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Legge

L.R. Marche 2/2023

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2012, n. 33 (Disposizioni regionali in materia di apicoltura)

Normativa regionaleL.R. Marche 2/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale 10 febbraio 2023, n. 2 aggiorna la l.r. Marche 33/2012 sull’apicoltura, riscrivendo e integrando numerosi articoli e introducendo nuove disposizioni su disciplina, attività apistiche e nomadismo. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore la Giunta approva il disciplinare e le modalità del nomadismo. Prevista invarianza finanziaria.

Modifiche alla disciplina regionale dell’apicoltura

Modifiche alla disciplina regionale dell’apicoltura

La legge regionale 10 febbraio 2023, n. 2 interviene sulla legge regionale 19 novembre 2012, n. 33 in materia di apicoltura, aggiornandone in più punti la disciplina. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Marche e consolida una serie di modifiche, sostituzioni e integrazioni di articoli della normativa previgente.

Ambito e finalità dell’intervento

L’atto non introduce una disciplina autonoma ex novo, ma modifica la legge regionale sull’apicoltura già vigente. La finalità è quella di aggiornare il quadro normativo regionale, incidendo su definizioni, disciplina delle attività, istituti specifici e misure attuative.

Contenuto delle modifiche alla legge regionale n. 33/2012

La legge:

  • sostituisce integralmente diversi articoli della l.r. 33/2012;
  • inserisce nuovi articoli e nuovi commi;
  • modifica singole lettere di disposizioni già vigenti;
  • riorganizza la disciplina regionale del settore apistico.

In particolare, vengono interessati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 della legge del 2012, con l’aggiunta degli articoli 2 bis, 8 bis, 8 ter e 10 bis.

Disposizioni su disciplina tecnica e attività apistiche

Tra gli interventi più rilevanti vi è l’aggiornamento della disciplina tecnica contenuta nella legge regionale sull’apicoltura. La legge prevede inoltre che la Giunta regionale adotti un disciplinare specifico, indicato dall’articolo 2 della l.r. 33/2012 come modificato, destinato a dettare le regole operative della materia.

Nomadismo apistico

La legge interviene anche sulla pratica del nomadismo, cioè lo spostamento degli alveari per esigenze produttive o ambientali. Le modalità di svolgimento di tale pratica devono essere definite dalla Giunta regionale con apposito atto attuativo.

Attuazione e termine per gli atti della Giunta

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve approvare:

  • il disciplinare previsto dall’articolo 2 della l.r. 33/2012, come modificato;
  • le modalità di svolgimento della pratica del nomadismo previste dall’articolo 10 della l.r. 33/2012, come sostituito.

Regime finanziario

L’intervento è dichiarato a invarianza finanziaria: dall’applicazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. L’attuazione deve avvenire utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

Attualità della norma

La legge non appare obsoleta: introduce modifiche ancora riferite a una disciplina regionale vigente in materia di apicoltura e prevede adempimenti attuativi della Giunta con scadenza certa.

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