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Messaggio

Messaggio numero 16329 del 22-4-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS n. 16329 del 22 aprile 2005 fornisce chiarimenti operativi sulla mensilizzazione dei flussi retributivi individuali (EMens), precisando struttura del flusso, codifiche da usare, gestione di assunzioni/cessazioni, dati retributivi, eventi figurativi, part-time, preavviso, bonus posticipo pensionamento, TFR, CIG pregressa e variazioni del mese precedente.

Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali: chiarimenti INPS

Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali: chiarimenti

Il documento dell’INPS chiarisce criteri di valorizzazione e modalità di compilazione del flusso EMens, richiamando il documento tecnico allegato alla circolare n. 3 dell’11 gennaio 2005 (release 1.1.3 del 14 marzo 2005). Le precisazioni riguardano sia la struttura del flusso sia la corretta esposizione di eventi, retribuzioni e coperture figurative.

Struttura del flusso e regole generali

L’Istituto ribadisce che il flusso può essere composto con ampia flessibilità. In particolare:

  • possono essere separati i flussi tra lavoratori dipendenti e collaboratori;
  • possono essere separati i flussi relativi a matricole diverse della stessa azienda;
  • possono essere separati i flussi di taluni lavoratori anche nell’ambito della stessa matricola aziendale.

La denuncia individuale mensile deve essere presentata anche per i lavoratori per i quali sono dovute soltanto contribuzioni minori, con esempi quali:

  • lavoratori a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni statali e locali iscritti all’INPDAP;
  • lavoratori iscritti all’ENPALS;
  • giornalisti iscritti all’INPGI;
  • lavoratori a tempo determinato iscritti all’IPOST;
  • operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative disciplinate dalla L. 240/1984, per i quali i contributi CIG, CIGS, mobilità e ANF sono versati con il sistema DM10.

Per i datori di lavoro che presentano il mod. DM10 entro termini differiti previsti dalla legge, come le Amministrazioni dello Stato e le scuole con termine differito di 6 mesi, anche il termine di presentazione della denuncia individuale è quello differito.

Dati identificativi e codifiche richiamate

L’INPS precisa che i dati devono essere riferiti al periodo dell’elemento e coerenti con il contenuto dell’elemento stesso. Tra i chiarimenti forniti:

  • il codice fiscale deve essere non solo formalmente corretto ma anche sostanzialmente corretto, cioè rilasciato dal fisco e riferito a una persona fisica;
  • i valori ammessi per alcuni elementi sono gli stessi già utilizzati nel CUD e 770 2005;
  • per il part-time viene introdotta la distinzione tra part-time orizzontale (P), verticale (V) e misto (M);
  • per il tipo contribuzione deve esistere esatta corrispondenza tra codici DM10/2 ed EMens;
  • nel cambio di qualifica e/o tipo contribuzione nel corso dello stesso mese, per lo stesso lavoratore vanno indicati due distinti elementi;
  • il codice provincia lavoro viene sostituito da un codice equivalente;
  • alcuni codici del CUD/770 non sono più previsti, come tipo contratto e livello di inquadramento.

Assunzioni, riprese di attività e cessazioni

Il messaggio disciplina il contenuto degli elementi relativi all’inizio e alla fine del rapporto o alla sospensione.

Per l’inizio attività o la ripresa:

  • deve essere indicato il giorno del mese in cui è intervenuta la prima assunzione o la ripresa di attività;
  • il dato deve riferirsi al mese della denuncia;
  • in caso di assunzione avvenuta nel mese precedente e contributi denunciati nel mese successivo, devono essere trasmessi due elementi, uno per il mese corrente e uno per il mese dell’assunzione;
  • nel secondo elemento devono essere riportati anche i codici qualifica e tipo contribuzione usati nella denuncia DM10/2 relativa ai ratei;
  • se l’assunzione ha decorrenza giuridica diversa da quella economica, va indicata quella economica;
  • per i rapporti di lavoro intermittenti va indicato il giorno di inizio attività o quello di decorrenza dell’indennità di disponibilità se anteriore;
  • se nello stesso mese vi sono più assunzioni e cessazioni, si indica solo la prima assunzione e la cessazione solo se non seguita da nuova assunzione.

Per il codice tipo assunzione o ripresa attività sono previsti:

  • 1: assunzione, da usare per la prima assunzione;
  • 2: variazioni societarie che comportano cambio di matricola INPS, da usare anche in caso di trasferimento d’azienda o ramo, cessione individuale di contratto o presa in carico su diversa matricola della stessa azienda;
  • 3: rientro da sospensione per servizio militare, aspettativa personale non retribuita, cariche politiche o amministrative, distacco senza retribuzione, impieghi all’estero in Paese convenzionato senza distacco, CIGS a zero ore con pagamento diretto senza integrazione azienda;
  • 3E: rientro da aspettativa per cariche elettive;
  • 3S: rientro da aspettativa per cariche sindacali;
  • 9: altre motivazioni.

Per cessazione o sospensione:

  • deve essere indicato il giorno in cui è intervenuta la cessazione o la sospensione;
  • se entro l’ultimo giorno del mese è intervenuta una nuova assunzione o ripresa, la cessazione non va indicata;
  • i codici previsti sono 1A licenziamento, 1B dimissioni, 1C fine contratto, 2 variazioni societarie con cambio matricola, 3 sospensione per le cause elencate sopra, 3E e 3S per le specifiche aspettative, 9 altre motivazioni;
  • il codice 9 deve essere usato anche in caso di decesso del lavoratore.

Le aspettative per congedi parentali e le sospensioni per CIG e CIGS, salvo la CIGS a zero ore con pagamento diretto e senza integrazione azienda, non devono essere segnalate come sospensioni. Per questi casi devono essere invece compilati gli appositi elementi relativi a settimane ed eventi.

Retribuzione, imponibile e variabili retributive

Il flusso contiene le informazioni retributive del mese. Il documento specifica che:

  • l’imponibile previdenziale complessivo del mese comprende voci correnti, anche ridotte, e altre competenze come mensilità ultramensili, premi di produzione e compensi per festività non godute;
  • l’indennità sostitutiva del preavviso non lavorato non va inclusa nell’imponibile del mese, ma esposta separatamente;
  • gli arretrati della dichiarazione corrente sono solo quelli spettanti per legge o contratto con effetto retroattivo;
  • gli arretrati relativi a periodi precedenti, liquidati per transazione, conciliazione o sentenza, devono essere imputati agli anni e/o mesi di spettanza mediante le procedure di regolarizzazione contributiva;
  • per i mesi dal 1° gennaio 2005 saranno trasmessi flussi mensili di rettifica.

Il messaggio disciplina anche le “variabili retributive”, utilizzabili per aumentare o diminuire l’imponibile del mese corrente ma di competenza dell’anno precedente. In sintesi:

  • di norma riguardano elementi o eventi di dicembre computati nel successivo gennaio, come straordinari o indennità di malattia/maternità;
  • possono essere usate anche per ridurre imponibili dell’anno precedente o dell’anno in corso in caso di ferie non godute successivamente fruite;
  • possono essere utilizzate, nell’anno in corso, anche per gestire un imponibile negativo;
  • l’attributo anno è obbligatorio ed è alternativo agli elementi di aumento o diminuzione;
  • se l’anno è quello precedente, la quota va trattata come “di cui” dell’imponibile;
  • se l’anno è quello in corso, in generale l’elemento non va usato, salvo i casi di imponibile negativo o di quota non riduttiva nell’anno in corso.

Il documento riporta numerosi esempi applicativi, tra cui:

  • straordinari di competenza dicembre 2004 liquidati a gennaio 2005;
  • rettifiche con effetto sia in aumento sia in diminuzione dell’imponibile;
  • gestione di maternità, ferie non godute e recuperi tramite decontribuzione o codice L480 del quadro D del DM10/2.

Settimane del mese e coperture retributive

Il flusso contiene le informazioni sulle settimane o frazioni di settimana del mese, fino a un massimo di sei elementi. Ogni settimana è identificata da un progressivo assoluto dell’anno, da 1 a 54.

Per la copertura settimanale sono previsti tre valori:

  • X: settimana totalmente retribuita;
  • 1: settimana totalmente non retribuita;
  • 2: settimana parzialmente retribuita.

Il messaggio chiarisce che:

  • una settimana totalmente retribuita è tale anche se il rapporto è part-time, purché non vi sia riduzione per eventi tutelati;
  • in presenza di riduzioni dovute a eventi non rilevanti ai fini figurativi, come malattia inferiore a 7 giorni, permessi non retribuiti, sciopero o congedi matrimoniali, va indicata la X;
  • nei contratti di solidarietà con CIG va indicata la copertura 2 con la differenza da accreditare;
  • nei contratti di solidarietà senza CIG va indicata la copertura X, perché l’Istituto rileva direttamente il dato;
  • se la settimana è priva di retribuzione per eventi non tutelati ai fini figurativi, l’identificativo della settimana non va indicato oppure la copertura può essere 0;
  • per gli operai dell’edilizia i periodi di ferie goduti sono considerati retribuiti, quindi va indicata la copertura X anche in assenza di imponibile.

Per le settimane con copertura 1 o 2 deve essere indicato il codice evento intervenuto; per copertura X l’evento deve essere assente.

Eventi figurativi sulla base della retribuzione effettiva

L’elemento relativo alle differenze da accreditare riguarda gli eventi che danno luogo ad accrediti figurativi sulla base della retribuzione effettiva. Per ciascun evento va indicato l’importo della “retribuzione persa”, cioè la retribuzione che sarebbe stata assoggettata a contribuzione se il lavoratore avesse lavorato normalmente.

Il messaggio precisa che:

  • non rileva l’eventuale indennità economica anticipata per conto dell’Istituto;
  • se la retribuzione è ridotta per effetto di integrazioni o giornate di carenza, la “retribuzione persa” è la differenza tra retribuzione teorica e quanto assoggettato a contribuzione;
  • vanno escluse dal calcolo, per gli eventi diversi da CGO e CGS, le retribuzioni ultramensili, gratifiche, importi per ferie e festività non godute e arretrati relativi ad anni precedenti;
  • vanno escluse anche le voci collegate alla prestazione effettiva;
  • per CGO e CGS l’importo comprende la retribuzione mensile persa, incluse le quote di gratificazioni annuali e periodiche, salvo le eccezioni per gli operai dell’edilizia;
  • per gli operai dell’edilizia vanno incluse le somme versate alle Casse Edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, nonché il 15% delle somme diverse da quelle predette;
  • non vanno incluse le differenze retributive relative a periodi di CIG con pagamento diretto da parte dell’INPS;
  • per i contratti di solidarietà con CIG la retribuzione persa è pari al prodotto tra ore perse e retribuzione oraria integrabile.

Sono elencati gli eventi figurativi interessati, tra cui:

  • MAL: malattia di durata non inferiore a sette giorni;
  • INF: infortunio di durata non inferiore a sette giorni;
  • MA1: congedo di maternità o paternità;
  • MA2: congedo parentale;
  • MA3: congedo per malattia del bambino;
  • MA4: prolungamento congedo parentale per figlio con handicap;
  • MA5: permessi mensili per figli con handicap grave;
  • MA6: permessi per lavoratore con handicap grave;
  • MA7: permessi per assistenza a parenti e affini entro il terzo grado con handicap grave;
  • MC1: congedo ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001;
  • ACT: malattia specifica ex legge 88/1987;
  • CGO: cassa integrazione guadagni ordinaria;
  • CGS: cassa integrazione guadagni straordinaria;
  • DON: assenza per donazione sangue.

Per MC1 viene inoltre indicato che, se la retribuzione di riferimento supera il massimale annuo di legge, per il 2005 pari a 29.954,00 euro, il valore non può superare 576,04 euro per ciascuna settimana interamente non lavorata e 82,06 euro per ciascun giorno di permesso fruito in settimana parzialmente retribuita.

Eventi figurativi sulla base di retribuzione convenzionale

Per gli eventi accreditabili sulla base di retribuzione convenzionale non va compilato l’importo della retribuzione persa, ma il numero delle settimane da utilizzare per il calcolo della retribuzione convenzionale, espresso in centesimi, con 1 settimana = 100.

Gli eventi indicati sono:

  • MB1: riposi giornalieri per allattamento fino al primo anno di età del bambino;
  • MB2: congedo parentale oltre i 6 mesi o fruito tra il 3° e l’8° anno di età del bambino;
  • MB3: riposi giornalieri per figli con handicap grave fino a 3 anni;
  • MB4: congedi per malattia del bambino tra 3 e 8 anni;
  • MB5: riposi giornalieri fruiti da lavoratore con handicap grave.

Per questi eventi il numero delle settimane si ricava dal rapporto tra le ore complessive dell’evento e l’orario settimanale contrattuale; per i part-time il calcolo va fatto dividendo le ore per l’orario settimanale del tempo pieno.

Giorni retribuiti e part-time ai fini pensionistici

Il documento richiede l’indicazione del numero dei giorni retribuiti nel mese, congruo rispetto al mese di riferimento.

Per i lavoratori a tempo parziale, quando la contribuzione pensionistica viene versata all’INPS, deve essere indicato il numero delle settimane utili alla misura delle prestazioni pensionistiche, calcolato dividendo le ore complessivamente retribuite nel mese per le ore dell’orario ordinario settimanale previsto per il tempo pieno. Il valore:

  • va espresso in centesimi;
  • deve essere compreso tra 0 e 600;
  • deve essere fornito anche se al part-time viene corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso.

Viene riportato l’esempio di 100 ore retribuite e orario pieno di 40 ore: il risultato è 2,5 settimane, quindi valore 250.

Dati particolari: preavviso, bonus pensionamento, lavoranti a domicilio, ANF e TFR

Il messaggio disciplina alcuni elementi integrativi per tipologie specifiche.

Per l’indennità sostitutiva del preavviso:

  • va indicato l’importo dell’indennità;
  • l’importo non deve essere compreso nell’imponibile ordinario del mese;
  • vanno indicati in formato AAAA-MM-GG l’inizio e la fine del periodo coperto;
  • va indicato il numero di settimane cui il compenso si riferisce;
  • per i part-time il numero delle settimane ai fini del diritto va distinto da quello ai fini della misura.

Per il bonus per il posticipo del pensionamento ai sensi della L. 243/2004:

  • va indicato l’importo del bonus di competenza del mese;
  • in caso di prima liquidazione, l’elemento comprende anche i mesi pregressi dello stesso anno o dell’anno precedente;
  • la decorrenza va espressa in formato AAAA-MM e indicata solo la prima volta.

Per i lavoranti a domicilio:

  • l’elemento va utilizzato esclusivamente per commesse iniziate in periodi precedenti al mese della denuncia e non anteriori al 1° gennaio 2005;
  • in tal caso deve essere indicato anche il dato relativo alla commessa;
  • se la commessa inizia e finisce nel mese, l’importo va indicato nell’elemento ordinario senza usare quello specifico né indicare il dato della commessa.

L’elemento relativo agli assegni per il nucleo familiare riguarda la corresponsione di ANF; per eventuali arretrati non occorre modificare le denunce pregresse.

Il TFR va indicato soltanto nella denuncia relativa al mese di febbraio ed è relativo all’importo rivalutato maturato al 31/12 dell’anno precedente, limitatamente ai lavoratori in forza nel mese. Nella denuncia di febbraio 2005 il TFR può essere omesso, perché l’importo sarà trasmesso con il mod. 770/2005.

Cassa integrazione pregressa e variazioni del mese precedente

Il documento disciplina anche due ulteriori elementi.

Per la CIG pregressa:

  • riguarda periodi di cassa integrazione precedenti al mese della denuncia, non anteriori a gennaio 2005;
  • per i periodi fino all’anno 2004 va utilizzato il mod. Sa/Int.;
  • deve essere compilato un elemento per ogni mese interessato da eventi di CIG diverso da quello della denuncia;
  • può essere usato solo se per il mese e la settimana non siano stati già assoggettati a contribuzione anticipi corrisposti;
  • se nel periodo di sospensione sono state assoggettate a contribuzione anticipazioni, occorre inviare una nuova denuncia per il mese considerato, che sostituisce la precedente.

Per le variazioni relative alla denuncia del mese precedente:

  • l’elemento consente di modificare i dati del mese immediatamente precedente la denuncia;
  • sono esclusi gli elementi che garantiscono la quadratura con il modello DM10;
  • va usato dai datori di lavoro che gestiscono gli eventi nel mese successivo a quello di riferimento;
  • consente di modificare coperture retributive attribuite in via presuntiva e differenze da accreditare relative a eventi conosciuti solo nel mese successivo.

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