Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 15655 del 15-4-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio chiarisce la gestione dei ricorsi contro le richieste di recupero delle agevolazioni contributive per contratti di formazione e lavoro del periodo novembre 1995-maggio 2001. Distingue tra ricorsi di carattere generale, da inviare al Comitato amministratore, e istanze di merito, da istruire presso le sedi INPS con eventuale integrazione documentale entro 30 giorni.

Recupero benefici CFL 1995-2001 e chiarimenti sui ricorsi amministrativi

Procedura di recupero dei benefici per contratti di formazione e lavoro 1995-2001

Il documento fornisce chiarimenti operativi sui ricorsi amministrativi relativi al recupero di benefici contributivi fruiti per contratti di formazione e lavoro (CFL) nel periodo novembre 1995 - maggio 2001. Il messaggio si colloca a seguito della richiesta di pagamento già inviata alle aziende che avevano beneficiato di agevolazioni contributive non conformi agli orientamenti comunitari per importi superiori a 250.000 euro.

Contesto e finalità del messaggio

Con il precedente messaggio n. 984 dell’11 gennaio 2005 era stata comunicata l’intimazione di pagamento alle aziende interessate, con la possibilità per i datori di lavoro di proporre ricorso amministrativo tramite la sede competente dell’Istituto, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il presente messaggio interviene per chiarire come distinguere e trattare i ricorsi già presentati o da presentare.

Tipologie di ricorsi e loro trattamento

L’Istituto distingue, in via generale, due categorie di ricorsi:

  • quelli fondati su argomentazioni giuridiche di carattere generale, come il legittimo affidamento del datore di lavoro o la prescrizione dei contributi versati;
  • quelli con cui il datore di lavoro entra nel merito e contesta la legittimità delle agevolazioni fruite in misura superiore al 25% per i contratti stipulati nel periodo oggetto di verifica.

Le istanze riconducibili alla prima categoria, purché abbiano i requisiti formali e sostanziali del ricorso, devono essere inoltrate dalle sedi al Comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti per il normale iter. Le istanze della seconda categoria, nonché quelle che presentino entrambi i profili, devono invece essere gestite dalla sede competente secondo le indicazioni operative del messaggio.

Onere probatorio a carico dei datori di lavoro

Il documento ribadisce che spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle condizioni di legittimità per usufruire del beneficio contributivo oltre il 25%. Ogni posizione deve essere supportata da elementi riferiti al singolo contratto, corredati dall’eventuale documentazione aggiuntiva richiesta.

In relazione all’interpretazione delle condizioni comunitarie richiamata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, assumono rilievo i seguenti dati:

  • data di nascita del lavoratore;
  • data di assunzione con contratto di formazione e lavoro;
  • possesso della laurea al momento dell’assunzione;
  • possesso dello stato di disoccupazione da almeno 12 mesi al momento dell’assunzione;
  • data di trasformazione del CFL in contratto a tempo indeterminato, con dichiarazione sull’incremento occupazionale rispetto alla media degli occupati nel semestre precedente la stabilizzazione.

Le informazioni relative a data di nascita e data di assunzione sono sempre necessarie. I dati successivi sono alternativi tra loro e non sono richiesti per i CFL stipulati con soggetti di età inferiore a 25 anni. Le condizioni relative al possesso della laurea e allo stato di disoccupazione devono essere documentate in modo idoneo.

Incremento occupazionale dopo la trasformazione del CFL

Per la verifica dell’incremento occupazionale conseguente alla trasformazione del CFL, l’azienda deve indicare:

  • la forza occupazionale raggiunta con la/le trasformazione/i;
  • la media degli occupati nei sei mesi precedenti.

Per il calcolo della forza aziendale si rinvia ai criteri già indicati nella circolare n. 122 del 27 giugno 2000.

Inadeguatezza del questionario precedentemente utilizzato

Il messaggio precisa che il questionario usato dall’Istituto nella precedente indagine conoscitiva, richiamata nel messaggio n. 375 del 13 dicembre 2002, non è di per sé sufficiente a comprovare la sussistenza delle condizioni di legittimità richieste per il riconoscimento dell’agevolazione.

Integrazione delle istanze già presentate

Qualora i ricorsi già presentati siano privi degli elementi richiesti o della documentazione ulteriore necessaria, viene allegato un fac-simile di dichiarazione per la comunicazione dei dati, al fine di consentire l’integrazione delle istanze.

Le integrazioni devono essere trasmesse alla sede competente entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio. L’Istituto invita inoltre i datori di lavoro a presentare direttamente alle sedi tali dichiarazioni, per semplificare e ottimizzare la gestione successiva.

Adempimenti delle sedi INPS

Sulla base della documentazione prodotta dalle aziende e mediante la collaborazione con i datori di lavoro interessati e/o con gli intermediari autorizzati, le sedi devono procedere in autotutela all’eventuale annullamento o rideterminazione dell’addebito. Il messaggio anticipa che ulteriori precisazioni operative saranno fornite a breve.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.