L.R. Marche 29/2022
Modifiche alle leggi regionali 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali") e 7 febbraio 2019, n. 2 (Disposizioni per l'Ente parco regionale del Conero) e 2 settembre 1997, n. 57 (Istituzione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Marche 30 dicembre 2022, n. 29 modifica la disciplina degli enti di gestione di alcuni parchi regionali, con particolare riferimento al Parco della Gola della Rossa e di Frasassi, al Parco del Conero e al Monte San Bartolo. Prevede il subentro del nuovo ente all’Unione montana dell’Esino-Frasassi e stabilisce regole transitorie: applicazione dal primo rinnovo dei consigli direttivi successivo all’entrata in vigore, subentro entro 6 mesi, proroga degli organi del Monte San Bartolo fino al 28 febbraio 2023.
Modifiche alla disciplina degli enti parco regionali delle Marche
Modifiche alla disciplina degli enti parco regionali delle Marche
La legge regionale Marche 30 dicembre 2022, n. 29 interviene sulla disciplina degli enti di gestione di alcuni parchi naturali regionali, modificando le leggi regionali n. 57/1997, n. 13/2012 e n. 2/2019. La disciplina mira a ridefinire l’assetto gestionale di specifici enti parco e a regolare il passaggio di funzioni e rapporti giuridici.
Ambito delle modifiche normative
Il provvedimento incide su tre distinti corpi normativi regionali:
- la l.r. 57/1997, relativa al Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi;
- la l.r. 13/2012, sul riordino degli enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali;
- la l.r. 2/2019, riguardante l’Ente parco regionale del Conero.
Le modifiche sono descritte in forma di sostituzione, abrogazione e riscrittura di singole disposizioni, con l’effetto di aggiornare l’assetto organizzativo e funzionale degli enti interessati.
Subentro nella gestione del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi
Per il Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, il nuovo ente di cui all’articolo 3 della l.r. 57/1997, come modificato dalla legge in esame, subentra all’Unione montana dell’Esino-Frasassi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla gestione del parco.
Il passaggio comprende quindi l’insieme dei rapporti connessi alla gestione del parco, sia sul versante delle posizioni attive sia su quello delle obbligazioni e passività, con continuità amministrativa e gestionale.
Regole transitorie per il subentro
La legge prevede un regime transitorio specifico per l’attuazione del subentro:
- l’Unione montana dell’Esino Frasassi e il nuovo ente di gestione devono definire d’intesa tempi e modalità del passaggio;
- il subentro deve comunque essere completato entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge;
- se l’accordo non interviene entro tale termine, provvede la Giunta regionale.
Salvo quanto previsto da tali regole transitorie, le disposizioni della legge si applicano dal primo rinnovo dei consigli direttivi degli enti parco successivo all’entrata in vigore della legge stessa.
Effetti sulle altre leggi regionali richiamate
La legge modifica anche la l.r. 13/2012 e la l.r. 2/2019, intervenendo sulla disciplina organizzativa degli enti di gestione dei parchi regionali e dell’Ente parco regionale del Conero. Dal testo fornito non emergono i contenuti puntuali delle nuove formulazioni, ma il risultato complessivo è l’adeguamento del quadro normativo regionale di settore.
Disciplina applicabile in mancanza di norme speciali
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla legge n. 29/2022, continua ad applicarsi la l.r. 13/2012. La legge si pone quindi come intervento di coordinamento e aggiornamento rispetto alla normativa regionale generale sui parchi.
Proroga degli organi del Parco del Monte San Bartolo
È prevista una proroga degli organi dell’Ente Parco naturale del Monte San Bartolo: il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore della legge restano in funzione fino alla nomina dei nuovi organi e, in ogni caso, non oltre il 28 febbraio 2023.
Si tratta di una previsione temporanea e già esaurita, finalizzata ad assicurare la continuità amministrativa durante il passaggio istituzionale.
Aspetti finanziari
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria. La sua attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e deve essere fronteggiata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.
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