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Legge

L.R. Sardegna 3/2024

Interventi a favore della circolazione dei crediti fiscali di cui all'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, ai fini dell'efficientamento energetico del patrimonio edilizio regionale

Normativa regionaleL.R. Sardegna 3/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 3/2024 promuove la circolazione dei crediti fiscali ex art. 121 d.l. 34/2020 per interventi di efficientamento energetico su immobili nel territorio regionale. Prevede monitoraggio, piattaforme di incontro domanda/offerta, acquisto da parte di enti/società regionali e direttive attuative entro 30 giorni. Abroga due precedenti norme regionali in materia.

Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio sardo

Circolazione dei crediti fiscali per l’efficientamento energetico in Sardegna

La legge regionale disciplina misure di supporto alla circolazione dei crediti d’imposta maturati per interventi edilizi di efficientamento energetico nel territorio della Regione autonoma della Sardegna. L’obiettivo è favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio regionale, in coerenza con gli obiettivi del PNIEC 2030 e con il quadro europeo sulla neutralità climatica.

Finalità e ambito applicativo

La Regione riconosce il rilievo strategico del settore edilizio e impiantistico civile e promuove l’uso degli strumenti nazionali o regionali di sostegno agli interventi di efficienza energetica. Le misure riguardano i crediti fiscali derivanti dalle spese per gli interventi agevolati dall’art. 121, comma 2, lettere da a) a f-bis, del d.l. 34/2020, relativi a edifici o unità immobiliari ubicati in Sardegna.

Sono considerati, in particolare:

  • i crediti in capo a fornitori con sede legale e operativa nel territorio regionale;
  • i crediti derivanti da interventi realizzati dai beneficiari che hanno optato per la cessione del credito ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. b), del d.l. 34/2020.

La legge opera espressamente nel rispetto della disciplina statale in materia di cessione dei crediti, richiamando il d.l. 11/2023.

Ruolo della Regione, degli enti economici regionali e delle società partecipate

La Regione, insieme agli enti pubblici economici regionali e alle società partecipate da essa controllate che non rientrano nell’elenco delle amministrazioni pubbliche del conto economico consolidato, assume un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali.

Le azioni previste comprendono:

  • il monitoraggio dell’andamento degli interventi e dei crediti;
  • la promozione del trasferimento dei crediti per massimizzarne il realizzo;
  • l’acquisto dei crediti anche per un utilizzo diretto in compensazione, nei limiti della propria capienza fiscale e contributiva;
  • il coordinamento con comuni, province e consorzi per favorire l’acquisto dei crediti da parte di altri soggetti esclusi dall’elenco delle amministrazioni pubbliche.

L’acquisto dei crediti deve avvenire a condizioni di mercato e, in ogni caso, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.

Strumenti operativi e piattaforma elettronica

La Regione può istituire un’apposita piattaforma elettronica per monitorare gli interventi e i crediti fiscali, consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori di domande e offerte di acquisto dei crediti.

Alla piattaforma possono registrarsi:

  • committenti;
  • professionisti;
  • imprese.

Per la gestione, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, è possibile utilizzare anche piattaforme o elenchi elettronici già realizzati da associazioni o federazioni di committenti, professionisti e imprese.

Criteri per la compensazione e limiti dell’acquisto

Ai fini dell’acquisto dei crediti da parte degli enti pubblici economici regionali e delle società partecipate controllate, la Regione deve stabilire criteri per valutare la consistenza della capacità di compensazione annua o mensile mediante modello F24.

La legge consente quindi un impiego dei crediti sia tramite ulteriore circolazione sul mercato sia tramite compensazione fiscale, ma sempre entro i limiti della capienza degli enti acquirenti e nel rispetto delle regole statali vigenti.

Direttive attuative

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale approva con deliberazione le direttive di attuazione della legge.

Le direttive devono definire, tra l’altro:

  • criteri e modalità operative della disciplina;
  • gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti;
  • regole applicative per i rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

La fase negoziale con banche e intermediari è ammessa solo per quelli che dichiarano di adottare i presidi e il modello organizzativo previsti dal d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Abrogazioni

Sono abrogati:

  • l’art. 17 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1;
  • l’art. 154 della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9.

Regime finanziario ed entrata in vigore

La legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L’entrata in vigore è fissata al giorno della pubblicazione nel BURAS, quindi dal 6 febbraio 2024.

Testo integrale

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