Cassazione Civile, Ordinanza n. 15303/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da rapporti successori e da una ripartizione di somme e titoli postali/bancari cointestati tra madre e figlio. Dopo il decesso della madre e poi del padre, il figlio aveva versato alle sorelle, in sede stragiudiziale, somme che riteneva eccedenti il dovuto e chiedeva in giudizio la ripetizione dell’indebito per la differenza. Le sorelle contestavano la pretesa e, in via riconvenzionale, chiedevano il pagamento di somme ulteriormente dovute, assumendo che i buoni postali e il libretto fossero integralmente della madre e quindi dovessero essere compresi per intero nell’asse ereditario. Il Tribunale aveva accolto la domanda del figlio, ritenendo operante una presunzione di appartenenza pro quota per effetto della cointestazione; la Corte d’appello aveva invece rigettato la domanda principale, affermando che, trattandosi di ripetizione di indebito, l’attore avrebbe dovuto provare che il 50% delle somme fosse già di sua proprietà, mentre la mera cointestazione non bastava, e aveva altresì respinto la domanda riconvenzionale delle sorelle per difetto di prova idonea a superare la presunzione favorevole al fratello. Il ricorso per cassazione deduceva tre motivi: violazione degli artt. 542, comma 2, 1298, comma 2, 2697, comma 2, c.c. e 115 c.p.c., per non avere la corte territoriale applicato la regola della divisione in quote uguali dei rapporti interni tra cointestatari; violazione degli artt. 1298 e 2033 c.c., per avere erroneamente addossato al ricorrente l’onere di provare la titolarità esclusiva del 50% delle somme cointestate; vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità della decisione, ritenendo inconciliabile l’attribuzione di oneri probatori diversi alle parti sui medesimi fatti.
La decisione
A seguito del deposito di atto di rinuncia da parte dell’erede universale del ricorrente, munita di mandato speciale, la Corte ha preso atto dell’intervenuto accordo transattivo tra le parti e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, valorizzando la natura della controversia, la complessità dei calcoli connessi alla cointestazione e i rapporti personali tra le parti. La Corte ha infine escluso l’applicazione del cd. doppio contributo unificato in caso di estinzione per rinuncia del ricorso.
Norme richiamate
art. 542, comma 2, c.c.
È richiamato nel ricorso come norma che, secondo la tesi del ricorrente, inciderebbe sulla ripartizione delle somme in ambito successorio, ma la Corte non si pronuncia nel merito per effetto della rinuncia.
art. 1298, comma 2, c.c.
È invocato per sostenere che, nei rapporti interni tra cointestatari, il credito solidale si divide in quote uguali se non risulta diversamente; la controversia non viene però decisa nel merito in sede di legittimità.
art. 2697, comma 2, c.c.
Richiamato per censurare la distribuzione dell’onere della prova operata dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata nella valutazione del materiale probatorio.
art. 2033 c.c.
Invocato dal ricorrente quale base della domanda di ripetizione di indebito oggettivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di censura per i motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro di censura per il dedotto vizio motivazionale.
art. 390 c.p.c.
Consente la rinuncia al ricorso per cassazione; la Corte ne rileva la ritualità ai fini dell’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, debitamente sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale, il giudizio si estingue, senza necessità di adesione della controparte.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia del ricorso, la Corte può compensare le spese in presenza di ragioni di equità connesse alla natura della controversia e alla complessità della vicenda fattuale.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente esclude l’applicazione del cd. doppio contributo unificato.
- I motivi di ricorso relativi alla corretta ripartizione dell’onere della prova e alla qualificazione dei rapporti tra cointestatari restano assorbiti se sopravviene rinuncia al ricorso prima della decisione nel merito.
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