Ordinanza n. 2840/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento degli obblighi esecutivi derivanti dalla sentenza n. 785/2023 del TAR Sicilia, concernenti l’acquisizione sanante dei cespiti immobiliari e il pagamento dei relativi indennizzi
Esito
La controversia
I proprietari hanno agito per l’esecuzione della sentenza n. 785/2023. Nell’ambito della precedente fase esecutiva, il commissario ad acta aveva disposto l’acquisizione sanante nel 2024; il Comune aveva liquidato € 153.756,58 per i cespiti n. 2 e n. 3, con mandato di pagamento n. 456/2025. Per il cespite n. 7, il commissario aveva liquidato € 27.544,71 con atto del 6 agosto 2025, poi annullato con sentenza n. 1580/2026. Dopo i chiarimenti già forniti dal TAR il 31 luglio 2026, il commissario ha chiesto una proroga. Il Comune ha chiesto di dichiarare chiusa l’attività esecutiva perché aveva autonomamente liquidato l’indennità del cespite n. 7 con determina dirigenziale n. 131 dell’11 settembre 2025; in subordine, ha chiesto la sostituzione del commissario per asserita parzialità e, ulteriormente, chiarimenti sulla sua legittimazione dopo la scadenza del termine assegnato.
La decisione
Il TAR ha chiarito che la sentenza n. 785/2023 è integralmente eseguita solo quando gli indennizzi per tutti i cespiti acquisiti siano determinati e pagati ai proprietari, oppure depositati, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e aggiungendo gli interessi legali. La liquidazione commissariale del 6 agosto 2025 per il cespite n. 7 è stata annullata, mentre è efficace la successiva determina comunale n. 131 dell’11 settembre 2025: il commissario non deve quindi rideterminare l’indennizzo, ma deve soltanto corrispondere ai ricorrenti l’importo liquidato dal Comune oppure depositarlo ai sensi dell’art. 42-bis, comma 4, d.P.R. 327/2001. Ha assegnato sessanta giorni dalla trasmissione dell’ordinanza e disposto che il commissario riferisca entro lo stesso termine. Ha respinto la richiesta comunale di sostituzione: l’attività residua è meramente esecutiva e non comporta valutazioni tecnico-discrezionali. L’ordinanza non quantifica l’importo liquidato dalla determina n. 131.
Norme richiamate
art. 42-bis, comma 4, d.P.R. 327/2001
ai sensi dell’art. 42-bis, co. 4 d.P.R. 327/2001, il provvedimento c.d. di acquisizione sanante “comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell’articolo 20, comma 14”
Il passaggio della proprietà conseguente all’acquisizione sanante è subordinato al pagamento delle somme dovute o al loro deposito; perciò l’esecuzione della sentenza richiede che l’indennizzo di ciascun cespite sia corrisposto o depositato.
art. 42-bis, comma 1, d.P.R. 327/2001
è dunque necessario, affinché la sentenza n. 785/2023 possa dirsi integralmente eseguita, che gli indennizzi relativi a ciascuno dei cespiti acquisiti al patrimonio del Comune con la citata deliberazione n. 23/2024 siano determinati nel loro ammontare e corrisposti ai ricorrenti (ovvero depositati ai sensi del comma 4 della disposizione in esame), detratte le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell’interesse legale (art. 41-bis cit., co. 2)
L’esecuzione richiede la determinazione e il pagamento, o il deposito, dell’indennizzo relativo a ogni cespite; dal dovuto si detraggono le somme già erogate e si computano gli interessi legali.
art. 42-bis, comma 2, d.P.R. 327/2001
è dunque necessario, affinché la sentenza n. 785/2023 possa dirsi integralmente eseguita, che gli indennizzi relativi a ciascuno dei cespiti acquisiti al patrimonio del Comune con la citata deliberazione n. 23/2024 siano determinati nel loro ammontare e corrisposti ai ricorrenti (ovvero depositati ai sensi del comma 4 della disposizione in esame), detratte le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell’interesse legale (art. 41-bis cit., co. 2)
Nel calcolo delle somme ancora dovute vanno detratte le somme già erogate a titolo di indennizzo e va aggiunto l’interesse legale.
art. 20, comma 14, d.P.R. 327/2001
ai sensi dell’art. 42-bis, co. 4 d.P.R. 327/2001, il provvedimento c.d. di acquisizione sanante “comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell’articolo 20, comma 14”
Il deposito dell’indennizzo secondo la modalità richiamata dall’art. 20, comma 14, costituisce alternativa al pagamento ai fini della condizione cui è subordinato il passaggio della proprietà.
Massime di principio
- Nell’esecuzione di una sentenza che consente l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, il giudicato può dirsi integralmente eseguito solo quando gli indennizzi relativi a tutti i cespiti acquisiti siano determinati e corrisposti ai proprietari, oppure depositati secondo la legge; dal dovuto vanno detratte le somme già erogate e aggiunti gli interessi legali.
- Se, durante l’ottemperanza, l’amministrazione adotta un provvedimento efficace che liquida l’indennizzo di un cespite, il commissario ad acta non deve rideterminare quell’indennizzo: la sua attività residua può limitarsi al pagamento dell’importo liquidato o al relativo deposito.
- La sostituzione del commissario ad acta non è giustificata dalla sola contestazione della sua parzialità quando l’attività ancora da svolgere è meramente esecutiva e non implica valutazioni tecnico-discrezionali.
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