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Sentenza

Sentenza n. 1374/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501921

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per tre anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 500 euro per ciascun anno. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero in forma esecutiva e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero non si è costituito e non ha dato prova dell’effettivo accredito delle somme, limitandosi, secondo quanto rilevato dal giudice, alla predisposizione della procedura informatica per l’accredito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza, poiché risultavano documentati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha inoltre affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli eseguibili mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha provato l’adempimento effettivo: la mera predisposizione della procedura informatica non equivale all’accredito delle somme. Il Ministero è stato quindi ordinato ad accreditare sul portafoglio Carta docente del ricorrente 1.500 euro, pari a 500 euro per ciascuno dei tre anni scolastici, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, previa istanza dell’interessato e dopo la scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    beneficio per l’aggiornamento e la formazione del docente mediante Carta elettronica

    La disposizione costituisce la base del diritto alla Carta docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario e oggetto dell’ordine di esecuzione.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di 500 euro per ciascun anno scolastico

    Le disposizioni individuano le modalità di costituzione e alimentazione della Carta docente, come richiamate nella sentenza ottemperanda.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L’azione di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio successivo alla notificazione della sentenza in forma esecutiva costituisce presupposto per l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione devono risultare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione delle pronunce giudiziarie contro le amministrazioni.
  • L’effettivo adempimento di una statuizione giudiziale di pagamento o accredito non può essere dimostrato dalla mera predisposizione di una procedura informatica: occorre la prova dell’effettivo accredito delle somme dovute al beneficiario.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare anticipatamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su istanza della parte, in caso di persistente inottemperanza dopo la scadenza del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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