Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1171/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione n. 2 del 14 febbraio 2024, assunta dal Consiglio d'Ambito dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale “Salerno”, pubblicata in data 20 febbraio 2024 sul sito istituzionale dell'Ente, con cui veniva approvata la Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio di igiene urbana nel bacino di affidamento del SAD “Agro Settentrionale”, elaborata a sensi degli artt. 14 e 31 del D.Lgs. 201/2022, allegata sub “A” alla medesima Deliberazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale; - della Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio di igiene urbana nel bacino di affidamento del SAD “Agro Settentrionale, allegata alla deliberazione n. 2 del 14 febbraio 2024, pubblicata in data 20 febbraio 2024 sul sito istituzionale dell'Ente; - di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, preordinato, collegato, connesso e conseguente, ancorché di estremi ignoti, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMUNE DI SCAFATI il 22\11\2024: - della deliberazione n. 11 del 26 settembre 2024, assunta dal Consiglio d’Ambito dell’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale “Salerno”, pubblicata in data 27 settembre 2024 sul sito istituzionale dell’Ente e di cui si è venuti a conoscenza a seguito del deposito in corso di giudizio il 30 settembre 2024 da parte del medesimo Ente resistente, con cui veniva dichiarata “irricevibile la “Relazione illustrativa della proposta della forma di gestione in house del servizio di gestione igiene urbana, dello spazzamento e dei servizi complementari nel SAD Agro Settentrionale per l’individuazione della scelta della forma di gestione nel SAD Agro Settentrionale” trasmessa dai Comuni di Angri e Scafati, ai sensi dell’art. 26 bis co.4 della Legge Regione Campania 14/2016 (come modificata con Legge Regionale n. 19/2023) in quanto, in disparte la irritualità per carenza delle delibere consiliari dei Comuni di Angri e Scafati di scelta delle modalità gestionali e deficit di sottoscrizione del soggetto competente (Responsabile Area), tale relazione è stata inviata successivamente alla approvazione, da parte del Consiglio d’Ambito, della Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio di igiene urbana (elaborata ai sensi degli artt. 14 e 31 del d.lgs. 201/2022) nel bacino di affidamento del SAD “Agro Settentrionale” come detto nel “considerato” della parte espositiva”; - di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, preordinato, collegato, connesso e conseguente, ancorché di estremi ignoti, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMUNE DI SCAFATI il 23\5\2025: - della deliberazione n. 3 del 26 marzo 2025 , assunta dal Consiglio d’Ambito dell’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale “Salerno”, pubblicata in data 27 marzo 2025 sul sito istituzionale dell’Ente e di cui si è venuti a conoscenza a seguito del deposito in corso di giudizio il 27 marzo 2025 da parte del medesimo Ente resistente, con cui veniva deliberato di approvare “preliminarmente il progetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani, segmento c.d. labour intensive, nel bacino di affidamento del SAD Agro Settentrionale, allegato sub A alla presente deliberazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale, da sottoporre all’attenzione dei Comuni coinvolti mediante indizione di apposita conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell’art. 14, c.1 legge n. 241/1990 e s.m.i.”; - del progetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani, segmento c.d. labour intensive, nel bacino di affidamento del SAD Agro Settentrionale, allegato sub A alla deliberazione n. 3 del 26 marzo 2025 e di cui si è venuti a conoscenza a seguito del deposito in corso di giudizio il 27 marzo 2025 da parte del medesimo Ente resistente; - di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, preordinato, collegato, connesso e conseguente, ancorché di estremi ignoti, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMUNE DI SCAFATI il 23\1\2026: - del verbale di terza seduta di Conferenza di Servizi indetta dall’EdA Salerno del 26 novembre 2025 comunicato al Comune di Scafati in data 28 novembre 2025 ed acquisito con prot. n. 0075320 di pari data, con cui si determinava “1) di dichiarare conclusa, con esito positivo, la Conferenza di Servizi indetta con prot. n. 1029/2025 del 16.06.2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990; 2) di approvare il progetto tecnico-economico del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Segmento “Labour Intensive”) per il Sub Ambito Distrettuale “Agro Settentrionale”, come definito nella relazione illustrativa oggetto della Conferenza”; - di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, preordinato, collegato, connesso e conseguente, ancorché di estremi ignoti, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare.

Giustizia amministrativa202400438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione dell’Ente d’Ambito n. 2/2024, relativa alla scelta dell’affidamento in concessione mediante procedura a evidenza pubblica, nonché gli atti successivi di irricevibilità della proposta comunale in house, approvazione preliminare del progetto e conclusione della conferenza di servizi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente d’ambito e comuni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Scafati ha impugnato la deliberazione n. 2 del 14 febbraio 2024, con cui l’Ente d’Ambito aveva approvato la relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio di igiene urbana nel SAD Agro Settentrionale, optando per l’affidamento in concessione mediante procedura di evidenza pubblica a carattere transfrontaliero. Il ricorrente sosteneva che l’Ente d’Ambito avrebbe dovuto valutare e motivare il mancato accoglimento della proposta dei Comuni di Scafati e Angri, diretta a valorizzare le rispettive società comunali mediante affidamento in house o a società mista, poiché tali Comuni rappresentavano la maggioranza della popolazione del SAD. Deduceva difetto di motivazione e di istruttoria, violazione degli artt. 24, 26 e 26-bis della l.r. Campania n. 14/2016, violazione delle garanzie partecipative, mancata comunicazione di avvio e del preavviso di rigetto, violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento eccesso di potere per arbitrarietà, irrazionalità, sviamento e disparità di trattamento. Con il primo atto di motivi aggiunti impugnava la deliberazione n. 11/2024, che aveva dichiarato irricevibile la relazione comunale sulla proposta in house, contestando l’assenza di una base normativa della sanzione di irricevibilità, la mancata valutazione nel merito, il difetto di motivazione e le violazioni procedimentali. Con il secondo atto di motivi aggiunti impugnava la deliberazione n. 3/2025, relativa all’approvazione preliminare del progetto del servizio, deducendo illegittimità derivata, carenze progettuali, erronei richiami normativi, difetto di motivazione e violazioni della legge n. 241/1990. Con il terzo atto di motivi aggiunti contestava il verbale della terza seduta della conferenza di servizi, sostenendo che una conferenza istruttoria fosse stata illegittimamente trasformata in decisoria, che non fossero stati considerati i dissensi dei Comuni e che il progetto fosse carente di dati, dimensionamenti, investimenti, costi e obiettivi economico-finanziari.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la competenza ordinaria a scegliere la modalità di gestione del servizio spettasse all’Ente d’Ambito ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. c), della l.r. Campania n. 14/2016. La deroga a favore dei Comuni presuppone la stipula unanime di una convenzione ex art. 30 TUEL e art. 24, comma 6-bis, della legge regionale; tale presupposto non ricorreva nel SAD Agro Settentrionale. In assenza della convenzione, i Comuni potevano soltanto formulare una proposta ai sensi dell’art. 26-bis, comma 4, corredata da un’apposita relazione e da una deliberazione degli organi competenti. Alla data della deliberazione n. 2/2024 il Comune di Scafati e il Comune di Angri avevano espresso soltanto un intendimento programmatico, senza una proposta concreta, formalizzata e documentata; mancava inoltre un’analoga deliberazione del Comune di Angri. Pertanto non era sorto l’obbligo dell’Ente d’Ambito di valutare la proposta e motivare il mancato accoglimento, né risultavano avviati il relativo subprocedimento, le garanzie partecipative o un obbligo di conclusione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Il termine del 6 novembre 2023 è stato qualificato non come perentorio in senso stretto, ma come fortemente sollecitatorio, nell’ambito della road map acceleratoria introdotta dalla l.r. Campania n. 19/2023; l’Ente d’Ambito non era quindi tenuto ad attendere sine die una proposta comunale non ancora formulata. La motivazione della scelta della concessione è stata ritenuta sufficiente anche per relationem, poiché la relazione illustrativa esponeva le ragioni di efficienza, efficacia ed economicità dell’esternalizzazione e le caratteristiche del bacino territoriale. Quanto alla deliberazione n. 11/2024, il TAR ha ritenuto autonomamente sufficiente la motivazione relativa alla natura postuma della proposta: una proposta facoltativa presentata dopo l’adozione della scelta gestionale non conserva la funzione di impulso procedimentale e può essere assimilata a un’istanza di riesame, rispetto alla quale non sussiste un obbligo di provvedere né l’obbligo di applicare il preavviso di rigetto. La mancata comunicazione di avvio non comportava comunque l’annullamento, poiché il Comune non aveva dimostrato che il procedimento avrebbe potuto condurre a un risultato diverso. L’in house providing è stato inoltre qualificato come modalità residuale, ammissibile solo in presenza di una motivata dimostrazione del fallimento del mercato. La deliberazione n. 3/2025 è stata ritenuta atto esecutivo e consequenziale alla scelta già compiuta, mentre l’erroneo richiamo all’art. 14, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023, in luogo dell’art. 41, comma 12, non incideva sulla legittimità poiché il referente normativo e il potere esercitato erano comunque individuabili; le carenze progettuali erano premature, trattandosi di progetto ancora in itinere. La conferenza di servizi è stata qualificata come istruttoria e non decisoria, poiché la competenza decisionale restava esclusivamente in capo all’Ente d’Ambito e la conferenza era diretta ad acquisire dati e informazioni per implementare il progetto. Non trovava quindi applicazione la regola delle posizioni prevalenti né il regime del dissenso qualificato della conferenza decisoria. Le contestazioni dei Comuni erano state comunque esaminate. La censura di disparità di trattamento, introdotta con memoria non notificata, è stata ritenuta comunque infondata per la diversità della situazione del SAD Costa d’Amalfi, nel quale era esistita una convenzione unanime ex art. 30 TUEL e la proposta in house costituiva il primo esercizio della competenza dell’Ente d’Ambito dopo il venir meno della convenzione. Le spese sono state parzialmente compensate; il Comune ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro oltre accessori in favore dell’Ente d’Ambito e di 1.000 euro oltre accessori in favore di ciascuno dei Comuni resistenti indicati in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 198 d.lgs. 152/2006

    I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani…

    La partecipazione dei Comuni alla gestione dei rifiuti avviene nell’ambito dell’organizzazione per ATO.

  • art. 200 d.lgs. 152/2006

    La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali.

    La gestione integrata dei rifiuti deve superare la frammentazione delle gestioni comunali mediante l’organizzazione per ambiti territoriali ottimali.

  • art. 201, comma 2, d.lgs. 152/2006

    L'autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.

    L’Autorità d’ambito esercita le competenze trasferite obbligatoriamente dagli enti locali in materia di gestione integrata dei rifiuti.

  • art. 24, comma 6-bis, l.r. Campania n. 14/2016

    In deroga alle competenze attribuite all’EdA dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 26, i SAD costituiti ai sensi del comma 2 possono individuare il soggetto gestore nel rispettivo territorio ove previsto nella convenzione fra i Comuni partecipanti e condiviso dall’EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo.

    La competenza dei Comuni del SAD è derogatoria e richiede una convenzione tra i Comuni partecipanti, oltre alla condivisione dell’Ente d’Ambito.

  • art. 26, comma 1, lett. c), l.r. Campania n. 14/2016

    Individua il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all’interno dell’ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e affida il servizio, ai sensi dell’articolo 202 del decreto legislativo 152/2006.

    La competenza ordinaria a individuare il gestore e affidare il servizio spetta all’Ente d’Ambito.

  • art. 26-bis, comma 4, l.r. Campania n. 14/2016

    I Comuni dei SAD che non si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 24, comma 6-bis, possono proporre all'EdA la forma di gestione dei servizi a seguito delle valutazioni effettuate con apposita relazione. L'EdA è tenuto a valutare la proposta di forma di gestione se proviene dai Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del SAD e a motivare le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento con riferimento ad esigenze di migliore organizzazione del servizio nel bacino interessato.

    L’obbligo dell’Ente d’Ambito di valutare e motivare il mancato accoglimento sorge soltanto a fronte di una proposta concreta, deliberata dagli organi competenti e corredata da apposita relazione; tale obbligo non opera dopo che l’Ente d’Ambito abbia già individuato la modalità di gestione.

  • art. 26-bis, commi 1, 2 e 11, l.r. Campania n. 14/2016

    La disciplina introduce una sequenza di termini acceleratori per l’individuazione del modello di gestione e l’affidamento del servizio, presidiata anche da poteri sostitutivi regionali.

  • art. 30 d.lgs. 267/2000

    La convenzione tra enti locali costituisce il presupposto organizzativo della deroga prevista per i Comuni del SAD; nel caso esaminato non risultava stipulata una convenzione unanime.

  • art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. 267/2000

    La scelta delle modalità di gestione dei servizi rientra nella competenza dell’organo consiliare comunale.

  • art. 2 l. 241/1990

    L’obbligo di conclusione con provvedimento espresso presuppone l’avvio di un procedimento; non opera quando manca un valido atto di impulso o quando si tratta di un’istanza postuma di riesame.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non si applica al procedimento volto a sollecitare il riesame discrezionale di un atto già adottato.

  • art. 14, comma 1, l. 241/1990

    Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo.

    La conferenza istruttoria serve ad acquisire e coordinare elementi e interessi, senza trasferire la competenza decisoria all’insieme delle amministrazioni partecipanti.

  • artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater l. 241/1990

    Le regole proprie della conferenza decisoria, comprese le posizioni prevalenti e la sostituzione degli atti di assenso, non si applicano quando la conferenza ha natura istruttoria e la decisione resta monostrutturata.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    La mancata comunicazione di avvio non determina l’annullamento se l’amministrazione dimostra l’immutabilità sostanziale del contenuto dell’atto e il ricorrente non indica elementi idonei a incidere sulla decisione.

  • art. 14 d.lgs. 201/2022

    La scelta della modalità di gestione dei servizi pubblici locali deve essere preceduta dalla relazione illustrativa prevista dalla disciplina statale.

  • art. 31 d.lgs. 201/2022

    La relazione illustrativa costituisce il supporto motivazionale per la scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale.

  • art. 41, comma 12, d.lgs. 36/2023

    La disposizione individua i contenuti progettuali rilevanti per la progettazione di servizi e forniture; la sua applicazione puntuale è stata ritenuta prematura poiché il progetto era ancora in fase preliminare.

  • art. 4-bis dell’allegato I.7 al d.lgs. 36/2023

    La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello e ... I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica.

    I contenuti minimi riguardano il progetto destinato a costituire la base di gara e non necessariamente una fase preliminare ancora sottoposta a implementazione istruttoria.

Massime di principio

  • In assenza di una convenzione stipulata all’unanimità dai Comuni del SAD ai sensi dell’art. 30 TUEL e dell’art. 24, comma 6-bis, della l.r. Campania n. 14/2016, la competenza a individuare la modalità di gestione e il gestore del servizio integrato dei rifiuti resta attribuita all’Ente d’Ambito.
  • L’obbligo dell’Ente d’Ambito di valutare la proposta comunale e motivare puntualmente l’eventuale mancato accoglimento, previsto dall’art. 26-bis, comma 4, della l.r. Campania n. 14/2016, sorge solo quando i Comuni rappresentanti la maggioranza della popolazione abbiano formulato una proposta concreta, deliberata dagli organi competenti e corredata da un’apposita relazione; una mera dichiarazione d’intenti non è sufficiente.
  • La proposta comunale prevista dall’art. 26-bis, comma 4, della l.r. Campania n. 14/2016 deve precedere l’esercizio della competenza decisoria dell’Ente d’Ambito. Se è presentata dopo che la modalità di gestione è già stata individuata, essa perde la funzione di impulso procedimentale e può essere trattata come istanza di riesame, rispetto alla quale non sussiste un obbligo di valutazione nel merito o di provvedere.
  • I termini introdotti dalla l.r. Campania n. 19/2023 per l’attuazione della governance del ciclo dei rifiuti, pur non determinando necessariamente la perdita del potere dopo la loro scadenza, hanno natura fortemente sollecitatoria e impongono agli enti coinvolti di procedere tempestivamente, anche in considerazione dei poteri sostitutivi regionali.
  • La conferenza di servizi è istruttoria quando la competenza decisoria resta in capo a una sola amministrazione e la conferenza serve ad acquisire dati, informazioni e posizioni degli altri enti; in tale ipotesi non si applicano le regole della conferenza decisoria sulle posizioni prevalenti, sul dissenso qualificato e sulla sostituzione degli atti di assenso.
  • L’in house providing costituisce modalità residuale rispetto all’affidamento mediante gara e richiede una motivazione adeguata, normalmente fondata sulla dimostrazione dell’inidoneità o del fallimento del mercato rispetto alle esigenze del servizio.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiGestione dei rifiuti urbaniRegioni e rapporti tra livelli di governoConferenza di servizi
RamiAmbienteServizi pubbliciEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.