la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori per 12 mesi. La decisione odierna ha natura di ratifica del provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti segnalati ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di un provvedimento d’urgenza per contenuti sessualmente espliciti diffusi online
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato il provvedimento urgente adottato il 19 agosto 2024 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per il c.d. revenge porn. La decisione interviene a seguito della segnalazione dell’interessato, che aveva chiesto all’Autorità di operare sulle piattaforme Facebook e Instagram per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018. Centrale è l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, la cui possibile diffusione su piattaforme digitali avvenga senza consenso.
Il medesimo articolo prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.
Fatti e procedimento
La segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante con numero omissis, rappresentava una situazione riconducibile all’art. 144-bis e chiedeva l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme indicate. Acquisita la documentazione, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 419 del 19 agosto 2024, poi trasmessa al gestore delle piattaforme con nota della stessa data.
Sono state inoltre acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.
Misure urgenti disposte
Il provvedimento d’urgenza ha previsto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione, qualora acquisito in chiaro dalle piattaforme, solo a fini probatori e per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure atte a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate.
Esito finale
Con il provvedimento del 29 agosto 2024, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento d’urgenza n. 419/24 adottato il 19 agosto 2024 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. Il provvedimento conferma così le misure immediate dirette a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a garantirne, ove necessario, una conservazione limitata e protetta per finalità probatorie.
Punti principali
Presupposto della segnalazione e ambito applicativo
La persona interessata ha segnalato al Garante di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Facebook e Instagram. Il procedimento riguarda quindi la possibile diffusione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Provvedimento d’urgenza del 19 agosto 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza il provvedimento n. 419 del 19 agosto 2024, ingiungendo a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione sulla conservazione a fini probatori
Alla medesima società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per un periodo di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con successiva comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica il provvedimento d’urgenza adottato il 19 agosto 2024 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, confermandone integralmente gli effetti.
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