Cassazione Penale, Sentenza n. 16343/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso con cinque motivi: 1) nullità/omessa valutazione della memoria difensiva depositata in sede di interrogatorio (art. 292 c.p.p.), per mancato riferimento del GIP; 2) e 3) vizi di motivazione sulla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di associazione per delinquere (si deduce che la scarsità di contatti telefonici costituiva indice di estraneità e non di colpevolezza; manca prova di stabilità dei rapporti e di un programma criminoso unitario; si contesta l'attribuzione di ruolo verticistico in assenza di atti materiali); 4) vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari e alla gravità indiziaria rispetto ai reati “fine” (si sostiene che è riconducibile al ricorrente un'unica condotta materiale ma la misura è stata estesa a tutti i capi sulla base di mera appartenenza associativa e contributo morale); 5) violazione dell'art. 274 c.p.p. e carenza di motivazione sulla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari, posto che i fatti risalgono al 2019/2020, senza elementi che dimostrino una concreta propensione o rischio di reiterazione, anche alla luce dell'attività imprenditoriale stabile del ricorrente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: - Motivo 1 (omessa valutazione della memoria difensiva): manifestamente infondato; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia implicitamente considerato e disatteso gli argomenti difensivi senza carenza motivazionale. - Motivi 2, 3 e 4 (gravità indiziaria su associazione e reati fine): manifestamente infondati; si tratta di contestazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità salvo profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, e tali profili non emergono. - Motivo relativo all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.): fondato. La Corte ha rilevato che i fatti risalgono al 2019 (dunque oltre cinque anni) e che il Tribunale ha fondato l'attualità del pericolo quasi esclusivamente sulla gravità e modalità delle condotte, senza un'adeguata valutazione prognostica sulla attualità del rischio di reiterazione, tenuto conto dell'ampio iato temporale; ne consegue un onere motivazionale rafforzato non assolto. Conseguenza: annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio, limitatamente alle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen.
comma 2, lett. c-bis e ter
la Corte ha ritenuto che l'assenza di un esplicito richiamo alla memoria depositata non comporti automaticamente nullità se risulta che gli argomenti difensivi sono stati implicitamente valutati e disattesi con motivazione non carente
art. 274 cod. proc. pen.
comma 1, lett. c) (testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47)
la norma richiede che il pericolo di commissione di altri delitti sia non solo concreto ma anche attuale; il giudice deve compiere una valutazione prognostica sulla possibilità di reiterazione, più rigorosa quanto maggiore è la distanza temporale tra fatti e applicazione della misura
Giurisprudenza della Corte (riferimenti)
Sez.6, n. 11728 del 20/12/2023 (Catalfamo, Rv.286182); Sez.3, n. 9041 del 15/2/2022 (Gizzi, Rv.282891); Sez.5, n. 12869 del 20/1/2022 (Iordachescu, Rv.282991)
la giurisprudenza citata chiarisce il profilo dell'attualità del pericolo: non è sufficiente la gravità astratta della condotta, e occorre un'analisi della personalità, modalità della condotta e contesto socio-ambientale; la distanza temporale rafforza l'onere motivazionale del giudice della cautela
Massime di principio
- La mera gravità o serialità astratta delle condotte non basta a provare l'attualità del pericolo di reiterazione: il giudice deve effettuare una valutazione prognostica concreta e attuale.
- Quanto maggiore è il tempo intercorso tra i fatti contestati e l'adozione della misura cautelare, tanto più rigorosa deve essere la motivazione che giustifica l'attualità del rischio di reiterazione.
- La memoria difensiva depositata in sede di interrogatorio deve essere considerata dal giudice; tuttavia, l'omesso richiamo esplicito non determina automaticamente nullità se emerge che gli argomenti sono stati comunque valutati e disattesi con motivazione adeguata.
- In sede di legittimità non è consentito un sindacato di merito volto a riconsiderare il complesso probatorio salvo che emerga manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- Condotte attribuite a altri coindagati, o fatti recenti relativi ad altri soggetti, non possono automaticamente giustificare la misura nei confronti di chi non risulti direttamente coinvolto; serve nesso probatorio tra i comportamenti altrui e il rischio concreto posto dal ricorrente.
- Per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari quando i fatti sono datati, la difesa dovrà documentare elementi positivi (stabilità lavorativa, assenza di condotte recenti, integrazione sociale) e sottolineare la carenza motivazionale sulla attualità del pericolo.
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