Ordinanza n. 7562/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, n. 30/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato non ha deciso i motivi d'appello né ha disposto l'ulteriore rinvio richiesto. Ha rilevato che non era nota la data di conclusione della procedura transattiva e che, pertanto, non ricorreva un caso eccezionale idoneo a giustificare un ulteriore rinvio ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Per una più ordinata gestione dei ruoli ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Atto impugnato: sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 30/2024, che aveva respinto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento di € 713.235,48 relativa a prelievi supplementari sulle consegne di latte per le campagne 2005, 2006 e 2007
Esito
La controversia
L'azienda agricola ha appellato la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 30/2024, che aveva respinto il ricorso contro l'intimazione di pagamento n. 115 2023 9005514605000, notificata il 2 novembre 2023, per € 713.235,48, riferita alla cartella notificata il 20 settembre 2021 per prelievi supplementari sulle consegne di latte relativi alle campagne 2005, 2006 e 2007, oltre accessori. Nel presente incidente processuale l'appellante ha chiesto un ulteriore rinvio dell'udienza dell'8 ottobre 2026, dichiarando di aver ricevuto una proposta transattiva e che la procedura avviata ai sensi dell'art. 10-ter del d.l. n. 69/2023 è ancora in corso. La precedente udienza era già stata rinviata con ordinanza n. 7752/2025 per consentire la presentazione dell'istanza di adesione. Il testo non riferisce i motivi sostanziali d'appello contro la sentenza.
Norme richiamate
non ricorre un caso eccezionale che consenta ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, c.p.a. la concessione di un ulteriore rinvio della causa
Un ulteriore rinvio dell'udienza può essere concesso solo in presenza di un caso eccezionale; l'incertezza sulla data di conclusione della procedura transattiva in corso non integra tale presupposto.
Massime di principio
- L'ulteriore rinvio della trattazione ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. richiede un caso eccezionale; la mera pendenza di una procedura transattiva, quando non sia nota la data della sua conclusione, non giustifica di per sé un nuovo rinvio.
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