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Circolare

Circolare INAIL n. 45 del 19 giugno 2001

Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione. (Provvedimento della Banca d’Italia del 10 maggio 2001).

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, dal 15 maggio 2001, il tasso ufficiale di riferimento della Banca d'Italia è stato fissato al 4,50% e che, di conseguenza, l’interesse dovuto dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi ed accessori INAIL è pari al 10,50% (TUR + 6 punti). La nuova misura si applica alle istanze di rateazione presentate dal 15 maggio 2001 e ai casi in cui il piano di rateazione sia stato comunicato dalla Sede da tale data in avanti, anche se la domanda era stata presentata prima. La circolare richiama inoltre che, per il calcolo della sanzione civile collegata al TUR, saranno impartite successive istruzioni.

Modifica del tasso di interesse per rateazioni e dilazioni sui premi INAIL a seguito dell'aumento del TUR della Banca d'Italia

Pagamento dei premi ed accessori: variazione del tasso di interesse per rateazioni e dilazioni

La circolare comunica l’adeguamento del tasso di interesse applicabile alle rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori INAIL in seguito all’aumento del tasso ufficiale di riferimento deliberato dalla Banca d’Italia. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo richiamato dall’Istituto e incide sui pagamenti rateali gestiti dalle Strutture territoriali.

Nuovo tasso ufficiale di riferimento e misura dell’interesse

Con provvedimento del 10 maggio 2001, pubblicato nella G.U. del 15 maggio 2001, n. 111, la Banca d’Italia ha fissato, con decorrenza 15 maggio 2001, il tasso ufficiale di riferimento al 4,50%. In conseguenza di tale variazione, l’interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi ed accessori è determinato nella misura del 10,50%, corrispondente al TUR maggiorato di sei punti percentuali.

Decorrenza e casi di applicazione

Le Strutture territoriali devono applicare la nuova misura del tasso in due ipotesi:

  • quando il datore di lavoro ha presentato regolare istanza di rateazione a partire dal 15 maggio 2001;
  • quando la Sede abbia comunicato il piano di rateazione il 15 maggio 2001 o in data successiva, anche se l’istanza era stata presentata prima di tale data.

La circolare richiama, per tale seconda fattispecie, la precedente circolare n. 51/1982, pag. 2, terzo capoverso.

Sanzione civile collegata al T.U.R.

Per il calcolo della sanzione civile collegata alla misura del T.U.R., prevista dall’art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la circolare non fornisce indicazioni operative definitive e rinvia a successive istruzioni.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama una serie di fonti normative e di prassi che costituiscono il riferimento per la disciplina degli interessi su rateazioni e dilazioni, tra cui:

  • il decreto-legge n. 402/1981, convertito nella legge n. 537/1981, art. 13, sulla determinazione del tasso di interesse;
  • il decreto-legge n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996, art. 3, comma 4, sulla maggiorazione del tasso;
  • il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, art. 2, comma 1, sui parametri di indicizzazione;
  • la legge n. 448/1998, art. 14, che assume il tasso ufficiale di sconto come base di determinazione del tasso di interesse;
  • le circolari INAIL n. 51/1982 e n. 14/1998, nonché le circolari ministeriali n. 38/2000 e n. 41/2001, relative ai criteri applicativi e all’autorizzazione ministeriale al pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge.

Allegato riepilogativo

La circolare segnala, infine, la presenza di un allegato contenente un prospetto riepilogativo dei tassi fissati e applicati nell’ultimo decennio.

Punti principali

Nuovo tasso di riferimento

A seguito del provvedimento della Banca d'Italia del 10 maggio 2001, pubblicato in G.U. n. 111 del 15 maggio 2001, il tasso ufficiale di riferimento viene fissato al 4,50% con decorrenza 15 maggio 2001. Per i premi ed accessori INAIL, l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni è conseguentemente determinato nella misura del 10,50%, pari al TUR aumentato di sei punti percentuali.

Ambito di applicazione della nuova misura

Le Strutture territoriali devono applicare il nuovo tasso nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato regolare istanza di rateazione a partire dal 15 maggio 2001. La nuova misura si applica anche quando la Sede abbia comunicato il piano di rateazione in data 15 maggio 2001 o successiva, anche se l’istanza è stata presentata in data anteriore.

Rinvio alla disciplina della sanzione civile

La circolare precisa che, per quanto riguarda il calcolo della sanzione civile correlata alla misura del T.U.R., prevista dall’art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’Istituto si riserva di fornire successive istruzioni.

Riferimenti normativi e precedenti istruzioni

Il documento richiama il quadro normativo di riferimento: decreto-legge n. 402/1981 (art. 13), decreto-legge n. 318/1996 (art. 3, comma 4), decreto legislativo n. 213/1998 (art. 2, comma 1), legge n. 448/1998 (art. 14), nonché le circolari INAIL n. 51/1982, n. 14/1998 e le circolari ministeriali n. 38/2000 e n. 41/2001, utili per la disciplina delle rateazioni e delle dilazioni.

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