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Sentenza

Sentenza n. 3086/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Casoria sulla richiesta di rilascio dell’autorizzazione al mantenimento delle insegne di esercizio installate in adiacenza alla facciata della struttura del locale commerciale Cocos sito in Casoria, via Circumvallazione Esterna n. 29, assunta al protocollo numero 30623 del 29.4.2025; nonché per la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione Comunale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche mediante fissazione di un termine ad hoc con nomina, ove occorrente, di un commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202504128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Casoria sull'istanza di autorizzazione al mantenimento delle insegne di esercizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha presentato al Comune di Casoria, il 29 aprile 2025, un'istanza corredata dalla documentazione ritenuta necessaria per ottenere l'autorizzazione al mantenimento delle insegne installate presso il proprio locale commerciale. L'amministrazione non ha fornito alcun riscontro, neppure istruttorio, né ha concluso il procedimento con un provvedimento espresso. La ricorrente ha quindi agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ancora persistente, al momento della decisione, l'inerzia dell'amministrazione. Ha chiarito che l'azione avverso il silenzio mira a ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, quale che ne sia il contenuto, e che soltanto un atto idoneo a definire il procedimento può interrompere l'inerzia. Ha pertanto dichiarato illegittimo il silenzio del Comune di Casoria e gli ha ordinato di pronunciarsi sull'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il preposto alla Direzione dell'Area Pianificazione Strategica della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni su istanza di parte. Le eventuali spese della funzione commissariale sono state poste a carico del Comune e liquidate in euro 500,00; il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori. È stata disposta, dopo il passaggio in giudicato, la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2, comma 8, l. 241/1990.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'amministrazione il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di agire contro il silenzio dell'amministrazione per ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere e l'ordine giudiziale di conclusione del procedimento.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di assegnare all'amministrazione un termine per provvedere e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 2, comma 8, l. 241/1990

    Comporta la trasmissione della decisione passata in giudicato alla competente Procura regionale della Corte dei conti nei casi previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando, al momento della decisione, persiste l'inerzia dell'amministrazione rispetto a un'istanza del privato e sussiste quindi ancora l'interesse ad agire.
  • L'obbligo di provvedere richiede l'adozione di un provvedimento espresso idoneo a definire il procedimento, quale che sia il suo contenuto; non sono sufficienti atti meramente istruttori, interlocutori o soprassessori.
  • Un atto soprassessorio o un rinvio sine die non interrompe l'inerzia amministrativa e non fa venir meno l'ammissibilità dell'azione contro il silenzio.
  • In accoglimento dell'azione ex art. 117 c.p.a., il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per concludere il procedimento e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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