Cassazione Penale, Sentenza n. 18459/2025 del 16/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per reati edilizi riferiti agli artt. 44 lett. b), 93 e 95 del DPR 380/01. Deduce plurimi motivi: (1) le opere sarebbero ricomprese nell'art. 34‑bis DPR 380/01 (tolleranze costruttive rispetto a un precedente titolo abilitativo); (2) le opere sarebbero soggette a SCIA (art. 37 DPR 380/01) e l'interessato avrebbe presentato una SCIA in sanatoria e non un permesso di costruire in sanatoria, con conseguente applicazione del regime di silenzio‑assenso (richiamando art. 19 comma 6‑bis L.241/1990 e art. 36 bis del DPR 380/01) e, quindi, configurabilità al più di un illecito amministrativo ex art. 44 comma 2 DPR 380/01; (3) omessa valutazione dell'art. 131‑bis c.p.; (4) intervenuta prescrizione dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: molti rilievi risultano 'nuovi' in cassazione perché il ricorrente non ha contestato il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata; le doglianze sulla qualificazione giuridica (SCIA vs permesso in sanatoria) sono indimostrate e prive della documentazione probatoria necessaria; la corte d'appello ha motivato in modo coerente e congruo ritenendo che le opere (copertura in lamiera, sopraelevazione di una falda, pavimentazione in massetto di calcestruzzo) alterano lo stato dei luoghi e richiedevano il permesso di costruire, anche perché il titolo originario era ormai cessato e il manufatto stesso poteva essere privo di titolo; il motivo relativo all'art. 131‑bis c.p. è nuovo e quindi inammissibile; la questione della prescrizione non è rilevabile in questa sede dato che il ricorso è inammissibile e la prescrizione, ove maturi dopo la sentenza di appello, non può essere rilevata d'ufficio in cassazione se non dedotta oportunamente. Conseguenze processuali: il ricorrente è condannato alle spese e deve versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
DPR 380/2001 - art. 34‑bis
Le 'tolleranze' previste dall'art. 34‑bis si applicano agli interventi realizzati durante la vigenza di un titolo abilitativo e, per le modifiche introdotte, entro i termini indicati dalla norma; non sono invocabili per opere rispetto a un titolo ormai cessato o per interventi di maggiore consistenza rispetto a mere tolleranze.
DPR 380/2001 - art. 36
Il permesso di costruire in sanatoria (art. 36) attiene alla disciplina penale per opere che alterano lo stato dei luoghi e richiedono nuovo titolo quando quello originario è inefficace.
DPR 380/2001 - art. 36‑bis
Riferimento al regime del silenzio‑assenso previsto per talune istanze amministrative; la Corte osserva che non tutte le istanze di sanatoria possono essere automaticamente ricondotte a tale regime e la qualificazione richiede specifica allegazione.
DPR 380/2001 - art. 37
La SCIA e la sua eventuale natura 'in sanatoria' devono essere provate documentualmente; una mera affermazione difensiva non basta per modificare la qualificazione dei fatti come illecito amministrativo piuttosto che penale.
DPR 380/2001 - art. 44 lett. b)
La distinzione tra illecito amministrativo (art. 44 comma 2) e illecito penale dipende dalla natura e dalla rilevanza delle opere: opere che alterano lo stato dei luoghi e richiedono permesso di costruire non si riducono automaticamente a mera difformità amministrativa.
DPR 380/2001 - artt. 93 e 95
Gli interventi edilizi in zona sismica che violano la normativa antisismica integrano la contravvenzione di cui all'art. 95; opere consistenti (anche piccoli volumi tecnici se non manutenzione ordinaria) richiedono il rispetto della normativa di settore e possono integrare reato.
Legge 241/1990 - art. 19 comma 6‑bis
Richiamato per la nozione di silenzio inadempimento; la Corte evidenzia che non ogni silenzio della P.A. in materia di sanatoria equivale a silenzio‑assenso e la qualificazione richiede inquadramento normativo preciso e prova.
Codice penale - art. 131‑bis
La valutazione di eventuali circostanze attenuanti o causa di non punibilità ex art. 131‑bis deve essere dedotta e discussa nei gradi processuali; in cassazione non può essere introdotta ex novo se non contestata nei precedenti gradi.
Codice di procedura penale - artt. 129, 616, 619, 609, 619
Principi processuali richiamati: l'inammissibilità del ricorso limita la possibilità di rilevare d'ufficio la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (Sezioni Unite); l'art. 616 regola le spese per ricorso inammissibile; l'art. 619 e altri consentono correzioni di motivazione se la decisione in diritto è corretta.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere proposte questioni 'nuove' non contestate nel riepilogo dei motivi di gravame: le censure introdotte per la prima volta sono inammissibili.
- Le deduzioni fondate su atti amministrativi o documentali (es. presentazione di SCIA o istanza) devono essere provate mediante allegazione degli atti; mere affermazioni difensive non sono sufficienti.
- Le tolleranze dell'art. 34‑bis DPR 380/01 si applicano solo se le opere sono eseguite nel corso della vigenza del titolo abilitativo e nei limiti temporali/oggettivi previsti; non valgono rispetto a titoli ormai cessati.
- Quando un titolo originario è decaduto o il manufatto è privo di titolo, interventi che alterano lo stato dei luoghi (sopraelevazioni, coperture, massetti in calcestruzzo) richiedono un nuovo permesso di costruire e possono integrare reato penale, non soltanto illecito amministrativo.
- La qualificazione tra illecito amministrativo e reato penale dipende dalla rilevanza delle opere e dal quadro probatorio: il giudice deve motivare la valutazione e la parte ha l'onere di contestare specificamente la motivazione per poter ottenere sindacato in cassazione.
- Il silenzio della P.A. non si presume automaticamente come silenzio‑assenso: occorre verificare il regime normativo applicabile e fornire prova degli atti amministrativi rilevanti.
- La prescrizione deve essere tempestivamente dedotta nei gradi precedenti; l'inammissibilità del ricorso in cassazione può precludere la rilevazione d'ufficio di prescrizioni sopravvenute non dedotte in sede di appello.
- Le spese e le sanzioni per ricorso inammissibile (compreso versamento equitativo alla Cassa delle Ammende) sono ordinarie conseguenze della declaratoria di inammissibilità.
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