Sentenza n. 991/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro n. 2075/2023, notificata al Ministero il 15 novembre 2023. La sentenza aveva dichiarato il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di 500 euro annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero ad adottare ogni adempimento necessario a consentirne la fruizione. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione del giudicato, nonché, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta dall'Amministrazione nelle more del giudizio mediante l'esecuzione del giudicato. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta. Il Collegio ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando l'evidente fondatezza originaria del ricorso, desunta dal fatto che l'Amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 300 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere
La piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità del ricorso.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale fondamento del giudizio di ottemperanza.
art. 91 c.p.c.
Consente la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza; nel caso concreto il criterio è stato applicato in forma virtuale, valutando la fondatezza originaria del ricorso.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa pienamente la pretesa del ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adempimento dell'Amministrazione successivo alla proposizione del ricorso di ottemperanza non esclude la condanna alle spese, che può essere pronunciata secondo il criterio della soccombenza virtuale mediante valutazione della fondatezza originaria della domanda.
- La nomina del commissario ad acta richiesta per l'ipotesi di persistente inadempimento non è necessaria quando, prima della decisione, l'Amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1447/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1448/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1449/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1450/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1451/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1452/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →