L.R. Puglia 8/2026
Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2025, n. 7 (Disciplina regionale dell’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. 7/2025 sulle acque superficiali e sotterranee: introduce la facoltà per gli operatori agricoli di presentare istanze tramite CAA, proroga alcune verifiche a cinque anni, riduce diverse sanzioni da 360 a 103 euro, disciplina nuovi adempimenti sulla targa identificativa delle derivazioni e consente, a condizioni, la cessione temporanea dell’uso della derivazione fino a un anno. Vigente dal 10 luglio 2026 in Piemonte.
Modifiche alla disciplina regionale sulle acque superficiali e sotterranee
Modifiche alla disciplina regionale sull’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee
La legge regionale 23 giugno 2026, n. 8 interviene sulla legge regionale 30 maggio 2025, n. 7, che disciplina l’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e altre disposizioni collegate. Le modifiche riguardano soprattutto semplificazioni amministrative, adempimenti delle concessioni di derivazione e rimodulazione di alcune sanzioni.
Semplificazione amministrativa e presentazione delle istanze
La disciplina regionale viene integrata per precisare che l’esercizio delle funzioni avviene nel rispetto della tutela dell’ambiente, della salute e dell’iniziativa economica privata, richiamando gli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione.
Per le attività agricole viene inoltre introdotta una facoltà di semplificazione: i soggetti che esercitano attività agricola possono presentare l’istanza tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ferma restando la competenza delle singole amministrazioni nei relativi procedimenti autorizzativi.
Adempimenti relativi alle derivazioni e alla targa identificativa
Viene modificata la disciplina della targa identificativa della derivazione e degli adempimenti connessi.
In particolare:
- la periodicità di taluni controlli/adempimenti indicati dalla legge regionale passa da ogni tre anni a ogni cinque anni;
- in più punti della disciplina vengono ridotte le sanzioni amministrative da 360 euro a 103 euro;
- è riscritto l’obbligo di trasmissione della documentazione fotografica relativa alla targa di identificazione della derivazione, con termine di 120 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione.
Se il titolare non adempie entro il termine:
- si applica la sanzione amministrativa di 103 euro;
- permane l’obbligo di provvedere entro 30 giorni dalla contestazione/comminazione della sanzione.
Cessione temporanea dell’uso della derivazione
La legge introduce una nuova disciplina che consente, in presenza di specifiche condizioni, la cessione temporanea dell’uso della derivazione della risorsa idrica.
La cessione:
- è ammessa solo salvo quanto previsto da altre disposizioni della medesima legge regionale;
- non può superare la durata di un anno;
- può essere effettuata in favore di soggetti che abbiano acquisito, con titolo idoneo secondo la normativa vigente, il diritto di utilizzare tutti o parte dei terreni oggetto della concessione.
L’istanza deve indicare:
- gli estremi dell’atto di concessione a derivare;
- il soggetto cessionario;
- la durata della cessione;
- il volume che il cessionario intende prelevare, entro il limite massimo annuo previsto dalla concessione.
All’istanza devono essere allegati:
- il titolo idoneo che legittima il cessionario all’utilizzo dei terreni;
- l’accettazione espressa, da parte del cessionario, di obblighi e condizioni derivanti dal provvedimento concessorio.
L’autorità competente decide con provvedimento espresso entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza; se l’istanza è completa e il termine decorre inutilmente, si applica il meccanismo previsto dall’articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. Resta in ogni caso ferma la responsabilità del titolare della concessione verso gli enti competenti per gli obblighi connessi alla concessione e alla normativa vigente.
Entrata in vigore e attualità applicativa
La legge è in vigore dal 10 luglio 2026 ed è indicata come non abrogata. Si tratta di una modifica puntuale della disciplina del 2025 sulle acque, ancora applicabile nel territorio regionale interessato.
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