Messaggio numero 15728 del 15-4-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che, in base alla legge n. 291/2004, i lavoratori dipendenti di imprese o unità aziendali ammesse alla cassa integrazione guadagni straordinaria non possono presentare la rinuncia all'accredito contributivo per il bonus durante il periodo di CIGS, salvo domande già presentate o già esercitate prima del 5 dicembre 2004. Sono fornite le istruzioni operative per aziende e sedi INPS sulla verifica delle domande, sull'archiviazione di quelle incompatibili e sulle modalità di ripresa o riduzione del beneficio nei casi ammessi.
Sospensione del bonus per lavoratori in CIGS
Sospensione della facoltà di richiedere il bonus in presenza di CIGS
Il documento chiarisce l'applicazione dell'art. 1 bis, comma 5, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, che ha convertito il D.L. 5 ottobre 2004, n. 249. La norma limita la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo, cd. "bonus", per i lavoratori dipendenti di imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) durante il periodo di ammissione al trattamento.
Quadro normativo e chiarimenti interpretativi
La legge n. 291/2004 è entrata in vigore il 5 dicembre 2004. L'art. 1 bis, comma 5, prevede che i lavoratori dipendenti da imprese ammesse alla CIGS che non abbiano già esercitato la rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possano esercitare tale facoltà per il periodo di ammissione al trattamento, salve le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Il documento richiama il precedente messaggio n. 4687 del 9 febbraio 2005, che aveva fornito prime istruzioni con riserva di ulteriori chiarimenti. Tali chiarimenti sono integrati dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 14/0002862 del 23 marzo 2005, secondo cui il divieto riguarda solo i lavoratori dipendenti delle unità aziendali ammesse al trattamento di integrazione salariale e non tutti i dipendenti dell'impresa nel suo complesso.
Ambito di applicazione
Per "periodo di ammissione alla CIGS" si intende l'arco temporale per il quale, con specifico decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale.
Alla luce dei chiarimenti ministeriali:
- se l'azienda è articolata in più unità, la norma si applica solo ai lavoratori impiegati nelle unità aziendali per le quali è stato concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria;
- le domande di bonus presentate dal 5 dicembre 2004 in poi da tali lavoratori, nel periodo di ammissione dell'impresa o della singola unità alla CIGS, devono essere respinte.
Soggetti che conservano la validità del diritto al bonus
Il provvedimento incide solo sulla facoltà di esercitare la rinuncia all'accredito contributivo e non su chi l'abbia già esercitata al 5 dicembre 2004. Resta quindi valida la posizione dei lavoratori che, anche durante il periodo di CIGS, si trovino in una delle seguenti situazioni:
- abbiano presentato, in data anteriore al periodo di ammissione dell'impresa o dell'unità aziendale alla CIGS, domanda di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 243/2004, secondo le modalità del D.M. 6 ottobre 2004, avendo perfezionato i requisiti;
- abbiano presentato entro il 4 dicembre 2004 la domanda di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi del medesimo articolo, secondo le modalità del D.M. 6 ottobre 2004, avendo perfezionato i requisiti.
Effetti sulla erogazione del bonus durante la CIGS
In entrambi i casi sopra indicati, l'erogazione del bonus resta comunque sospesa o ridotta in funzione della prestazione lavorativa:
- per i lavoratori in CIGS a zero ore, il bonus resta sospeso e il periodo è coperto da accredito figurativo;
- per i lavoratori in CIGS ad orario ridotto, l'importo del bonus è ridotto in misura corrispondente alla riduzione della retribuzione, con accredito figurativo ad integrazione.
Istruzioni operative per aziende e sedi INPS
Le istruzioni riguardano le aziende che:
- hanno in corso presso il Ministero del Lavoro una domanda di ammissione alla CIGS;
- oppure sono già state ammesse con decreto al trattamento di integrazione salariale straordinaria.
Le domande di bonus interessate sono:
- quelle presentate da tutti i dipendenti dell'azienda, se il trattamento riguarda l'azienda nel suo complesso;
- quelle presentate dai soli dipendenti delle unità interessate, se la CIGS riguarda singole unità aziendali.
In tali casi, l'azienda deve compilare il modello LC/CIG1 allegato al messaggio e trasmetterlo con immediatezza all'area assicurato/pensionato della Sede competente, individuata tramite il modello LC7 di richiesta.
Verifiche da effettuare da parte delle Sedi
Ricevuto il modello LC/CIG1, le Sedi devono verificare:
- che la domanda di bonus sia stata presentata dopo il 4 dicembre 2004;
- che la data di presentazione della domanda ricada nel periodo per il quale è stata richiesta o concessa la CIGS;
- che sussistano i requisiti soggettivi e di inquadramento aziendale per la concessione del bonus.
Se tutte e tre le condizioni risultano presenti, la Sede deve procedere diversamente a seconda dello stato della domanda di integrazione salariale.
Caso di domanda di integrazione salariale ancora pendente
Se la domanda di CIGS è ancora pendente, la Sede deve:
- modificare il campo 36 dell'EAD75 da ABA in ANA, oppure da ABM in ANM;
- emettere il modello LC2;
- emettere il modello LC13, per comunicare che la domanda di bonus è stata archiviata, con facoltà dell'interessato di chiedere riesame in caso di esito sfavorevole della domanda di integrazione salariale.
Caso di azienda già ammessa alla CIGS
Se l'azienda è già stata ammessa alla CIGS, la Sede deve:
- modificare il campo 36 dell'EAD75 da ABA in ANA, oppure da ABM in ANM;
- emettere il modello LC2;
- emettere il modello LC14, per comunicare all'interessato che la domanda di bonus è stata archiviata, in base alla legge n. 291/2004, perché l'azienda si trova in CIGS.
Domande già accolte e obblighi di segnalazione
Il documento precisa infine che, se il modello LC8 di ammissione al bonus risulta già emesso in favore di un dipendente che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità sopra descritte, l'azienda deve segnalarlo alla Sede INPS competente e astenersi, in attesa di istruzioni, dal dare corso al bonus.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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