Circolare INAIL n. 65 del 25 settembre 2001
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione.Provvedimento della Banca d’Italia del 30 agosto 2001).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la riduzione del tasso ufficiale di riferimento disposta dalla Banca d’Italia dal 5 settembre 2001 e aggiorna il tasso di interesse dovuto per rateazioni e dilazioni dei premi INAIL e degli accessori. Il nuovo tasso è fissato al 10,25% (TUR + 6 punti). La nuova misura si applica alle istanze di rateazione presentate dal 5 settembre 2001 e ai piani comunicati dalla Sede in data pari o successiva, anche se l’istanza era stata presentata prima. È inoltre richiamata l’incidenza del nuovo TUR sul calcolo delle sanzioni civili, oggi pari a TUR + 5,5 punti.
Modifica del tasso di interesse per rateazioni e dilazioni di pagamento di premi e accessori
Pagamento dei premi ed accessori: variazione del tasso di interesse di rateazione e di dilazione
La circolare comunica l’adeguamento del tasso di interesse applicabile alle rateazioni e dilazioni del pagamento dei premi e degli accessori INAIL, a seguito della riduzione del tasso ufficiale di riferimento disposta dalla Banca d’Italia con provvedimento del 30 agosto 2001. Il documento chiarisce anche gli effetti della variazione sulle modalità applicative delle Strutture territoriali e sul calcolo delle sanzioni civili.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama il provvedimento della Banca d’Italia del 30 agosto 2001, pubblicato in G.U. il 3 settembre 2001, con il quale il tasso ufficiale di riferimento è stato fissato al 4,25% a decorrere dal 5 settembre 2001. Sono inoltre richiamati, quale base normativa per la determinazione degli interessi e dei parametri di indicizzazione, il decreto legge n. 402/1981, il decreto legge n. 318/1996, il decreto legislativo n. 213/1998 e la legge n. 448/1998. Vengono altresì menzionate le circolari INAIL n. 51/1982 e n. 56/2001, nonché le circolari ministeriali n. 31/2000 e n. 41/2001.
Nuova misura dell’interesse su rateazioni e dilazioni
In conseguenza della riduzione del TUR, l’interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori è fissato nella misura del 10,25%, corrispondente al TUR maggiorato di sei punti percentuali. La circolare collega tale misura alla disciplina già prevista dall’art. 13 del decreto legge n. 402/1981 e dai successivi interventi normativi richiamati.
Ambito temporale di applicazione
Le Strutture territoriali devono applicare il nuovo tasso nei seguenti casi:
- nei confronti dei datori di lavoro che presentano regolare istanza di rateazione dal 5 settembre 2001;
- quando la Sede comunica il piano di rateazione in data 5 settembre 2001 o successiva, anche se l’istanza è stata presentata anteriormente.
La circolare richiama, per questo secondo caso, la disciplina già indicata nella circolare n. 51/1982, relativa al momento rilevante della comunicazione del piano di rateazione.
Incidenza sul calcolo delle sanzioni civili
Il documento precisa inoltre che la nuova misura del TUR rileva anche nelle operazioni di calcolo delle sanzioni civili, che risultano attualmente determinate nel T.U.R. maggiorato di 5,5 punti, secondo quanto indicato nella circolare n. 56/2001.
Allegato riepilogativo
La circolare segnala infine l’allegazione di un prospetto riepilogativo dei tassi fissati e applicati nell’ultimo decennio, utile per la ricostruzione dell’evoluzione dei parametri di interesse nel periodo considerato.
Punti principali
Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento
A seguito del provvedimento della Banca d’Italia del 30 agosto 2001, pubblicato in G.U. il 3 settembre 2001, il tasso ufficiale di riferimento è stato ridotto al 4,25% con decorrenza 5 settembre 2001. La circolare adegua a tale variazione il parametro applicato da INAIL per interessi di rateazione e dilazione.
Nuova misura dell’interesse su rateazioni e dilazioni
L’interesse dovuto dai datori di lavoro per la rateazione e la dilazione del pagamento dei premi e degli accessori è fissato nella misura del 10,25%, pari al TUR aumentato di sei punti percentuali. Il richiamo normativo è ricondotto alle disposizioni in materia previdenziale e ai criteri già disciplinati dalla normativa e dalle circolari precedenti.
Ambito di applicazione temporale
Le Strutture territoriali devono applicare il nuovo tasso: alle domande di rateazione presentate dal 5 settembre 2001; ai casi in cui il piano di rateazione sia comunicato dalla Sede in data 5 settembre 2001 o successiva, anche se l’istanza è stata presentata in data anteriore. Viene richiamata la disciplina della circolare n. 51/1982 per il caso in cui la comunicazione del piano rilevi ai fini dell’applicazione del tasso.
Effetti sul sistema sanzionatorio
La circolare precisa che il nuovo valore del T.U.R. incide anche sulle operazioni di calcolo delle sanzioni civili, attualmente determinate in misura pari al T.U.R. maggiorato di 5,5 punti, come richiamato dalla circolare n. 56/2001.
Riferimenti normativi e amministrativi
La circolare richiama il quadro normativo di riferimento: decreto legge n. 402/1981, decreto legge n. 318/1996, decreto legislativo n. 213/1998, legge n. 448/1998 e le circolari INAIL e ministeriali n. 51/1982, n. 31/2000, n. 41/2001 e n. 56/2001. È inoltre allegato un prospetto riepilogativo dei tassi fissati e applicati nell’ultimo decennio.
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