Circolare INAIL n. 56 del 27 luglio 2001
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) : articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio.Tabelle semplificative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo impianto sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive INAIL dal 1° gennaio 2001, distinguendo tra disciplina ordinaria e disciplina speciale. Vengono definiti criteri di calcolo delle sanzioni civili, interessi di mora, ipotesi di riduzione fino agli interessi legali, pagamento rateale fino a 60 mesi in casi eccezionali, trattamento delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali, nonché il regime transitorio per le inadempienze pregresse. Sono inoltre riassunte le modifiche alle sanzioni amministrative e al reato di evasione mensile di cui all’art. 37 della legge n. 689/1981.
Nuovo sistema sanzionatorio INAIL introdotto dalla legge finanziaria 2001 (art. 116, commi 8-20, L. 388/2000)
Nuovo sistema sanzionatorio INAIL ex art. 116 L. 388/2000
La circolare illustra il nuovo regime delle sanzioni civili e amministrative applicabile alle inadempienze contributive INAIL a decorrere dal 1° gennaio 2001, con specifiche indicazioni anche per i rapporti sorti prima di tale data. Il documento sistematizza la disciplina ordinaria e quella speciale, richiamando le norme di riferimento e le direttive interministeriali applicabili.
Quadro normativo e finalità dell’intervento
La legge 23 dicembre 2000, n. 388, in vigore dal 1° gennaio 2001, ha introdotto all’articolo 116 un nuovo sistema sanzionatorio nell’ottica di favorire l’emersione del lavoro irregolare. La circolare distingue subito tra:
- omissione, cioè mancato o ritardato pagamento di un premio il cui importo è desumibile dalle denunce obbligatorie;
- evasione, cioè mancato o ritardato pagamento connesso a denunce omesse o non conformi al vero.
Viene inoltre chiarito che la nuova disciplina, salvo eccezioni, si applica anche alle inadempienze anteriori al 2001, con un regime transitorio specifico per i crediti già in essere e accertati al 30 settembre 2000.
Sanzioni civili: disciplina ordinaria
L’articolo 116, commi 8-11, disciplina le sanzioni civili dovute nelle ipotesi ordinarie. La sanzione è calcolata in ragione d’anno sul premio non versato entro il termine di legge, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza omessa fino al pagamento o al raggiungimento del tetto massimo.
Per le omissioni:
- si applica il t.u.r. maggiorato di 5,5 punti;
- al momento della circolare il t.u.r. è pari al 4,5%, con sanzione complessiva quindi pari al 10%;
- il tetto massimo è il 40% del premio omesso;
- oltre il limite massimo maturano interessi di mora al tasso vigente, indicato allora nell’8,4%.
Per le evasioni accertate d’ufficio:
- si applica una sanzione pari al 30% del premio evaso;
- il tetto massimo è il 60%;
- oltre tale soglia maturano interessi di mora.
La circolare precisa che, per le evasioni, l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi si realizza quando il datore di lavoro occulta rapporti di lavoro o retribuzioni erogate.
Omissioni ed evasioni dovute a oggettive incertezze
Il comma 10 disciplina le ipotesi in cui l’inadempienza derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente superati con il riconoscimento dell’obbligo contributivo.
Per tali casi:
- se il premio è versato entro il termine fissato dall’Istituto, si applica la disciplina dell’omissione, senza interessi di mora;
- se il pagamento avviene oltre il termine, si applicano le regole ordinarie dell’omissione, compresi gli interessi di mora.
La circolare precisa che le incertezze devono essere realmente oggettive, cioè fondate su contrastanti decisioni o determinazioni amministrative riferite a un periodo delimitato. La fattispecie si applica anche all’evasione, purché le incertezze persistano fino all’accertamento d’ufficio o alla denuncia spontanea.
Evasione denunciata spontaneamente entro 12 mesi
La nuova disciplina ammette la denuncia spontanea dell’evasione entro 12 mesi dalla scadenza non rispettata, purché presentata prima di contestazioni o richieste degli enti impositori.
La misura della sanzione dipende dal momento del pagamento:
- se il premio è pagato entro 30 giorni e comunque entro il termine fissato dall’Istituto, si applica il regime dell’omissione;
- se è pagato oltre 30 giorni e oltre il termine fissato, si applica il regime dell’evasione accertata d’ufficio.
Se la denuncia spontanea interviene oltre 12 mesi, la fattispecie è trattata come evasione accertata d’ufficio.
Amministrazioni dello Stato ed enti locali
Il comma 11 prevede che, per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e per gli enti locali, il dirigente responsabile risponde del pagamento delle sanzioni civili e degli eventuali interessi di mora.
La circolare chiarisce che tra gli enti locali vanno ricompresi anche quelli indicati dal D.lgs. n. 267/2000, e quindi:
- regioni;
- province;
- comuni;
- città metropolitane;
- comunità montane;
- comunità isolane;
- unioni di comuni;
- consorzi cui partecipano enti locali.
Per le omissioni ed evasioni anteriori al 2001 opera invece l’esonero previsto dalla legge n. 662/1996, mentre per quelle dal 2001 è dovuto il nuovo regime sanzionatorio.
Disciplina speciale: riduzione delle sanzioni civili
I commi 15 e 16 consentono la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, purché il premio o contributo sia integralmente pagato. La riduzione riguarda tre macro-casi:
- procedure concorsuali;
- enti non economici, fondazioni e associazioni senza fini di lucro;
- oggettive incertezze di particolare rilevanza, fatto doloso del terzo e crisi aziendale.
La specialità di questa disciplina esclude gli interessi di mora. La riduzione opera secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, anche sulla base della direttiva interministeriale del 19 aprile 2001.
Procedure concorsuali
Nelle procedure concorsuali la sanzione può essere ridotta a un tasso annuo non inferiore agli interessi legali, secondo i criteri già delineati dalla circolare n. 14/1998, con il t.u.r. che sostituisce il previgente prime rate.
L’accoglimento è subordinato a condizioni precise:
- l’omissione o evasione deve essere oggettivamente connessa alla procedura concorsuale;
- il credito per premi e spese deve essere integralmente pagato;
- deve risultare l’impossibilità di recuperare integralmente anche la sanzione intera e gli eventuali interessi di mora.
Occorre inoltre fissare un termine per il pagamento della sanzione ridotta, la cui inosservanza comporta il ripristino della misura piena.
Enti non economici e soggetti non lucrativi
Per enti non economici, fondazioni e associazioni senza fini di lucro, la sanzione può essere ridotta se il ritardo o l’omissione dipendono dalla documentata tardiva erogazione di contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.
La riduzione è subordinata a specifiche condizioni:
- l’omissione deve derivare oggettivamente dalla mancata disponibilità del finanziamento pubblico alla scadenza;
- deve essere provata la prevalenza dei finanziamenti pubblici, pari almeno ai due terzi delle entrate complessive;
- il premio omesso deve essere versato entro il 16 del mese successivo alla tardiva erogazione.
Anche in questo caso la mancata osservanza del termine comporta il ripristino della sanzione piena.
Oggettive incertezze di particolare rilevanza, fatto doloso del terzo e crisi aziendale
Per le ipotesi di particolare rilevanza previste dal comma 15, la circolare richiama le direttive interministeriali del 19 aprile 2001 e indica che la riduzione può essere disposta:
- fino alla misura degli interessi legali vigenti alla data della domanda;
- oppure fino agli interessi legali aumentati del 50%, in base a indicatori predeterminati.
Le oggettive incertezze di particolare rilevanza possono derivare da:
- contrasti giurisprudenziali o amministrativi sopravvenuti;
- novità o complessità della fattispecie;
- obiettive difficoltà interpretative;
- indicazioni fuorvianti degli uffici competenti, purché documentate.
Il fatto doloso del terzo deve essere denunciato all’autorità giudiziaria entro 3 mesi dalla notizia del fatto costituente reato, con prova dell’avvio del procedimento. Le ipotesi di crisi aziendale devono essere comprovate da formali provvedimenti o da accertamenti della Direzione provinciale del lavoro, con riferimento a crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aventi particolare rilevanza sociale ed economica.
La disciplina transitoria si applica ai crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000, per istanze presentate al Ministero del lavoro entro 60 giorni dalla pubblicazione della direttiva, cioè entro l’11 agosto 2001.
Pagamento rateale fino a 60 mesi
Il comma 17 consente, nei soli casi di oggettive incertezze di particolare rilevanza e fatto doloso del terzo, il pagamento rateale ex lege n. 389/1989 fino a 60 mesi, previa autorizzazione ministeriale. Negli altri casi il limite resta di 36 mesi.
Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio e il ripristino della sanzione nella misura intera, con eventuali interessi di mora.
Interessi legali e interessi corrispettivi
La circolare richiama i tassi degli interessi legali in vigore dal 1997:
- 1997 e 1998: 5%;
- 1999 e 2000: 2,5%;
- 2001: 3,5%.
Viene inoltre precisato che, quando non si applicano sanzioni civili e interessi di mora, non possono essere richiesti nemmeno gli interessi corrispettivi di cui all’art. 1282 c.c.
Regime transitorio per le inadempienze commesse prima del 2001
Il comma 18 afferma la retroattività della nuova disciplina, ma fa salva la diversa regola per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000, per i quali restano applicabili le sanzioni della legge n. 662/1996.
La circolare chiarisce che:
- se le sanzioni erano già state richieste dall’Istituto per premi scaduti e richiesti entro il 30 settembre 2000, resta la vecchia disciplina;
- per le altre inadempienze commesse prima del 2001 si applica la nuova disciplina.
Il maggiore importo eventualmente versato tra vecchia e nuova disciplina genera un credito contributivo compensabile in un anno, secondo modalità operative da fissare.
Pagamento in buona fede a ente previdenziale diverso
Il comma 20 stabilisce che il pagamento della contribuzione, effettuato in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio verso il contribuente. L’ente ricevente deve trasferire le somme all’ente competente senza applicazione di interessi.
Sanzioni amministrative: regime dal 2001
L’art. 116, comma 12, abolisce tutte le sanzioni amministrative relative alle violazioni previdenziali e assistenziali che consistano nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, o da cui comunque derivi tale omissione. Sono quindi eliminate le sanzioni amministrative per le violazioni sostanziali, sia dirette sia indirette.
Restano invece applicabili le sanzioni per le violazioni formali, cioè quelle che non producono omissioni contributive. La nuova disciplina riguarda le violazioni commesse dal 1° gennaio 2001.
Sanzioni amministrative per il periodo 1997-2000 e per il periodo anteriore
Per le violazioni sostanziali e formali commesse dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2000, il pagamento integrale di premi e sanzioni civili estingue le sanzioni amministrative. Per le violazioni commesse prima del 1997, invece, le sanzioni amministrative restano dovute.
Modifiche alla legge n. 689/1981
La circolare riporta anche le modifiche agli articoli 10, 16, 22, 22-bis e 23 della legge n. 689/1981, già introdotte dal D.lgs. n. 213/1998 e dal D.lgs. n. 507/1999. In sintesi:
- l’art. 10 fissa il minimo della sanzione amministrativa pecuniaria a lire 12.000;
- l’art. 16 disciplina il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni;
- l’art. 22 e l’art. 23 sostituiscono il riferimento al pretore con quello al giudice;
- l’art. 22-bis individua la competenza del giudice di pace, salvo le materie di previdenza e assistenza obbligatoria, per le quali è competente il tribunale.
Evasione mensile e reato ex art. 37 l. 689/1981
L’art. 116, comma 19, ha sostituito l’art. 37 della legge n. 689/1981. Il nuovo testo punisce il datore di lavoro che, per non versare contributi o premi, omette registrazioni o denunce obbligatorie o presenta denunce false, quando dall’inadempimento derivi un omesso versamento mensile non inferiore al maggiore importo tra 5 milioni di lire e il 50% dei contributi complessivamente dovuti.
La regolarizzazione dell’inadempienza, anche mediante dilazione, estingue il reato. La circolare evidenzia inoltre che il nuovo testo si applica retroattivamente in base al principio del favor rei.
Punti principali
Premessa e ambito della nuova disciplina
La legge n. 388/2000, in vigore dal 1° gennaio 2001, ha introdotto all’art. 116, commi 8-20, un nuovo sistema sanzionatorio per le inadempienze contributive INAIL. La circolare chiarisce che le inadempienze si distinguono in omissioni e evasioni e che la nuova disciplina ha, in linea generale, efficacia anche per fatti anteriori al 2001, salvo le eccezioni espressamente previste.
Sanzioni civili: disciplina ordinaria
Per le omissioni e per le evasioni accertate d’ufficio la sanzione civile è commisurata in percentuale annua al premio non versato, con tetto massimo del 40% per le omissioni e del 60% per le evasioni. Oltre tali limiti maturano interessi di mora. Sono disciplinate anche le omissioni ed evasioni derivanti da oggettive incertezze interpretative, con regole differenziate a seconda del tempestivo pagamento del premio dopo la fissazione del termine da parte dell’Istituto.
Sanzioni civili: disciplina speciale e riduzioni
Nei casi di procedure concorsuali, enti non economici e enti/fondazioni/associazioni senza fini di lucro, nonché in ipotesi di oggettive incertezze di particolare rilevanza, fatto doloso del terzo e crisi aziendale, le sanzioni possono essere ridotte fino alla misura degli interessi legali. La riduzione è subordinata all’integrale pagamento del premio e, nei casi previsti, a criteri e modalità stabiliti dagli enti impositori sulla base di direttive interministeriali.
Pagamento rateale e interessi legali
Per alcune ipotesi eccezionali, il pagamento rateale ex lege n. 389/1989 può essere autorizzato fino a 60 mesi; negli altri casi il limite resta 36 mesi. La circolare richiama inoltre il tasso degli interessi legali applicabile dal 1997 al 2001 e precisa che, nei casi in cui non siano dovute sanzioni civili e interessi di mora, non possono essere richiesti neppure gli interessi corrispettivi.
Regime transitorio per le inadempienze anteriori al 2001
Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 continuano ad applicarsi le sanzioni della legge n. 662/1996. Per gli altri crediti sorti prima del 2001 si applica invece la nuova disciplina della legge n. 388/2000. Se il maggior importo già versato a titolo di sanzioni civili risulta superiore a quanto dovuto con il nuovo regime, esso costituisce credito contributivo compensabile.
Versamento in buona fede a ente previdenziale diverso
Il pagamento della contribuzione effettuato in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare produce effetto liberatorio per il contribuente. L’ente che ha ricevuto il pagamento deve trasferire le somme all’ente titolare senza aggravio di interessi.
Sanzioni amministrative: abolizione delle violazioni sostanziali
Dal 1° gennaio 2001 sono abolite le sanzioni amministrative per le violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie che comportino, direttamente o indirettamente, omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi. Restano invece dovute le sanzioni per le violazioni formali di cui all’art. 35, comma 7, della legge n. 689/1981.
Sanzioni amministrative per il periodo anteriore al 2001
Per le violazioni sostanziali e formali commesse dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2000, le sanzioni amministrative non sono dovute se vengono integralmente pagati premi e sanzioni civili. Per le violazioni commesse prima del 1997, invece, le sanzioni amministrative restano dovute.
Modifiche alla legge n. 689/1981
La circolare riepiloga gli interventi su limite minimo della sanzione amministrativa, pagamento in misura ridotta e giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione. Vengono richiamati il nuovo limite minimo della sanzione pecuniaria, il termine di 60 giorni per il pagamento in misura ridotta, la competenza del giudice di pace o del tribunale per l’opposizione e le modifiche processuali conseguenti.
Reato di evasione mensile ex art. 37 l. 689/1981
L’art. 116, comma 19, ha sostituito l’art. 37 della legge n. 689/1981. Il reato si configura quando dall’omissione o falsità delle denunce obbligatorie deriva un omesso versamento mensile superiore a 5 milioni di lire e superiore al 50% dei contributi complessivamente dovuti. La regolarizzazione, anche mediante dilazione, estingue il reato.
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