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Legge

L.R. Puglia 11/2026

Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2023, n.6 (Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare) e disposizioni per la gestione sostenibile della risorsa Paracentrotus lividus

Normativa regionaleL.R. Puglia 11/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale introduce fino al 30 giugno 2029 un fermo biologico per il riccio di mare nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale, con divieti di raccolta, detenzione, sbarco, vendita e somministrazione, salvo esemplari provenienti da altre aree con adeguata tracciabilità. Prevede monitoraggio scientifico, tavolo tecnico permanente, possibili prelievi sperimentali contingentati, misure anti-bracconaggio e contributi ai pescatori, subordinati all’autorizzazione UE sugli aiuti di Stato.

Gestione sostenibile del riccio di mare (Paracentrotus lividus) e modifica della l.r. 6/2023

Gestione sostenibile del riccio di mare e modifiche alla disciplina regionale

La legge regionale interviene sulla l.r. 20 aprile 2023, n. 6, rafforzando le misure di tutela del riccio di mare (Paracentrotus lividus) nel territorio della Regione Puglia. La disciplina combina un fermo biologico pluriennale, attività di monitoraggio scientifico, possibili sperimentazioni di prelievo contingentato e misure economiche di sostegno, nel quadro della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Fermo biologico e divieti di commercializzazione

Per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge e il 30 giugno 2029, nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale è vietata la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco, la commercializzazione e la somministrazione del riccio di mare e dei relativi prodotti derivati freschi.

Restano consentite la commercializzazione e la somministrazione di esemplari provenienti da spazi marittimi non prospicienti il territorio regionale, a condizione che siano accompagnati da idonea documentazione che attesti provenienza e tracciabilità secondo la normativa vigente.

Durante tutto il fermo biologico, la struttura regionale competente, in raccordo con il Tavolo tecnico-scientifico, deve svolgere campagne istituzionali di sensibilizzazione, informazione e comunicazione per diffondere la conoscenza del valore ecologico della risorsa, contrastare il consumo di prodotto illegale e promuovere la pesca sostenibile.

Monitoraggio scientifico e Tavolo tecnico-scientifico permanente

La Regione promuove il monitoraggio scientifico della risorsa su tutto il perimetro costiero regionale, per verificare lo stato della popolazione, l’evoluzione della densità, la struttura delle classi di taglia e gli effetti delle misure di tutela.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione la Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, un Tavolo tecnico-scientifico paritetico permanente per la tutela e la gestione sostenibile del riccio di mare.

Il Tavolo:

  • definisce indirizzi operativi e protocolli standardizzati per il monitoraggio, in modo da assicurare dati omogenei e scientificamente affidabili;
  • elabora proposte per la gestione sostenibile della pesca;
  • esprime parere tecnico-scientifico obbligatorio e vincolante sulle eventuali misure sperimentali di deroga al fermo biologico;
  • individua eventuali spazi marittimi idonei a programmi sperimentali di prelievo contingentato;
  • propone misure di contrasto alla pesca abusiva e al commercio illegale, anche con linee guida per la tracciabilità digitale del prodotto legalmente proveniente dall’estero o da altre regioni;
  • predispone linee guida per la tracciabilità digitale del prodotto pescato nei programmi sperimentali e nei periodi temporanei di prelievo contingentato, potendo proporre anche un marchio di qualità del prodotto pugliese pescato legalmente;
  • redige una relazione semestrale e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno sullo stato della risorsa e sugli effetti delle misure di tutela.

La composizione del Tavolo comprende rappresentanti dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, della struttura regionale competente in materia di pesca, delle Direzioni Marittime della Puglia, delle associazioni di categoria e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, di ARPA Puglia, di enti scientifici pubblici coinvolti nel monitoraggio e dei pescatori professionisti. La partecipazione è gratuita, senza compensi, gettoni, indennità o rimborsi spese.

La Giunta regionale trasmette inoltre semestralmente alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato della risorsa, sugli esiti del monitoraggio, sugli effetti economici e ambientali delle misure adottate e sulle eventuali attività sperimentali autorizzate.

Entro 30 giorni dall’istituzione del Tavolo, la Regione promuove accordi di collaborazione con ARPA Puglia, università e altre istituzioni scientifiche competenti; tali soggetti, per monitoraggio o sperimentazione nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale, utilizzano pescatori subacquei professionisti.

Programmi sperimentali di prelievo contingentato

La Giunta regionale, sentito il Tavolo tecnico-scientifico e con parere obbligatorio e vincolante di quest’ultimo, può autorizzare programmi sperimentali e periodi temporanei di prelievo contingentato del riccio di mare per sostenere il settore, mitigare gli effetti del fermo biologico e acquisire ulteriori elementi scientifici utili alla gestione della risorsa.

Tali programmi e periodi temporanei possono essere autorizzati solo in presenza di dati scientifici aggiornati che attestino condizioni favorevoli della risorsa, ossia il raggiungimento di parametri minimi di popolamento per unità di superficie.

La disciplina sperimentale:

  • è riservata ai pescatori professionisti con regolare licenza;
  • individua gli spazi marittimi interessati;
  • stabilisce limiti massimi giornalieri e settimanali di prelievo;
  • prevede limitazioni di giornate e orari di pesca;
  • definisce finestre temporali compatibili con il ciclo biologico e riproduttivo della specie;
  • impone sistemi obbligatori di tracciabilità del prodotto pescato secondo le linee guida digitali;
  • disciplina la comunicazione preventiva delle uscite e degli sbarchi;
  • prevede collaborazione operativa con Capitaneria di porto e Guardia di Finanza per il controllo;
  • può contemplare, se compatibile con i risultati del monitoraggio, l’uso di esemplari prodotti in ambiente controllato solo per studio, ripopolamento o rinforzo degli stock, secondo protocolli approvati dal Tavolo e nel rispetto della normativa sanitaria e ambientale.

La Giunta approva inoltre il marchio di qualità del prodotto pugliese pescato legalmente, proposto dal Tavolo, con finalità di contrasto alla pesca illegale.

Misure economiche e copertura finanziaria

La Regione promuove misure di sostegno economico a favore dei pescatori professionisti con licenza di tipo A coinvolti dagli effetti del fermo biologico e sostiene l’attività di monitoraggio e ricerca scientifica per la tutela del riccio di mare, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Gli oneri sono quantificati in 150 mila euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028. La copertura è allocata sulla missione 16, programma 2, titolo 1 del bilancio regionale, a valere su risorse già autorizzate dalla l.r. 6/2023.

La dotazione originariamente prevista per il 2025 è pari a 450 mila euro; per il 2026, 2027 e 2028 sono assegnati 150 mila euro per ciascun esercizio. Per gli anni successivi al 2028 si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati con le leggi regionali di bilancio.

Regime europeo sugli aiuti di Stato e disposizioni finali

L’efficacia delle disposizioni relative al contributo straordinario è subordinata alla previa decisione favorevole della Commissione europea sulla compatibilità con il mercato interno ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Fino a tale decisione è vietato erogare il contributo e adottare atti o provvedimenti applicativi che comportino concessione, impegno o messa a disposizione delle relative risorse finanziarie, secondo il principio di sospensione dei nuovi aiuti di Stato.

La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti conseguenti, inclusa la notifica alla Commissione europea e l’eventuale adeguamento delle modalità di concessione e gestione del contributo alle prescrizioni europee.

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