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Messaggio

Messaggio numero 15774 del 18-4-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS disciplina il monitoraggio delle domande di pensionamento che possono beneficiare della normativa previgente alla riforma, entro il limite di 10.000 lavoratori. Il messaggio chiarisce i soggetti ammessi ed esclusi, richiama l’interpretazione autentica del 2005 e comunica che il contingente risulta già esaurito per i lavoratori cessati entro il 31 marzo 2005 e per gli aventi diritto agli assegni straordinari che abbiano presentato domanda.

Monitoraggio dei 10.000 beneficiari della deroga al pensionamento di anzianità ex art. 1, commi 18 e 19, D.Lgs. 243/2004

Monitoraggio dei beneficiari della deroga al pensionamento di anzianità

Il documento illustra l’attuazione dell’art. 1, commi 18 e 19, del D.Lgs. 23 agosto 2004, n. 243, in materia di accesso al pensionamento di anzianità. L’INPS è incaricato di monitorare le domande presentate da specifiche categorie di lavoratori che possono continuare ad avvalersi, dal 1° gennaio 2008, dei requisiti pensionistici previgenti alla riforma, entro il limite massimo di 10.000 soggetti.

Quadro normativo e limite numerico

La riforma del sistema pensionistico ha modificato i requisiti per il pensionamento di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 2008. Tuttavia, in deroga a tale disciplina, l’art. 1, comma 18, consente l’applicazione della normativa precedente a una platea limitata di lavoratori, fino a un massimo di 10.000 unità.

Il comma 19 affida all’INPS il compito di monitorare le domande di pensionamento presentate dai lavoratori rientranti nel comma 18. Qualora il monitoraggio evidenzi il raggiungimento della soglia di 10.000 domande, l’Istituto non deve più prendere in esame ulteriori istanze volte a fruire dei benefici della deroga.

Soggetti destinatari della deroga

Il comma 18 individua due categorie di lavoratori che possono continuare ad applicare le regole previgenti:

  • i lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 1° marzo 2004, purché maturino i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 2, della stessa legge;
  • i lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali, alla data del 1° marzo 2004, siano già intervenuti gli accordi sindacali previsti dalle lettere a) e b) dello stesso comma 28.

Chiarimenti sull’ambito di applicazione per la mobilità

Il messaggio chiarisce che, con riferimento alla sola indennità di mobilità, il richiamo contenuto nell’art. 1, comma 18, lett. a), della legge n. 243/2004 vale soltanto per i lavoratori che maturano i requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di cui all’art. 7, comma 2, della legge n. 223/1991. In concreto, tale disciplina si applica solo a chi percepisce l’indennità di mobilità ordinaria nelle aree del Mezzogiorno.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 14/0000196 dell’11 gennaio 2005, ha confermato l’orientamento secondo cui la legge speciale deroga alla legge generale anche successiva, con riferimento alla mobilità lunga.

Soggetti esclusi dal monitoraggio

Sono esclusi dal monitoraggio:

  • i lavoratori ammessi a fruire della mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, comma 7, della legge n. 223/1991;
  • i lavoratori in mobilità ordinaria che possono accedere ai benefici pensionistici ai sensi dell’art. 59, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ossia la cosiddetta mobilità cristallizzata.

Interpretazione autentica del 2005

Il documento richiama l’art. 7 quaterdecies della legge 31 marzo 2005, n. 43, pubblicata nella G.U. n. 75 del 1° aprile 2005, che fornisce interpretazione autentica dell’art. 1, comma 19, della legge n. 243/2004. Tale interpretazione precisa che il monitoraggio INPS, finalizzato a verificare il raggiungimento del limite massimo di 10.000 lavoratori beneficiari, deve essere riferito al momento di cessazione del rapporto di lavoro nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del comma 18.

Esito del monitoraggio e saturazione del contingente

Sulla base di tale criterio, le Direzioni Centrali dell’INPS hanno effettuato una ricognizione dei potenziali aventi diritto, prendendo in considerazione la data di cessazione del rapporto di lavoro e, per i casi interessati, la decorrenza dell’assegno straordinario.

Dal monitoraggio delle sedi è emerso che il contingente di 10.000 soggetti deve ritenersi esaurito con riferimento:

  • ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 31 marzo 2005;
  • ai destinatari degli assegni straordinari di sostegno al reddito che abbiano preventivamente presentato la relativa domanda.

Il messaggio conclude quindi che, per tali categorie, il numero massimo previsto dalla deroga risulta già raggiunto.

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