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Ordinanza

Ordinanza n. 144/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Prefetto della Provincia di Gorizia del 17.6.2026 (prot. n. 0024045 del 26.6.2026), notificato a mezzo PEC in data 30.6.2026, recante adozione di “informazione antimafia interdittiva” ex art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011, nei confronti del sig. -OMISSIS-, come da atto che, tra l’altro, così dispone: “… per quanto in premessa nei confronti del sig. -OMISSIS-, è adottata una informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’art. 92 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., attesa la sussistenza di cause ostative di cui all’art. 67, comma 1 del citato decreto (Prefettura Gorizia - Area I - Antimafia - Prot. interno N. 0024045 del 26/06/2026)”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ed in particolare, ove occorra e nei limiti dell’interesse, dei seguenti atti: 1. della richiesta di informazione antimafia della Regione Friuli Venezia Giulia, inserita in BDNA con prot. n. 007950 del 25.2.2026; 2. del preavviso di interdittiva ex art. 92, comma 2-bis, del D. Lgs. 159/2011, prot. n. 17518 dell’8.5.2026; 3. dei verbali del Gruppo Interforze Antimafia, redatti in esito alle riunioni tenutesi in data 9.4.2026 e 5.5.2026; 4. del verbale di audizione del 16.6.2026;

Giustizia amministrativa202600369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

In camera di consiglio, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il ricorrente ha dichiarato di rinunciarvi. Il TAR ha preso atto della rinuncia senza pronunciarsi sul fumus boni iuris o sul periculum in mora e senza decidere il merito del ricorso di annullamento. Ha rinviato al definitivo ogni statuizione sulle spese, comprese quelle della fase cautelare.

TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio del 17 giugno 2026 recante informazione antimafia interdittiva, con gli atti presupposti, tra cui il preavviso di interdittiva, i verbali del Gruppo Interforze Antimafia e il verbale di audizione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare, l'informazione antimafia interdittiva adottata nei suoi confronti dal Prefetto di Gorizia il 17 giugno 2026, notificata il 30 giugno 2026, nonché gli atti presupposti e connessi. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico

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