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Circolare

Circolare INAIL n. 61 del 22 agosto 2001

Determinazione per l'anno 2001 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effetti

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce, per il 2001, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei contributi e dei premi INAIL, distinguendo tra retribuzioni effettive, convenzionali, part-time, compensi parasubordinati e premi speciali unitari. Vengono fissati i valori di riferimento in lire ed euro, richiamati i criteri di adeguamento all’indice ISTAT e indicati i casi in cui il minimale giornaliero non si applica o si applica in forma diversa, come per gli operai agricoli, alcune erogazioni speciali, i soci di cooperative e specifiche categorie professionali. La circolare disciplina inoltre i premi speciali per artigiani, facchini, frantoiani, pescatori, insegnanti e studenti, e riepiloga i valori di minimale e massimale di rendita validi fino al 30 giugno 2001.

Determinazione 2001 dei minimi di retribuzione imponibile INAIL, retribuzioni convenzionali, part-time, premi speciali unitari e valori di rendita fino al 30 giugno 2001

Determinazione 2001 dei limiti minimi di retribuzione imponibile INAIL e dei premi speciali

La circolare definisce i valori da utilizzare per il 2001 nel calcolo della contribuzione INAIL e, più in generale, nelle ipotesi di retribuzione imponibile effettiva, convenzionale, di ragguaglio e nei premi speciali unitari. Il documento coordina le regole del Testo Unico INAIL e della normativa successiva, con particolare attenzione ai criteri di adeguamento all’indice ISTAT, ai limiti minimi giornalieri e alle specificità di singole categorie di lavoratori.

Quadro normativo e criteri generali

La circolare richiama come fonti principali il D.P.R. n. 1124/1965, il D.L. n. 402/1981, il D.L. n. 463/1983, il D.L. n. 726/1984, la legge n. 389/1989, il D.Lgs. n. 61/2000, il D.Lgs. n. 38/2000, il D.M. 3 dicembre 1999, il D.M. 22 settembre 2000, la legge n. 388/2000, il D.M. 1 febbraio 2001 e la legge n. 57/2001. Viene ribadito che la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai minimi previsti da legge e contratto, ma che permangono anche i limiti minimi di retribuzione giornaliera da rivalutare annualmente in base all’ISTAT.

Per il 2001 la variazione dell’indice del costo della vita è pari al +2,6%. Da ciò deriva il minimale giornaliero generale di L. 70.333, da assumere come riferimento per la generalità delle retribuzioni effettive, salvo le esclusioni espressamente previste.

Minimale giornaliero per le retribuzioni effettive

Il documento chiarisce che, quando la retribuzione effettiva ai sensi dell’articolo 29 T.U. risulta inferiore, essa deve essere adeguata sia al minimale retributivo previsto dalla legge n. 389/1989, sia al limite minimo giornaliero annualmente rivalutato. Per il settore industriale, il criterio operativo consiste nel confrontare la retribuzione contrattuale media giornaliera con il minimale giornaliero e nel assumere il valore più elevato.

Per 26 giornate lavorative mensili, il minimale giornaliero generale di L. 70.333 equivale a L. 1.828.658 mensili. La circolare precisa però che tale regola non si applica agli operai agricoli e alle erogazioni speciali indicate nel testo.

Settore agricolo e lavoratori a domicilio

Per gli operai agricoli il limite minimo giornaliero per il 2001 è fissato in L. 62.570, aggiornato soltanto in base all’ISTAT e non al minimale generale. Per i lavoratori a domicilio, invece, il limite minimo specifico di L. 39.060 è comunque superato dal minimale generale di L. 70.333, che va quindi applicato ove più favorevole.

Erogazioni speciali escluse dal raffronto con il minimale

La circolare individua alcune voci che, per la loro natura previdenziale e assistenziale, non devono essere adeguate al minimale giornaliero, pur restando imponibili. Si tratta, in particolare, dei trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali e dell’assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, al rimboschimento e alla sistemazione montana.

Per questi ultimi casi, dal 1° luglio 1991 la base imponibile è quella fissata dalla normativa regionale e aggiornata con decreto del Presidente della Giunta regionale; il tasso da applicare è il 50 per mille sull’assegno, mentre sulle eventuali integrazioni si applica il tasso dell’attività svolta.

Retribuzioni convenzionali: criteri di adeguamento e limiti minimi

Le retribuzioni convenzionali, sia nazionali sia provinciali, devono essere prima rivalutate secondo l’indice ISTAT e poi confrontate con il limite minimo giornaliero di riferimento. La circolare distingue tre soglie per il 2001:

  • L. 70.333 per le categorie assoggettate al minimale generale;
  • L. 39.060 per i soci di cooperative, anche di fatto, non operanti nell’area socio-assistenziale, sanitaria ed educativa, o comunque soggetti al D.P.R. n. 602/1970 nelle ipotesi indicate;
  • L. 49.360 per i soci di cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, in applicazione del D.M. 22 settembre 2000.

La circolare spiega che, per queste ultime cooperative, il riferimento settimanale al minimale di pensione produce per il 2001 un importo giornaliero di L. 49.360, superiore a L. 39.060.

Cooperativa di fatto e categorie soggette a limiti specifici

Viene inoltre precisato il concetto di cooperativa di fatto, distinta dalla cooperativa in senso proprio perché non iscritta nei registri previsti. Per essere tale devono concorrere organizzazione del lavoro, conferimento del ricavato all’organismo, ripartizione secondo criteri statutari o risultanti da atto scritto, numero minimo di tre soci ed effettivo esercizio dell’attività da parte dei soci.

Nel documento sono richiamati anche i limiti specifici per lavoratori diversi dai soci di cooperative, per i soci di cooperative non operanti nell’area socio-assistenziale e per i soci di cooperative che operano in tale area, con i corrispondenti adattamenti per il 2001.

Categorie con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita

Per alcune categorie la retribuzione convenzionale annuale è pari al minimale di rendita. Nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001 questo corrisponde a L. 72.413 giornaliere e L. 1.810.333 mensili. La platea comprende, tra gli altri, detenuti e internati in attività occupazionale, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoratori in tirocini formativi, P.I.P. e borse lavoro.

Categorie con retribuzioni convenzionali determinate con decreto ministeriale

La circolare passa poi in rassegna le principali categorie con retribuzione convenzionale fissata da decreto ministeriale. Tra queste:

  • familiari partecipanti all’impresa familiare ex articolo 230-bis c.c.;
  • lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali;
  • addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi;
  • soci di cooperative e di organismi associativi di fatto soggetti al D.P.R. n. 602/1970;
  • soci volontari delle cooperative sociali.

Per ciascuna categoria sono indicati i criteri di calcolo, il periodo di occupazione media mensile e i valori da applicare per il 2001, compresi gli importi giornalieri e mensili. La circolare precisa che, nelle categorie dove il decreto prevede un periodo medio di occupazione, la retribuzione giornaliera va moltiplicata per tale periodo, indipendentemente dalla presenza effettiva.

Retribuzioni convenzionali provinciali

Per alcune categorie l’imponibile è fissato a livello provinciale da decreti ministeriali. La circolare ricomprende familiari coadiuvanti del datore non artigiano, soci di cooperative con retribuzione effettiva, soci di altre società anche di fatto senza retribuzione effettiva e associati in partecipazione quando l’associante non è imprenditore artigiano.

La regola generale è che la retribuzione convenzionale provinciale, una volta rivalutata, va confrontata con il minimale giornaliero applicabile e, se inferiore, adeguata a quest’ultimo. Per i soci di cooperative operanti nell’area socio-assistenziale, sanitaria ed educativa, il valore minimo da rispettare dal 1° gennaio 2001 è quello di L. 49.360.

Servizi domestici, part-time, dirigenti e parasubordinati

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari la circolare rinvia alle tabelle dell’Allegato n. 7 con i nuovi valori orari 2001, ricordando che il versamento della contribuzione trimestrale avviene all’INPS anche per la quota INAIL.

Per il part-time viene confermata la disciplina basata sulla retribuzione convenzionale oraria. La retribuzione oraria minimale, per un orario normale di 40 ore settimanali, è pari a L. 10.550 (euro 5,45), ottenuta applicando il minimale giornaliero di L. 70.333 per 6 giorni e dividendolo per 40 ore. La retribuzione oraria tabellare si calcola invece dividendo la paga base annua per le ore annue previste dalla contrattazione, includendo le mensilità aggiuntive ma escludendo gli altri istituti economici contrattuali.

Per i lavoratori dell’area dirigenziale la base imponibile è il massimale di rendita. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 i valori sono L. 134.483 giornaliere e L. 3.362.083 mensili; per il part-time dirigenziale il valore orario è L. 16.810. Per i parasubordinati, infine, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nei limiti del minimale e massimale di rendita, pari rispettivamente a L. 1.810.333 e L. 3.362.083 mensili.

Premi speciali unitari

La circolare disciplina i premi speciali unitari di cui all’articolo 42 T.U., stabiliti per particolari attività in base a criteri diversi dalla sola retribuzione imponibile. Sono trattate le seguenti categorie:

  • titolari artigiani, soci artigiani, familiari del titolare artigiano e associati ad imprenditore artigiano;
  • facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori in cooperative o organismi associativi di fatto, soggetti o non soggetti al D.P.R. n. 602/1970;
  • addetti alla frangitura e spremitura delle olive;
  • pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;
  • insegnanti di scuole non statali;
  • alunni e studenti di scuole non statali;
  • candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio.

Per ciascuna categoria la circolare riporta i criteri di calcolo del premio, gli importi minimi 2001 e le eventuali maggiorazioni proporzionali in caso di retribuzione superiore al minimo. Per gli artigiani, ad esempio, il minimale giornaliero è di L. 70.333 e i premi minimi annuali per persona sono differenziati in 9 classi di rischio; per i facchini e assimilati i premi sono trimestrali e variano a seconda della classe e dell’inquadramento del soggetto; per i frantoiani sono previsti premi per frantoio e per durata della campagna olearia; per i pescatori il premio è mensile; per insegnanti e studenti il premio è annuale; per i candidati all’emigrazione il premio è fisso e pari a L. 6.000 per prova.

La circolare segnala inoltre l’intervento della legge n. 57/2001, che dal 4 aprile 2001 ha introdotto la possibilità di esercizio dell’impresa artigiana in forma di società a responsabilità limitata, al ricorrere di specifiche condizioni organizzative e partecipative.

Profilo risarcitivo e valori di rendita

In chiusura, il documento riepiloga i valori di minimale e massimale di rendita utili ai fini delle liquidazioni per inabilità permanente e ai superstiti per eventi verificatisi dal 1° luglio 2000:

  • minimale di rendita annuale: L. 21.724.000, pari a L. 72.413 giornaliere;
  • massimale di rendita annuale: L. 40.345.000, pari a L. 134.483 giornaliere.

La circolare precisa che gli importi aggiornati dal 1° luglio 2001 saranno comunicati con successivo decreto ministeriale di rivalutazione delle rendite.

Punti principali

Minimale giornaliero per le retribuzioni effettive

Per il 2001 il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive è fissato in L. 70.333 (euro 36,32), sulla base dell’incremento ISTAT pari al +2,6%. La retribuzione effettiva ex articolo 29 T.U. deve essere adeguata sia al minimale previsto dalla legge n. 389/1989, sia ai limiti minimi di retribuzione giornaliera rivalutati. Restano escluse dall’adeguamento le retribuzioni degli operai agricoli e le erogazioni speciali indicate nella circolare.

Settore industriale e calcolo della base minima

Per il settore industriale la retribuzione contrattuale va rapportata a giorno, dividendo l’importo mensile per i giorni lavorativi mensili da retribuire. Si confronta poi tale valore con il limite minimo giornaliero: se è più alto il valore contrattuale, si mantiene la retribuzione effettiva; se è più alto il minimale giornaliero, quest’ultimo va rapportato a mese e costituisce il parametro di adeguamento. Per 26 giorni lavorativi mensili, il minimale mensile corrisponde a L. 1.828.658 (euro 944,42).

Settore agricolo

Per gli operai agricoli il limite minimo giornaliero è aggiornato solo in base all’ISTAT e non va adeguato al minimale generale. Per il 2001 il valore è L. 62.570 (euro 32,31).

Erogazioni speciali escluse dal minimale giornaliero

Non devono essere uguagliati ai limiti minimi giornalieri, pur restando imponibili ex articolo 29 T.U., i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali e l’assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati a cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana. Per questi ultimi la base imponibile segue l’importo stabilito dalla normativa regionale e l’aliquota applicabile è il 50 per mille, salvo eventuali integrazioni soggette al tasso dell’attività svolta.

Retribuzioni convenzionali: criteri generali e limiti minimi

Le retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale devono essere prima rivalutate secondo ISTAT e poi confrontate con il limite minimo giornaliero. Per il 2001 i limiti di riferimento sono: L. 70.333 per le categorie soggette al minimale generale, L. 39.060 per i soci di cooperative soggetti al D.P.R. n. 602/1970 o categorie assimilate, e L. 49.360 per i soci di cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.

Categorie con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita

Tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2001 il minimale di rendita è pari a L. 72.413 giornaliere e L. 1.810.333 mensili. Si applica a detenuti e internati in attività occupazionale, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoratori in tirocini formativi e di orientamento, lavoratori in P.I.P. e in borse lavoro.

Categorie con retribuzione convenzionale giornaliera o mensile specifica

La circolare disciplina numerose categorie con imponibile convenzionale specifico: familiari partecipanti all’impresa familiare, lavoratori delle ex compagnie e gruppi portuali, addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, soci di cooperative, soci volontari di cooperative sociali, lavoratori domestici, part-time, dirigenti e parasubordinati. Per ciascuna categoria sono indicati i criteri di calcolo, i rapporti giornalieri o orari e i valori 2001 in lire ed euro.

Part-time e area dirigenziale

Per il part-time la base imponibile è determinata moltiplicando la retribuzione oraria più elevata tra minimale e tabellare per tutte le ore da retribuire. Per un orario normale di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale 2001 è pari a L. 10.550 (euro 5,45). Per i dirigenti la base imponibile corrisponde al massimale di rendita: dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 è L. 134.483 giornaliere (euro 69,45), pari a L. 3.362.083 mensili (euro 1.736,37); per il part-time dirigenziale il valore orario è L. 16.810 (euro 8,68).

Retribuzione di ragguaglio e parasubordinati

In mancanza di retribuzione fissa o accertabile, e se non vi sono tabelle fisse di salari medi o convenzionali, si applica la retribuzione di ragguaglio pari al minimale di rendita, cioè L. 72.413 giornaliere e L. 1.810.333 mensili nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2001. Per i parasubordinati la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo di rendita, pari rispettivamente a L. 1.810.333 e L. 3.362.083 mensili.

Premi speciali unitari per artigiani e categorie speciali

La circolare aggiorna i premi speciali unitari per artigiani, facchini/barrocciai/vetturini/ippotrasportatori, frantoiani, pescatori, insegnanti, alunni/studenti e candidati all’emigrazione. Per gli artigiani il minimale giornaliero è L. 70.333 e il premio annuo varia per 9 classi di rischio; per facchini e assimilati i premi sono trimestrali e differenziati tra soggetti o non soggetti al D.P.R. n. 602/1970; per i frantoiani sono previsti premi per frantoio e durata della campagna olearia; per i pescatori il premio è mensile; per insegnanti e studenti i premi sono annuali; per i candidati all’emigrazione il premio è di L. 6.000 per prova d’arte.

Profilo risarcitivo

Per gli eventi verificatisi dal 1° luglio 2000, ai fini delle rendite per inabilità permanente e superstiti, il minimale di rendita è pari a L. 21.724.000 annue (euro 11.219,51) e L. 72.413 giornaliere (euro 37,40), mentre il massimale di rendita è pari a L. 40.345.000 annue (euro 20.836,45) e L. 134.483 giornaliere (euro 69,45). La circolare precisa che gli importi aggiornati dal 1° luglio 2001 saranno comunicati successivamente con il decreto ministeriale di rivalutazione delle rendite.

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