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Sentenza

Sentenza n. 1929/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docente e condannato il Ministero al pagamento di € 2.166,92 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 394 del 21 aprile 2025 del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro, divenuta definitiva e notificata al Ministero il 29 luglio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente alla percezione della Retribuzione Professionale Docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in proporzione al servizio svolto, condannando il Ministero al pagamento di € 2.166,92 oltre interessi legali dalle singole scadenze. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto che fosse ordinato il pagamento delle somme dovute. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha fornito prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all’Amministrazione e che, dalla notificazione, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. 669/1996. Poiché il Ministero non ha dimostrato di avere eseguito il provvedimento, il giudice ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme dovute, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari al pagamento, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 14 l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all’Amministrazione consente, unitamente agli ulteriori presupposti, la proposizione dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione della condanna pecuniaria.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza

    L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia definitivo e notificato, siano decorsi i termini previsti per l’adempimento e l’Amministrazione non abbia dato prova dell’esecuzione.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sull’azione di ottemperanza e per l’adozione delle misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie e l’Amministrazione non dimostri di avere adempiuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza grava sull’Amministrazione intimata l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e predisporre contestualmente la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare quale commissario ad acta un dirigente dell’Amministrazione inadempiente, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all’esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
  • L’attività di commissario ad acta svolta da un dirigente dell’Amministrazione resistente non dà luogo a un compenso autonomo quando rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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