L.R. Marche 2/2023
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2012, n. 33 (Disposizioni regionali in materia di apicoltura)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale 10 febbraio 2023, n. 2 aggiorna la l.r. Marche 33/2012 sull’apicoltura, riscrivendo e integrando numerosi articoli e introducendo nuove disposizioni su disciplina, attività apistiche e nomadismo. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore la Giunta approva il disciplinare e le modalità del nomadismo. Prevista invarianza finanziaria.
Modifiche alla disciplina regionale dell’apicoltura
Modifiche alla disciplina regionale dell’apicoltura
La legge regionale 10 febbraio 2023, n. 2 interviene sulla legge regionale 19 novembre 2012, n. 33 in materia di apicoltura, aggiornandone in più punti la disciplina. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Marche e consolida una serie di modifiche, sostituzioni e integrazioni di articoli della normativa previgente.
Ambito e finalità dell’intervento
L’atto non introduce una disciplina autonoma ex novo, ma modifica la legge regionale sull’apicoltura già vigente. La finalità è quella di aggiornare il quadro normativo regionale, incidendo su definizioni, disciplina delle attività, istituti specifici e misure attuative.
Contenuto delle modifiche alla legge regionale n. 33/2012
La legge:
- sostituisce integralmente diversi articoli della l.r. 33/2012;
- inserisce nuovi articoli e nuovi commi;
- modifica singole lettere di disposizioni già vigenti;
- riorganizza la disciplina regionale del settore apistico.
In particolare, vengono interessati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 della legge del 2012, con l’aggiunta degli articoli 2 bis, 8 bis, 8 ter e 10 bis.
Disposizioni su disciplina tecnica e attività apistiche
Tra gli interventi più rilevanti vi è l’aggiornamento della disciplina tecnica contenuta nella legge regionale sull’apicoltura. La legge prevede inoltre che la Giunta regionale adotti un disciplinare specifico, indicato dall’articolo 2 della l.r. 33/2012 come modificato, destinato a dettare le regole operative della materia.
Nomadismo apistico
La legge interviene anche sulla pratica del nomadismo, cioè lo spostamento degli alveari per esigenze produttive o ambientali. Le modalità di svolgimento di tale pratica devono essere definite dalla Giunta regionale con apposito atto attuativo.
Attuazione e termine per gli atti della Giunta
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve approvare:
- il disciplinare previsto dall’articolo 2 della l.r. 33/2012, come modificato;
- le modalità di svolgimento della pratica del nomadismo previste dall’articolo 10 della l.r. 33/2012, come sostituito.
Regime finanziario
L’intervento è dichiarato a invarianza finanziaria: dall’applicazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. L’attuazione deve avvenire utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.
Attualità della norma
La legge non appare obsoleta: introduce modifiche ancora riferite a una disciplina regionale vigente in materia di apicoltura e prevede adempimenti attuativi della Giunta con scadenza certa.
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