Sentenza del 23/02/2016 n. 989 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
AVVISO DI ACCERTAMENTO - Nullità - Atto notificato senza il rispetto del termine dilatorio - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento perché notificato senza rispettare il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000. Tale termine, secondo la censura, avrebbe dovuto garantire al contribuente il diritto di presentare osservazioni dopo la conclusione delle operazioni di controllo.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La nullità derivante dalla violazione del termine dilatorio è configurabile esclusivamente quando l'accertamento derivi da accessi, ispezioni o verifiche svolti presso la sede o i locali del contribuente. Non si applica, invece, agli accertamenti fondati su controlli effettuati dall'Ufficio senza accesso fisico, su dati acquisiti da altri organismi o autorità, oppure su richieste, questionari e inviti rivolti al contribuente.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La violazione del termine dilatorio può determinare la nullità dell'avviso solo se l'atto impositivo è conseguenza di accessi, ispezioni o verifiche eseguiti presso la sede o i locali del contribuente. La garanzia non opera per i controlli esclusivamente documentali o svolti mediante acquisizione di dati, richieste, questionari e inviti, senza accesso fisico.
Massime di principio
- Per valutare la validità di un avviso notificato prima del decorso del termine dilatorio, occorre verificare anzitutto se vi sia stato un accesso, un'ispezione o una verifica presso la sede o i locali del contribuente.
- Se l'accertamento deriva esclusivamente da controlli d'ufficio, dati già disponibili, informazioni provenienti da altre autorità, questionari o richieste documentali, la violazione del termine dilatorio non comporta, di regola, la nullità dell'avviso.
- La garanzia procedimentale è collegata alla particolare invasività del controllo svolto presso i locali del contribuente e non si estende automaticamente a ogni attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria.
- La qualificazione concreta dell'attività svolta dall'Ufficio è determinante: la mera richiesta di documenti o informazioni non equivale necessariamente a un accesso, un'ispezione o una verifica in loco.
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