Sentenza n. 7256/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto, Sez. I, che aveva respinto il ricorso contro l’avviso orale adottato dal Questore di Verona il 26 gennaio 2021
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro l’avviso orale, deducendo: incompetenza o difetto di delega del funzionario che aveva sottoscritto l’atto; violazione della partecipazione procedimentale per omessa comunicazione di avvio, nonostante il tempo trascorso dai fatti e l’asserita mancanza di urgenza; erronea valutazione della pericolosità sociale ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 159/2011, alla luce dei successivi sviluppi penali, tra cui la mancata contestazione di alcune ipotesi e l’assoluzione del 7 febbraio 2022 dal reato di tentata turbata libertà degli incanti; ultrapetizione del TAR, che avrebbe integrato la motivazione amministrativa; omessa considerazione dell’ordinanza del Tribunale del Riesame dell’8 luglio 2020, dell’esclusione della consapevolezza dell’appellante rispetto alla caratura criminale dei soggetti frequentati e dell’assenza di elementi concreti e attuali di pericolosità; travisamento e difetto d’istruttoria per avere valorizzato denunce e precedenti ambientali, ritenuti risalenti, di modesta entità e connessi all’attività professionale; infine, inidoneità delle condotte a incidere sulla sicurezza e tranquillità pubblica. Il TAR aveva rilevato che l’avviso era stato emanato dal Questore e soltanto sottoscritto da un funzionario delegato, che per la misura non occorreva la comunicazione di avvio e che gli indizi, valutati nel loro complesso al momento dell’adozione, sostenevano la prognosi di pericolosità.
La decisione
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la sentenza del TAR. Rileva che l’avviso orale ha natura preventiva e cautelare e si fonda su una prognosi ex ante, non su un accertamento di responsabilità penale: può essere motivato anche da sospetti, purché ancorati a elementi fattuali complessivamente idonei a far ritenere ragionevolmente sussistenti i presupposti di legge. Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione ampiamente discrezionale del Questore è circoscritto alla manifesta insussistenza dei presupposti, alla manifesta irragionevolezza o alla sproporzione e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione di merito a quella amministrativa. Nel caso concreto, i fatti documentati non sono privi di rilievo e la valutazione dell’Amministrazione non risulta manifestamente incongrua o irrazionale; le censure d’appello, comprese quelle sulla rilevanza degli sviluppi penali successivi, non superano quindi tale limite di sindacato. Resta salva la facoltà dell’interessato di chiedere al Questore la revoca dell’avviso alla luce delle sopravvenienze favorevoli. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 159/2011
Rappresenta la misura più tenue tra quelle previste dal d.lgs. n. 159 del 2011 e ben può essere motivata con riferimento a meri sospetti a carico del destinatario, purché basati su elementi di fatto che ne facciano ragionevolmente ritenere sussistenti gli elementi di cui all’art. 1 dello stesso decreto.
La misura può fondarsi anche su meri sospetti, purché sostenuti da elementi fattuali che rendano ragionevole ritenere integrati i presupposti individuati dall’art. 1.
art. 3 d.lgs. 159/2011
Rappresenta la misura più tenue tra quelle previste dal d.lgs. n. 159 del 2011 e ben può essere motivata con riferimento a meri sospetti a carico del destinatario, purché basati su elementi di fatto che ne facciano ragionevolmente ritenere sussistenti gli elementi di cui all’art. 1 dello stesso decreto.
La decisione richiama l’art. 3 tra le disposizioni che regolano i presupposti della misura preventiva e applica il criterio per cui la prognosi di pericolosità può poggiare su indizi e sospetti, valutati nel loro complesso e in rapporto a fatti concreti.
art. 3, comma 3, d.lgs. 159/2011
In conclusione, il Collegio ritiene di dover respingere l’appello, ferma restando la facoltà dell’appellante di presentare un’istanza di revoca al Questore, alla luce delle circostanze a suo favore sopravvenute nel corso del presente giudizio.
La sopravvenienza di circostanze favorevoli non rende di per sé illegittimo l’avviso valutato al momento dell’adozione, ma può essere fatta valere mediante istanza di revoca al Questore.
art. 112 c.p.c.
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il giudice afferma di avere esaminato gli aspetti rilevanti della controversia nel rispetto della corrispondenza tra quanto chiesto e quanto pronunciato.
Massime di principio
- L’avviso orale, quale misura preventiva e cautelare, è fondato su una prognosi ex ante di pericolosità per la sicurezza pubblica e non richiede l’accertamento di una responsabilità penale; può basarsi anche su sospetti, purché sostenuti da elementi di fatto valutati complessivamente e idonei a rendere ragionevole la sussistenza dei presupposti di legge.
- La valutazione del Questore in materia di avviso orale è ampiamente discrezionale. Il giudice amministrativo può sindacarla nei limiti della manifesta insussistenza dei presupposti fattuali, della manifesta irragionevolezza o della sproporzione, senza sostituire la propria valutazione di merito a quella dell’autorità di pubblica sicurezza.
- La legittimità dell’avviso orale va valutata con riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua adozione; gli sviluppi favorevoli successivi possono essere sottoposti al Questore mediante istanza di revoca.
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