Sentenza n. 641/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del silenzio inadempimento tenuto dal Comune di Albenga sull’istanza di autorizzazione ex art. 23 Codice della strada, nonché dell’art. 47 e 53 del Regolamento di attuazione del Codice suddetto (DPR n. 495/92) e degli artt. 14 e 15 del Piano Generale degli Impianti del Comune di Albenga, presentata dalla ricorrente in data 13 novembre 2025 (Protocollo del Comune di Albenga prot. 49267 del 14.11.2025) nonché sul successivo sollecito a provvedere inviato a mezzo Pec in data 21.1.2026 (Protocollo del Comune 2891 del 22.01.2026); - per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Albenga di pronunciarsi sulle istanze suddette; - per la condanna del Comune di Albenga a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Albenga sull'istanza di autorizzazione o nulla osta per l'installazione di paline segnaletiche del trasporto pubblico locale munite di pannello pubblicitario
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, operando per conto del gestore del servizio di trasporto pubblico locale in forza di un contratto che consentiva l'installazione, previa autorizzazione comunale, di paline segnaletiche dotate anche di pannello pubblicitario incorporato, ha presentato al Comune un'istanza di autorizzazione o nulla osta ai sensi dell'art. 23, comma 4, del Codice della strada, degli artt. 47 e 53 del relativo regolamento di attuazione e degli artt. 14 e 15 del Piano Generale degli Impianti comunale. A fronte dell'inerzia dell'amministrazione, ha inviato un sollecito e ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere, la condanna del Comune alla conclusione del procedimento entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito e non ha comunicato l'adozione di un provvedimento conclusivo; dagli atti risultava soltanto un preavviso di rigetto adottato il 14 aprile 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'illegittimità del silenzio-inadempimento e l'obbligo del Comune di definire il procedimento relativo all'istanza del 13 novembre 2025. Il giudice ha rilevato che il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento era decorso senza l'adozione e comunicazione di un provvedimento definitivo; il preavviso di rigetto non equivale alla conclusione del procedimento. Il Comune è stato quindi condannato ad adottare il provvedimento definitivo entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza. Non risulta disposta la nomina del commissario ad acta. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 23, comma 4, Codice della strada
Costituisce il riferimento normativo dell'istanza di autorizzazione o nulla osta per l'installazione delle paline segnaletiche munite di pannello pubblicitario.
artt. 47 e 53 d.P.R. 495/1992
Disposizioni regolamentari richiamate quale base normativa dell'istanza autorizzatoria.
artt. 14 e 15 Piano Generale degli Impianti del Comune di Albenga
Disposizioni comunali richiamate quale ulteriore fondamento dell'istanza.
art. 31 c.p.a.
Fondamento dell'azione per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Fondamento processuale del ricorso avverso il silenzio e della condanna dell'amministrazione a concludere il procedimento; la sentenza richiama anche il comma 3 con riferimento alla richiesta di commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione non conclude entro il termine previsto il procedimento avviato da un'istanza del privato, il silenzio-inadempimento può essere accertato ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., con conseguente condanna dell'amministrazione a provvedere.
- Il preavviso di rigetto non costituisce provvedimento conclusivo del procedimento e non fa venir meno l'obbligo dell'amministrazione di adottare e comunicare una determinazione finale.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare il provvedimento definitivo entro un termine decorrente dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione, se anteriore.
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