Cassazione Civile, Sentenza n. 32505/2021 del 08/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Macaluso chiedeva il pagamento delle differenze retributive per il periodo 19/04/2004 - 20/02/2005 per aver svolto, in regime di reggenza per vacanza d'incarico, le funzioni di direttore regionale delle dogane (incarico di prima fascia) oltre al proprio incarico di dirigente di seconda fascia. La Corte d'Appello aveva accolto la domanda ritenendo non contestato lo svolgimento delle funzioni superiori dall'Agenzia; l'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo (i) vizio di motivazione per avere la corte di merito fatto leva sulla non contestazione senza che il ricorso iniziale dettagliasse le mansioni; (ii) errata ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art.2697 c.c.; (iii) violazione dell'art.24, comma 3, D.Lgs. 165/2001 perché la retribuzione dirigenziale è omnicomprensiva e non dà diritto a emolumenti aggiuntivi per incarichi conferiti nell'ambito della dirigenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (valutando la motivazione della Corte d'Appello percepibile e rilevando che lo svolgimento dell'incarico era considerato non contestato, quindi non questione di onere probatorio). Ha invece accolto il terzo motivo: ha affermato il principio secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, la retribuzione dei dirigenti è omnicomprensiva (art.24, comma 3, D.Lgs. 165/2001) e l'attribuzione a un dirigente di seconda fascia di un incarico di prima fascia in regime di reggenza, in assenza della formale investitura e del contratto individuale, non costituisce esercizio di mansioni superiori che legittimi compensi aggiuntivi. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato la domanda originaria. Le spese di processo sono compensate fra le parti.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato rispetto alla critica di motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse comprensibile e non viziata dalla presunta apparenza o perplessità; quindi non sussisteva la nullità invocata.
art. 360 cod. proc. civ.
Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata come riferimento per la formulazione dei tre motivi di impugnazione (vizi di motivazione e di diritto) proposti dall'Agenzia.
art. 2697 c.c.
Regola sulla ripartizione dell'onere della prova: la Corte ha osservato che la questione dell'effettivo svolgimento delle funzioni era ritenuta non contestata e pertanto la regola sull'onere della prova non ha inciso sulla decisione di merito.
art. 24, comma 3, D.Lgs. 165/2001
Interpretato come principio di "omnicomprensività" della retribuzione dei dirigenti: il trattamento economico stabilito per i dirigenti remunera tutte le funzioni e gli incarichi attribuiti, comprese le eventuali attribuzioni di incarichi in ragione dell'ufficio, con la conseguenza che, in assenza di formale contratto individuale per un diverso incarico, non sorgono diritti a compensi aggiuntivi.
art. 19 D.Lgs. 165/2001
Richiamato per il principio che la dirigenza è una qualifica unica articolata in fasce; la qualifica dirigenziale assicura l'attitudine ad assumere incarichi diversi e non legittima automaticamente compensi aggiuntivi ai sensi dell'art.2103 c.c.
art. 23 D.Lgs. 165/2001
Richiamato in relazione alle disposizioni sul conferimento di incarichi di prima fascia a dirigenti di seconda fascia e sulle condizioni per il passaggio automatico alla prima fascia: tale previsione rende ordinaria la possibilità di conferire incarichi di primo livello senza che ciò configuri di per sé mansioni superiori retribuibili separatamente.
art. 2103 c.c.
La Corte ha affermato l'incompatibilità dell'applicazione della disciplina del demansionamento (art.2103 c.c.) allo status del dirigente pubblico privatizzato: il rispetto di specifiche professionalità proprie del lavoratore non è applicabile alla reggenza o all'attribuzione di incarichi dirigenziali.
D.L. 28 ottobre 2020, n.137, art.23, comma 8-bis
Citato in sede procedurale con riferimento al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; non rilevante ai fini della decisione sul merito sostanziale.
Massime di principio
- La retribuzione dei dirigenti nel pubblico impiego privatizzato è considerata omnicomprensiva ai sensi dell'art.24, comma 3, D.Lgs.165/2001: salvo diversa ed espressa previsione contrattuale, non si ha diritto automatico a compensi aggiuntivi per incarichi conferiti nell'ambito del proprio ruolo dirigenziale.
- L'attribuzione in reggenza di un ufficio di fascia superiore a un dirigente di seconda fascia, senza formale atto di nomina e senza contratto individuale per l'incarico superiore, non configura di per sé l'esercizio di mansioni superiori che comportino retribuzione aggiuntiva.
- Se l'Amministrazione non contesta in giudizio lo svolgimento di determinate mansioni, il giudice può ritenere il fatto non controverso; tuttavia, anche se il fatto è provato o non contestato, il diritto a compensi aggiuntivi va valutato alla luce del quadro normativo (in particolare art.24 D.Lgs.165/2001).
- La disciplina civilistica sul demansionamento (art.2103 c.c.) non è direttamente applicabile alla posizione del dirigente pubblico privatizzato, per la natura specifica della dirigenza organizzata in fasce.
- Per ottenere compensi aggiuntivi relativi a un incarico dirigenziale superiore è necessario che l'attribuzione sia formalizzata con gli atti e gli strumenti previsti (nomina/stipula del contratto individuale) o che la normativa o i contratti collettivi prevedano espressamente l'erogazione di emolumenti aggiuntivi.
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