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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1616/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che aveva confermato l'accertamento di una servitù di passaggio pedonale e carrabile larga 2,70 m costituita con atto notarile del 11.2.1962 e la condanna alla rimozione di opere che ostacolavano l'esercizio della servitù. Il Castagna deduceva l'estinzione della servitù per non uso ventennale (asserita recinzione esistente dal 1969), contestava l'esclusione di nuovi documenti e fotografie prodotti in appello, censurava valutazioni della prova testimoniale e del consulente tecnico, e si duole della mancata compensazione di parte delle spese di CTU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l'esclusione dei documenti prodotti tardivamente in appello per mancata prova dell'incolpevole impossibilità di esibirli prima e per la loro non indispensabilità ai fini decisionali. Ha confermato la valutazione del merito che esclude l'estinzione della servitù per non uso: le deposizioni e la documentazione non provano in modo certo la presenza continuativa della recinzione per 20 anni. Ha inoltre ritenuto irrilevanti ai fini della decisione le questioni sulle distanze legali e sul prolungamento della servitù risultante dal CTU, posto che il titolo notarile del 1962 definisce l'estensione della servitù. Il ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese di giudizio (liquidate in complessivi € 3.700,00 oltre accessori) e alla eventuale maggiorazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1-quater DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (n.3,4,5)

    La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità: non è consentito riesaminare le valutazioni di merito e il "peso probatorio" delle testimonianze se adeguatamente motivate; i motivi di cassazione devono attinere a violazioni di norme di diritto o a vizi specifici richiamati dall'art.360.

  • art. 345 c.p.c.

    Per l'ammissione di documenti nuovi in appello è richiesto che la parte dimostri l'incolpevole impossibilità di produrli prima e l'indispensabilità degli stessi. Nel caso è stata applicata la versione previgente alla modifica del 2012 perché la sentenza di primo grado era antecedente; il ricorrente non ha provato la incolpevole impossibilità.

  • art. 1063 c.c.

    L'estensione della servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio si desumono prioritariamente dal titolo; pertanto gli eventuali rilievi del consulente tecnico sul prolungamento non possono prevalere sul contenuto dell'atto notarile.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002

    La Corte annota la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.

  • art. 360 comma 1 n.5 c.p.c.

    Secondo la Corte il vizio di motivazione, nella versione attualmente applicabile, non è più un motivo autonomo di cassazione: non è possibile chiedere la cassazione esclusivamente per vizio di motivazione come tale.

  • artt. 1073 e 1074 c.c.

    Norme richiamate dal ricorrente in rapporto alla disciplina delle servitù; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione normativa, dovendo prevalere la valutazione di fatto che ha accertato l'esistenza della servitù e la mancata prova dell'estinzione per non uso.

  • artt. 184-bis e 153 c.p.c.

    Norme processuali citate dal ricorrente in ordine all'acquisizione di documentazione e alla valutazione dell'istruttoria; la Corte ha però valutato la questione in base all'art.345 c.p.c. previgente e ha ritenuto insufficienti le ragioni addotte per la produzione tardiva.

Massime di principio

  • La produzione tardiva di documenti in appello richiede prova dell'incolpevole impossibilità di esibirli prima e della loro indispensabilità: la sola acquisizione successiva non è sufficiente.
  • L'accertamento dell'estinzione di una servitù per non uso (usucapione negativa) richiede prova certa e continuativa dell'interruzione dell'uso per il periodo legalmente previsto (ventennale), e il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare tali prove.
  • In Cassazione non è consentito rinnovare la valutazione del merito o il "peso" delle testimonianze se la corte d'appello ha motivato congruamente le proprie conclusioni.
  • L'estensione e le modalità di esercizio di una servitù convenzionale si desumono prioritariamente dal titolo costitutivo; risulta pertanto secondario un eventuale rilievo tecnico che discosti dal titolo stesso.
  • Questioni relative a distanza legale di fabbricati o qualificazione di manufatti possono diventare irrilevanti se l'opera va comunque rimossa perché ostacola l'esercizio di una servitù accertata.
  • La liquidazione e la compensazione delle spese di CTU e delle spese processuali restano in larga parte discrezionali del giudice del merito e sono difficilmente sindacabili in sede di Cassazione salvo violazioni di legge.

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