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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18459/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per reati edilizi riferiti agli artt. 44 lett. b), 93 e 95 del DPR 380/01. Deduce plurimi motivi: (1) le opere sarebbero ricomprese nell'art. 34‑bis DPR 380/01 (tolleranze costruttive rispetto a un precedente titolo abilitativo); (2) le opere sarebbero soggette a SCIA (art. 37 DPR 380/01) e l'interessato avrebbe presentato una SCIA in sanatoria e non un permesso di costruire in sanatoria, con conseguente applicazione del regime di silenzio‑assenso (richiamando art. 19 comma 6‑bis L.241/1990 e art. 36 bis del DPR 380/01) e, quindi, configurabilità al più di un illecito amministrativo ex art. 44 comma 2 DPR 380/01; (3) omessa valutazione dell'art. 131‑bis c.p.; (4) intervenuta prescrizione dei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: molti rilievi risultano 'nuovi' in cassazione perché il ricorrente non ha contestato il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata; le doglianze sulla qualificazione giuridica (SCIA vs permesso in sanatoria) sono indimostrate e prive della documentazione probatoria necessaria; la corte d'appello ha motivato in modo coerente e congruo ritenendo che le opere (copertura in lamiera, sopraelevazione di una falda, pavimentazione in massetto di calcestruzzo) alterano lo stato dei luoghi e richiedevano il permesso di costruire, anche perché il titolo originario era ormai cessato e il manufatto stesso poteva essere privo di titolo; il motivo relativo all'art. 131‑bis c.p. è nuovo e quindi inammissibile; la questione della prescrizione non è rilevabile in questa sede dato che il ricorso è inammissibile e la prescrizione, ove maturi dopo la sentenza di appello, non può essere rilevata d'ufficio in cassazione se non dedotta oportunamente. Conseguenze processuali: il ricorrente è condannato alle spese e deve versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • DPR 380/2001 - art. 34‑bis

    Le 'tolleranze' previste dall'art. 34‑bis si applicano agli interventi realizzati durante la vigenza di un titolo abilitativo e, per le modifiche introdotte, entro i termini indicati dalla norma; non sono invocabili per opere rispetto a un titolo ormai cessato o per interventi di maggiore consistenza rispetto a mere tolleranze.

  • DPR 380/2001 - art. 36

    Il permesso di costruire in sanatoria (art. 36) attiene alla disciplina penale per opere che alterano lo stato dei luoghi e richiedono nuovo titolo quando quello originario è inefficace.

  • DPR 380/2001 - art. 36‑bis

    Riferimento al regime del silenzio‑assenso previsto per talune istanze amministrative; la Corte osserva che non tutte le istanze di sanatoria possono essere automaticamente ricondotte a tale regime e la qualificazione richiede specifica allegazione.

  • DPR 380/2001 - art. 37

    La SCIA e la sua eventuale natura 'in sanatoria' devono essere provate documentualmente; una mera affermazione difensiva non basta per modificare la qualificazione dei fatti come illecito amministrativo piuttosto che penale.

  • DPR 380/2001 - art. 44 lett. b)

    La distinzione tra illecito amministrativo (art. 44 comma 2) e illecito penale dipende dalla natura e dalla rilevanza delle opere: opere che alterano lo stato dei luoghi e richiedono permesso di costruire non si riducono automaticamente a mera difformità amministrativa.

  • DPR 380/2001 - artt. 93 e 95

    Gli interventi edilizi in zona sismica che violano la normativa antisismica integrano la contravvenzione di cui all'art. 95; opere consistenti (anche piccoli volumi tecnici se non manutenzione ordinaria) richiedono il rispetto della normativa di settore e possono integrare reato.

  • Legge 241/1990 - art. 19 comma 6‑bis

    Richiamato per la nozione di silenzio inadempimento; la Corte evidenzia che non ogni silenzio della P.A. in materia di sanatoria equivale a silenzio‑assenso e la qualificazione richiede inquadramento normativo preciso e prova.

  • Codice penale - art. 131‑bis

    La valutazione di eventuali circostanze attenuanti o causa di non punibilità ex art. 131‑bis deve essere dedotta e discussa nei gradi processuali; in cassazione non può essere introdotta ex novo se non contestata nei precedenti gradi.

  • Codice di procedura penale - artt. 129, 616, 619, 609, 619

    Principi processuali richiamati: l'inammissibilità del ricorso limita la possibilità di rilevare d'ufficio la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (Sezioni Unite); l'art. 616 regola le spese per ricorso inammissibile; l'art. 619 e altri consentono correzioni di motivazione se la decisione in diritto è corretta.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere proposte questioni 'nuove' non contestate nel riepilogo dei motivi di gravame: le censure introdotte per la prima volta sono inammissibili.
  • Le deduzioni fondate su atti amministrativi o documentali (es. presentazione di SCIA o istanza) devono essere provate mediante allegazione degli atti; mere affermazioni difensive non sono sufficienti.
  • Le tolleranze dell'art. 34‑bis DPR 380/01 si applicano solo se le opere sono eseguite nel corso della vigenza del titolo abilitativo e nei limiti temporali/oggettivi previsti; non valgono rispetto a titoli ormai cessati.
  • Quando un titolo originario è decaduto o il manufatto è privo di titolo, interventi che alterano lo stato dei luoghi (sopraelevazioni, coperture, massetti in calcestruzzo) richiedono un nuovo permesso di costruire e possono integrare reato penale, non soltanto illecito amministrativo.
  • La qualificazione tra illecito amministrativo e reato penale dipende dalla rilevanza delle opere e dal quadro probatorio: il giudice deve motivare la valutazione e la parte ha l'onere di contestare specificamente la motivazione per poter ottenere sindacato in cassazione.
  • Il silenzio della P.A. non si presume automaticamente come silenzio‑assenso: occorre verificare il regime normativo applicabile e fornire prova degli atti amministrativi rilevanti.
  • La prescrizione deve essere tempestivamente dedotta nei gradi precedenti; l'inammissibilità del ricorso in cassazione può precludere la rilevazione d'ufficio di prescrizioni sopravvenute non dedotte in sede di appello.
  • Le spese e le sanzioni per ricorso inammissibile (compreso versamento equitativo alla Cassa delle Ammende) sono ordinarie conseguenze della declaratoria di inammissibilità.

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